CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 27084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violenza privata aggravato dal fatto commesso da più persone riunite e dal metodo mafioso. In origine l'imputato era stato chiamato a rispondere del reato di estorsione.In sede di udienza preliminare [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza, respinta dal giudice per l'udienza preliminare, è stata riproposta dinanzi al Tribunale collegiale, che l'ha accolta e, all'esito del giudizio così celebrato, ha derubricato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 610 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando otto motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo eccepisce la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la discussione si è svolta dinanzi a un collegio diverso da quello che ha assunto la decisione. Infatti, esaurita la discussione delle parti all'udienza del 16 ottobre 2024 dinanzi al collegio composto da Gulotta, Anfuso e Ferrara, il processo è stato rinviato per repliche all'udienza del 31 marzo 2025 e poi, "per eccessivo carico di lavoro", a quella del 3 novembre 2025; in quest'udienza, il collegio, nella sua mutata composizione (Gallo, Anfuso e Vella), preso atto della assenza di repliche, ha deliberato la sentenza. 2.2. Il secondo motivo lamenta la mancata valutazione degli esiti dell'attività difensiva riversata in atti. In tale generalizzata omissione, sono state ignorate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], assunte in sede di indagini difensive, le quali, lette unitamente alla documentazione medica, consentivano di ricostruire la vicenda come fatto autonomo, svincolato dall'agevolazione dell'azione criminosa altrui: il ricorrente aveva schiaffeggiato la persona offesa per difendere il proprio padre. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] viene considerato concorrente morale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], i quali però, nel giudizio abbreviato celebrato dinanzi al giudice per l'udienza preliminare, hanno riportato una condanna per estorsione "sicché sul punto esiste già un giudicato di tenore diverso rispetto al giudizio espresso" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il quarto deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla richiesta di derubricare il fatto ai sensi degli artt. 581 e 582 cod. pen. 2.5. Il quinto mira a escludere la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., anche perché dall'intercettazione del 5 maggio 2020 non emergerebbe, con ragionevole certezza, la contestuale presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] "all'atto del confronto tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]". 2E, comunque, i due, seppure presenti, non solo sono rimasti "inermi" [rectius inerti], ma addirittura sono interveny in favore di [OSCURATO:PERSONA], fino a scusarsi. 2.6. Il sesto contesta la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, il settimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'ottavo l'eccessiva severità della pena inflitta. 3. Il 10 giugno 2026 i difensori del ricorrente hanno depositato "note di udienza" a sostegno dei motivi di ricorso. La difesa richiama le sentenze della Corte di cassazione n. 27482/2025 e n. 19064/2026 che hanno definitivamente accertato il ruolo di capi e promotori di [OSCURATO:PERSONA] e L'[OSCURATO:PERSONA] in seno alla famiglia mafiosa dello Zen, nonché la responsabilità degli stessi in ordine alla vicenda estorsiva posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Giudica illogico, quindi, ritenere che «[OSCURATO:PERSONA], soggetto esterno alla compagine associativa, abbia potuto influenzare, agevolandone il proposito criminoso, la condotta illecita degli stessi». Ribadisce l'autonomia delle azioni criminose. Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente eccepisce l'invalidità della sentenza per inosservanza del principio di immutabilità del giudice, presidiato dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. a mente del quale: «Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento». 2.1. Dagli atti presenti nel fascicolo, cui il collegio ha accesso dovendo risolvere una questione processuale (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che il processo di appello si è svolto come segue. Fissata l'udienza, è stata disposta la trattazione orale in accoglimento dell'istanza dei difensori. All'udienza del 16 ottobre 2024, dinanzi al collegio composto da Gulotta, Anfuso e Ferrara, sono state acquisite, con il consenso della difesa, le sentenze emesse dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 15 novembre 2023 e il 12 ottobre 2022. Quindi si è svolta la discussione: il Procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha "insistito nei motivi di appello". 