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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 20184/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di operazioni dolose atte a cagionare il dissesto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, n. 2, e 219,

I. fall., commesso in Roma il 29 marzo 2017 in danno della 4IT S.r.l.

2. [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori di fiducia, ha articolato un ricorso principale, fondato su tre motivi, integrato da una memoria, depositata in data 13 aprile 2026, con la quale, oltre ad avere chiesto la trattazione orale del ricorso, ha sviluppato quattro nuovi motivi.

3. Con memoria in data 23 aprile 2026 il difensore della parte civile costituita ha depositato memoria conclusionale e nota spese.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Va premesso che la richiesta di trattazione orale del ricorso è inammissibile, perché i ricorsi assegnati alla Settima Sezione penale di questa Corte sono trattati nella forma della camera di consiglio non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen. 4.2.

Ciò posto, il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo nuovo, che, in riferimento al delitto di cui al capo E), denunciano la violazione degli art. 649 cod. proc. pen. e 4, Prot. 7, CEDU nonché il vizio di motivazione è manifestamente infondato, dovendosi ribadire che è configurabile il concorso tra il delitto di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, ovvero gli interessi del Fisco, da un lato, e quelli dei creditori, dall'altro, e non comportando, le parziali interferenze fattuali, la configurabilità di un concorso apparente di norme (Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, Mascia, Rv. 282927 - 01).

Invero, giusta i chiarimenti offerti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 200 del 2016, in ordine all'interpretazione del principio del "ne bis in idem" alla luce dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, ai fini della preclusione discendente da tale principio l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, Rv. 287251 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518 - 02; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220 - 01).

Donde, la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera, ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento (Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Rv. 271717 - 01): situazione che, all'evidenza, non ricorre nel caso all'esame, posto che l'omesso, reiteratoversamento dell'IVA è stato, semmai, il comportamento che ha determinato l'evento del dissesto societario.

4.3. Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo e il terzo dei motivi nuovi, che, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, articolano censure in punto di prova dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi B), C), D), E), F) e G), sono generici per aspecificità, in ragione del mancato, effettivo, confronto con il tenore della motivazione rassegnata alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, e, comunque, non consentiti in questa sede, perché affidati a censure che, lungi dall'indicare e allegare specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove, pretendono di esibire direttamente a questa Corte le prove medesime e a prospettarne una diversa e più plausibile lettura; operazione, questa, che tuttavia è pacificamente estranea al sindacato di legittimità.

4.4. Il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo nuovo, che sotto l'egida della violazione degli artt. 132, 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 219

I. fall. nonché del vizio di motivazione, sviluppano censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, sono generici e manifestamente infondati, posto che i giudici di merito, dopo avere posto in bilanciamento in regime di equivalenza le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti di cui all'art. 219, primo e secondo comma, n. 1

I. fall. (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01, Rv. 249667 - 01) hanno non arbitrariamente, in ragione della gravità dei fatti e del danno cagionato al ceto creditorio, determinato la pena discostandosi dal minimo edittale.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

6. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, vuoi perché la memoria è tardiva (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), vuoi perché non è stato offerto, tramite la memoria stessa, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) P.Q.M P.Q.M=3 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di operazioni dolose atte a cagionare il dissesto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, n. 2, e 219, I. fall., commesso in Roma il 29 marzo 2017 in danno della 4IT S.r.l. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori di fiducia, ha articolato un ricorso principale, fondato su tre motivi, integrato da una memoria, depositata in data 13 aprile 2026, con la quale, oltre ad avere chiesto la trattazione orale del ricorso, ha sviluppato quattro nuovi motivi. 3. Con memoria in data 23 aprile 2026 il difensore della parte civile costituita ha depositato memoria conclusionale e nota spese. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Va premesso che la richiesta di trattazione orale del ricorso è inammissibile, perché i ricorsi assegnati alla Settima Sezione penale di questa Corte sono trattati nella forma della camera di consiglio non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen. 4.2. Ciò posto, il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo nuovo, che, in riferimento al delitto di cui al capo E), denunciano la violazione degli art. 649 cod. proc. pen. e 4, Prot. 7, CEDU nonché il vizio di motivazione è manifestamente infondato, dovendosi ribadire che è configurabile il concorso tra il delitto di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, ovvero gli interessi del Fisco, da un lato, e quelli dei creditori, dall'altro, e non comportando, le parziali interferenze fattuali, la configurabilità di un concorso apparente di norme (Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, Mascia, Rv. 282927 - 01). Invero, giusta i chiarimenti offerti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 200 del 2016, in ordine all'interpretazione del principio del "ne bis in idem" alla luce dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, ai fini della preclusione discendente da tale principio l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, Rv. 287251 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518 - 02; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220 - 01). Donde, la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera, ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento (Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Rv. 271717 - 01): situazione che, all'evidenza, non ricorre nel caso all'esame, posto che l'omesso, reiteratoversamento dell'IVA è stato, semmai, il comportamento che ha determinato l'evento del dissesto societario. 4.3. Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo e il terzo dei motivi nuovi, che, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, articolano censure in punto di prova dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi B), C), D), E), F) e G), sono generici per aspecificità, in ragione del mancato, effettivo, confronto con il tenore della motivazione rassegnata alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, e, comunque, non consentiti in questa sede, perché affidati a censure che, lungi dall'indicare e allegare specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove, pretendono di esibire direttamente a questa Corte le prove medesime e a prospettarne una diversa e più plausibile lettura; operazione, questa, che tuttavia è pacificamente estranea al sindacato di legittimità. 4.4. Il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo nuovo, che sotto l'egida della violazione degli artt. 132, 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 219 I. fall. nonché del vizio di motivazione, sviluppano censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, sono generici e manifestamente infondati, posto che i giudici di merito, dopo avere posto in bilanciamento in regime di equivalenza le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti di cui all'art. 219, primo e secondo comma, n. 1 I. fall. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01, Rv. 249667 - 01) hanno non arbitrariamente, in ragione della gravità dei fatti e del danno cagionato al ceto creditorio, determinato la pena discostandosi dal minimo edittale. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, vuoi perché la memoria è tardiva (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), vuoi perché non è stato offerto, tramite la memoria stessa, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) P.Q.M P.Q.M=3 2026
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