3La Corte ha rinviato "per le repliche e la decisione" all'udienza del 31 marzo 2025. Il processo ha subito un ulteriore rinvio "per la complessità del processo e il carico di udienza". All'udienza del 3 novembre 2025 il collegio, nella sua mutata composizione (Gallo, Anfuso e Vella), ha dato la parola alle parti, che hanno dichiarato di "non avere repliche da svolgere", e, all'esito, ha deliberato la sentenza qui impugnata. 2.2. Come osserva Sez. 5, n. 17741 del 13/02/2026 non mass., sulla questione si è sviluppata una composita riflessione ermeneutica abbastanza, difficilmente sistennatizzabile perché condizionata dal caso in concreto deciso. È quindi opportuno fissare i dati processuali di base che caratterizzano la presente fattispecie. Si vede in un giudizio di appello relativo alla pronuncia di una sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato "condizionato" di primo grado, caratterizzato, però, dall'assenza di attività istruttoria, posto che la persona offesa, sentita ex art. 197- bis cod. proc. pen., si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Secondo quanto si ricava dal verbale di udienza del 16 ottobre 2024 la discussione è consistita nella richiesta del Procuratore generale di conferma della sentenza impugnata e nella dichiarazione del difensore di riportarsi ai motivi di appello. Va poi chiarito che il collegio (Gallo, Anfuso e Vella) che ha deliberato la sentenza ha partecipato a un segmento della discussione, in quanto all'udienza del 16 ottobre 2024 la discussione non si era conclusa, perché era stato disposto rinvio per repliche. Ed è vero che se il Pubblico ministero non replica, la difesa nulla ‘ può aggiungere, tuttavia, nel caso di specie, dal verbale di udienza del 3 novembre 2025 risulta che la parola è stata data non soltanto al Pubblico ministero, ma a tutte le parti, le quali non hanno formulato richieste. 2.3. Muovendo da questa situazione concreta, va osservato che la sesta sezione, con la sentenza n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018, Mancini, Rv. 273006 - 01, ha dichiarato la nullità della sentenza di appello, per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in un caso in cui le parti avevano discusso e concluso dinanzi ad un collegio che aveva rinviato per repliche ad altra udienza e questa era stata tenuta da un collegio in diversa composizione che aveva deciso senza procedere alla rinnovazione della discussione; e ciò sul rilievo che il principio di immutabilità del giudice si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione. Questa pronuncia si interroga sul valore da attribuire al silenzio della parte che formalmente non chieda la rinnovazione e, collocandosi nel panorama giurisprudenziale ancora totalmente illuminato dalla sentenza delle Sezioni Unite 4Iannasso (n. 2 del 15/01/1999), sposa la soluzione che ravvisa una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 525 cod. proc. pen., allorché le parti non abbiano tenuto un comportamento univocamente interpretabile come rinuncia alla rinnovazione. Già la sentenza Sez. 5, n. 48510 del 21/11/2013, Rv. 257717 - 01 aveva esteso la previsione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. anche al giudizio di appello celebrato in camera di consiglio a seguito dell'impugnazione di una sentenza emessa all'esito di rito abbreviato. Su altro versante, invece, si collocano quelle decisioni che reputano applicabile il principio di immutabilità del giudice solo al giudizio dibattimentale e non a quello di abbreviato governato dal diverso principio di immediatezza, che è liberamente rinunciabile dalle parti (Sez. 2, n. 32367 del 17/07/2013, Baldi, Rv. 256559 - 01, nel medesimo senso Sez. 4 n. 38782 del 18/09/2025, non mass.). 2.4. L'apparente discrasia, spesso ancorata alla peculiarità delle situazioni esaminate, può essere ricomposta grazie alle considerazioni svolte dalle Sezioni Unite Bajrami (n. 41736 del 30/05/2019, successiva all'intervento interpretativo di Sez. 6 Mancini), che, pur dopo la modifica dell'art. 495 cod. proc. pen. ad opera del d. Igs. n. 150 del 2022, conservano tuttora validità (cfr. sul punto l'ampia analisi svolta da Sez. 3, n. 12356 del 16/01/2025), anche per l'acuta e approfondita analisi ermeneutica consegnata all'interprete. 2.4.1. Va premesso che la formulazione letterale dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. impone che alla deliberazione concorrano, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. La fase del dibattimento comprende, secondo lo schema del codice di rito, anche la discussione. Il principio della identità tra giudice dinanzi al quale si svolge la discussione e giudice che decide, per la sua vocazione generale, è applicabile anche al giudizio abbreviato. 2.4.2. Su tali presupposti può svilupparsi il ragionamento che segue e che viene modulato, anche testualmente, su alcuni decisivi passaggi motivazionali delle Sezioni Unite Bajrami. La sanzione di nullità assoluta comminata per l'inosservanza dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. rende ininfluente il consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione, poiché, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., «sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge». Ne consegue che, in caso di mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta la necessità della ripetizione della relativa sequenza procedimentale. 5Questo però non significa che il giudice, nella diversa composizione sopravvenuta, debba compiere nuovamente in toto l'attività dibattimentale svolta dal precedente collegio, e quindi, per quanto qui interessa, debba rinnovare la discussione. Ciò in quanto le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste. Pertanto va tenuta certamente ferma l'irrilevanza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen.) del consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione del principio d'immutabilità del giudice, sanzionata a pena di nullità assoluta, e quindi insanabile; tuttavia è legittimo, e anzi doveroso, valorizzare l'inerzia delle parti che non si siano attivate nei modi di rito, ovvero, per quanto qui interessa, che, pur messe nelle condizioni di farlo, non abbiano domandato di "rinnovare" la discussione. Alla mancata rinnovazione della discussione non si può prestare consenso; essa, però, non è dovuta se, ripetuta la relativa sequenza procedimentale, non è chiesta dalla parte legittimata. Si tratta di un diritto costruito come potestativo, esercitabile a domanda. 2.4.3. Nella specie il collegio che ha deliberato la sentenza ha celebrato un'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé (il 3 novembre 2025) e, sebbene quell'udienza fosse stata formalmente fissata "per repliche", il collegio, nella nuova composizione, ha comunque interpellato tutte le parti presenti (come risulta dal verbale), così realizzando la sequenza procedimentale prevista dall'alt 599 cod. proc. pen.; le parti non hanno domandato di ripetere la loro discussione, e il collegio, instaurato questa diretta interlocuzione con le parti, si è successivamente ritirato in camera di consiglio per deliberare la sentenza. Ne consegue che non si è prodotta alcuna nullità. Va pertanto affermato che il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione; la natura assoluta e insanabile della nullità impedisce che la parte possa prestare consenso alla mancata rinnovazione della discussione; tuttavia la rinnovazione non è dovuta quando, ripetuta dal collegio diversamente composto la relativa sequenza procedimentale, non venga richiesta dalla parte legittimata. 2.4.4. La conclusione trova conforto in ulteriori riflessioni, calibrate sul giudizio di appello. 6Ai sensi dell'art. 597, cod. proc. pen., la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. In sostanza il thema decidendum è incentrato, precipuamente, sui confini tracciati dall'atto scritto che lo introduce. Questa considerazione si accentua ulteriormente alla luce della nuova ratio ispiratrice dei giudizi di impugnazione, posta alla base del d. Igs. n. 150 del 2022, che ha inteso assegnare ruolo centrale proprio all'atto scritto di impugnazione, mentre la discussione orale è una mera eventualità lasciata al "diritto potestativo" delle parti o, in determinate condizioni, alla scelta del giudice. Certo, la richiesta di trattazione orale una volta presentata è irrevocabile giusta la previsione dell'art. 598-bis comma 2, cod. proc. pen., tuttavia quello che il codice richiede è che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti; e tale adempimento, nella specie, è stato certamente onorato anche da parte del collegio, nella nuova composizione, che ha poi deliberato la sentenza. D'altra parte la difesa, nella discussione svolta dinanzi al primo collegio (che, come detto, conserva efficacia), si è limitata a riportarsi ai motivi di appello; in sostanza la trattazione orale ha replicato quella scritta, di talché si comprende anche la ragione per cui la difesa, trovatasi di fronte al collegio diversamente composto, non ha formulato istanza per riprodurre nuovamente la discussione già svolta. 3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. 3.1. Alcune censure sollevate dal ricorrente, inducono a chiarire l'oggetto del presente processo, alla luce delle sue evoluzioni anche in rapporto agli esiti del processo "parallelo", celebrato nelle forme del rito abbreviato, dinanzi al giudice per l'udienza preliminare, a carico dei correi [OSCURATO:PERSONA] e L'[OSCURATO:PERSONA]. 3.1.1. Il Pubblico ministero aveva esercitato, in via unitaria, l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e L'[OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di due episodi estorsivi aggravati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per aver costretto: [OSCURATO:PERSONA] ad andarsene da un appartamento di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], sito nel quartiere Zen di Palermo; [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare alla possibilità di ottenere da [OSCURATO:PERSONA], verso il pagamento di un corrispettivo, la possibilità di occupare l'appartamento di quest'ultimo. In sede di udienza preliminare le posizioni si sono separate. Il giudice ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e L'[OSCURATO:PERSONA] di rito abbreviato c.d. ordinario; il medesimo ha giudice nega invece l'accesso al rito alternativo a 7Baldassarre [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva condizionato all'escussione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.2. [OSCURATO:PERSONA], rinviato a giudizio, riproponeva la richiesta di abbreviato "condizionato" al Tribunale collegiale, ottenendone l'accoglimento. Nessun arricchimento probatorio è stato fornito da [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'esito del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile di aver concorso nel fatto commesso ai danni del solo [OSCURATO:PERSONA], riqualificato come reato di violenza privata, aggravato dalle più persone riunite e dal metodo mafioso. Sebbene manchi un'assoluzione formale dal reato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la stessa si ricava pacificamente sia dal dispositivo, che espressamente esclude la continuazione, sia dalla motivazione che fa discendere la responsabilità dell'imputato unicamente dal contributo offerto al reato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2020. In assenza di impugnazione del Pubblico ministero, anche il thema decidendi del giudizio di appello è rimasto circoscritto all'indicata condotta. 3.1.3. Rispetto agli esiti (ripetutamente evocati dalla difesa) del giudizio abbreviato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e L'[OSCURATO:PERSONA], dagli atti presenti nel fascicolo risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato colpevole di entrambe le condotte estorsive (qualificazione giuridica invariata) e che la relativa condanna è divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (sentenza Sez. 2, n. 27482 del 20/06/2025); risulta inoltre che L'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato solo per il fatto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], come si ricava dalla lettura della sentenza, versata in atti, del 15 novembre 2023: "rispetto a tale fatto ([OSCURATO:PERSONA]), però, emergono dubbi circa lo specifico ruolo di L'[OSCURATO:PERSONA], il quale risulta invece certamente coinvolto nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto sul punto va assolto pur con formula dubitativa, per non aver commesso il fatto" (così a pag. 19 sentenza GUP). 3.2. Orbene il fatto storico addebitato a [OSCURATO:PERSONA] trova lineare ricostruzione nell'ampia motivazione delle sentenze di merito, che fanno leva sulle risultanze (definite "chiarissime") delle intercettazioni eseguite tramite captatore informatico. [OSCURATO:PERSONA] e L'[OSCURATO:PERSONA], reggenti della famiglia mafiosa Zen-Pallavicino, governano anche l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare di quel territorio, formalmente di proprietà pubblica ma di fatto ricadenti nella egemonia di cosa nostra. 8Luciano [OSCURATO:PERSONA] si era accordato con [OSCURATO:PERSONA] per occupare, dietro pagamento di un corrispettivo, l'alloggio assegnato al secondo, il quale era stato costretto a traslocare, temendo ritorsioni a causa di un omicidio compiuto da un parente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] discutono della "successione" nell'occupazione dell'immobile — non gradita, perché a loro mai richiesta né da loro mai autorizzata — anche con i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], tra cui [OSCURATO:PERSONA] (odierno imputato), il fratello di questi, Ivan, e il padre [OSCURATO:PERSONA]. Il 15 aprile 2020 [OSCURATO:PERSONA] propone di ricorrere all'uso di un'arma, ma viene rabbonito dal fratello e da [OSCURATO:PERSONA], che la ritengono una misura estrema, in quel momento non necessaria (pag. 11). [OSCURATO:PERSONA] viene obbligato a lasciare l'appartamento, che aveva occupato da un solo giorno, e poi viene convocato a un incontro, tenutosi il 5 maggio 2020, al quale partecipano — oltre alla persona offesa — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già uomo di fiducia del boss [OSCURATO:PERSONA]. Come i giudici ricavano dalle intercettazioni dei giorni precedenti, l'incontro viene organizzato "precipuamente per mettere in chiaro al [OSCURATO:PERSONA] che ogni discorso sulla casa andava chiuso una volta per tutte e che avrebbe dovuto sottomettersi al diktat mafioso, rinunziando a qualsiasi pretesa" (cfr. pag. 13 sentenza impugnata). E in effettiva l'intercettazione ambientale, che offre la completa ricostruzione del contenuto dei dialoghi, viene letta dai giudici di merito, in aderenza al significato delle parole e senza cadute logiche, nel senso che, facendo leva sulla pressione esercitata dai due capi mafia, spalleggiati dalle altre persone presenti, a [OSCURATO:PERSONA] viene fatto capire chi comanda alla Zen e, quindi, decide l'assegnazione degli alloggi e gli viene imposto di rinunciare definitivamente a occupare l'alloggio liberato da [OSCURATO:PERSONA]. Chiarito il punto, i presenti interrogano [OSCURATO:PERSONA] per sapere cosa questi avesse riferito alla polizia; [OSCURATO:PERSONA], appreso che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto il nome del padre [OSCURATO:PERSONA], lo colpisce con uno schiaffo. 3.2. A fronte di tale piana ricostruzione, le obiezioni difensive non colgono nel segno. 3.2.1. Il secondo e il quarto motivo spostano l'attenzione sugli accadimenti della seconda parte dell'incontro, senza confrontarsi con il nucleo centrale della decisione, rispetto al quale non assumono rilevanza né le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], assunte in sede di indagini difensive (come osserva puntualmente la sentenza impugnata, pag. 17), né la diversa prospettazione circa la "causa più prossima" dello schiaffo. 9Invero, sin dal primo grado di giudizio la responsabilità dell'odierno ricorrente viene ancorata alla sua partecipazione all'incontro e quindi al contributo da lui offerto, in maniera pienamente consapevole (come testimoniano le conversazioni dei giorni precedenti), nell'esercitare una forte pressione psicologica sulla vittima, onde costringerla a rinunciare a qualunque aspirazione di poter abitare nelle case popolari dello Zen. La conclusione si pone in piena sintonia con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza (Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 - 01; Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 - 01). 3.2.2. Il terzo motivo non è sorretto da interesse. Nessun contrasto, tra la pronuncia qui impugnata e quelle a carico di [OSCURATO:PERSONA] e L'[OSCURATO:PERSONA], è ravvisabile nella ricostruzione del fatto storico, che è perfettamente lineare in tutte le pronunce. La decisione del Tribunale collegiale si differenzia da quella del giudice per l'udienza preliminare solo in punto di qualificazione di quel medesimo fatto, ritenendo che l'allontanamento dall'alloggio "non avrebbe potuto dare luogo ad alcun danno patrimoniale per le vittime della costrizione che mai avrebbero potuto concordare, in violazione di norme imperative, il trasferimento tanto della proprietà, del possesso o anche della sola detenzione dell'immobile". Si tratta di opzione interpretativa decisamente favorevole all'odierno ricorrente, sicché non si comprende, né il ricorso lo spiega, di quale concreto vantaggio l'imputato potrebbe beneficiare da un riallineamento della qualificazione del fatto a quella implicata dalla condanna definitiva dei correi per il delitto di estorsione pluriaggravato. 4. Gli ulteriori motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Circa le aggravanti del fatto commesso da più persone riunite (art. 339 cod. pen.) e del metodo mafioso, deve ritenersi sufficiente la risposta fornita dalla Corte di appello che richiama le "argomentazioni sopra esposte" (pag. 19). Invero è la stessa ricostruzione del fatto, come ripercorso alle pagine da 9 a 19 della sentenza, a dimostrare sia la contestuale presenza di più persone, concorrenti nel fatto, sia il metodo mafioso, in ragione delle modalità della 10condotta, univocamente diretta ad affermare il controllo mafioso sul quartiere dello Zen, in consonanza con i principi affermati dalla Corte di cassazione, diligentemente richiamati in sentenza (pagg. 19 e 20). Le ulteriori doglianze hanno ottenuto specifica analisi e confutazione (si vedano pagg. 20-22 su diniego delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il r P.Q.M