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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 gennaio 1961

Cassazione n. 16004/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/01/1961 a Touba (Senegal) avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente ai reati prescritti ed il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Mbaye FALL, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 5 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 24 giugno 2014, dal Tribunale di Alessandria, lo ha condannato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 68,00 di multa per il reato continuato di ricettazione, pena così rideterminata a seguito della intervenuta prescrizione dei reati di cui all'art. 474 cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. nonché la mancata declaratoria di estinzione dei reati di ricettazione commessi in data 22 ottobre 2010 ed in data 7 aprile 2011 per intervenuta prescrizione.Secondo la difesa il termine massimo di prescrizione dei predetti reati sarebbe spirato in data precedente alla deliberazione della sentenza di appello (5 novembre 2021).

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea determinazione della pena da parte dei giudici di appello.

Secondo la difesa, la pena è stata erroneamente individuata, a seguito della declaratoria di prescrizione dei reati di cui all'art. 474 cod. pen., in mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 68,00 di multa anziché in mesi 2 e giorni 3 di reclusione ed euro 71,33 di multa.

4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 53 e 57 della legge 689 del 1981 e l'art. 597 cod. proc. pen.

A giudizio del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di convertire la pena detentiva con la libertà controllata come disposto dal giudice di primo grado con conseguente necessità di rettificare il dispositivo della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

I giudici di appello, dopo aver dichiarato la prescrizione dei reati di cui all'art.474 cod. pen. hanno correttamente rideterminato la pena finale in mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 68,00 di multa; va evidenziato, infatti, che l'indicazione nella sentenza impugnata dell'aumento di soli dieci giorni per ogni reato di ricettazione in continuazione anziché di venti giorni come indicato dal primo giudice costituisce mero errore materiale (confronta pag. 6 della sentenza del Tribunale di Alessandria e pag. 3 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale giunge, in ogni caso, ad un risultato corretto e conforme a quanto in precedenza stabilito dal giudice di primo grado (pena base per il reato di ricettazione di cui al capo 1) del procedimento n. 725/2014 R.G.N.R. pari a mesi 4 di reclusione ed euro 105,00 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 70,00 di multa, pena aumentata per la continuazione interna a mesi 4 di reclusione ed euro 102,00 di multa (giorni 20 di reclusione ed euro 16,00 di multa per ciascuno dei due reati satellite di ricettazione) ed, infine, ridotta per il rito a mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 68,00 di multa (vedi pag. 6 della sentenza del Tribunale).

2. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha, infatti, espressamente confermato la deliberazione con la quale il primo giudice aveva disposto la conversione della pena detentiva con la misura alternativa della libertà controllata, dapprima indicando in motivazione la riduzione del periodo di libertà controllata conseguente alla declaratoria di prescrizione dei reati di cui all'art. 474 cod. pen. e, quindi, indicando nel dispositivo la dizione «conferma nel resto».

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere di conseguenza accolto.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione di due dei reati di ricettazione (22 ottobre 2010 e 7 aprile 2011) e della assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, in data 22 ottobre 2020 per il primo reato ed in data 7 aprile 2021 per il secondo e, quindi, in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 5 novembre 2021.

Deve essere evidenziato che, in relazione ai predetti reati, il Pubblico Ministero non ha contestato la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, diversamente da quanto fatto in relazione al reato di ricettazione posto in essere il 27 dicembre 2010 e contestato nel procedimento riunito n. 725/2014 R.G.N.R., unico reato che ad oggi non risulta ancora prescritto.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione commessi in data 7 aprile 2011 ed in data 22 ottobre 2010 perché estinti per prescrizione con conseguente elisione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione.

In base all'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nella sentenza di appello, è possibile procedere direttamente alla rideterminazione della pena finale in mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 30,00 di multa e alla conversione della pena detentiva in mesi due e giorni venti di libertà controllata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art.648 c.p. commesso in data 7 aprile 2011 nonché in data 22 ottobre 2010 perché i reati sono estinti per prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 30,00 di multa.

Converte la pena detentiva in mesi due e giorni vent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/01/1961 a Touba (Senegal) avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente ai reati prescritti ed il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Mbaye FALL, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 5 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 24 giugno 2014, dal Tribunale di Alessandria, lo ha condannato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 68,00 di multa per il reato continuato di ricettazione, pena così rideterminata a seguito della intervenuta prescrizione dei reati di cui all'art. 474 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. nonché la mancata declaratoria di estinzione dei reati di ricettazione commessi in data 22 ottobre 2010 ed in data 7 aprile 2011 per intervenuta prescrizione.Secondo la difesa il termine massimo di prescrizione dei predetti reati sarebbe spirato in data precedente alla deliberazione della sentenza di appello (5 novembre 2021). 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea determinazione della pena da parte dei giudici di appello. Secondo la difesa, la pena è stata erroneamente individuata, a seguito della declaratoria di prescrizione dei reati di cui all'art. 474 cod. pen., in mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 68,00 di multa anziché in mesi 2 e giorni 3 di reclusione ed euro 71,33 di multa. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 53 e 57 della legge 689 del 1981 e l'art. 597 cod. proc. pen. A giudizio del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di convertire la pena detentiva con la libertà controllata come disposto dal giudice di primo grado con conseguente necessità di rettificare il dispositivo della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. I giudici di appello, dopo aver dichiarato la prescrizione dei reati di cui all'art.474 cod. pen. hanno correttamente rideterminato la pena finale in mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 68,00 di multa; va evidenziato, infatti, che l'indicazione nella sentenza impugnata dell'aumento di soli dieci giorni per ogni reato di ricettazione in continuazione anziché di venti giorni come indicato dal primo giudice costituisce mero errore materiale (confronta pag. 6 della sentenza del Tribunale di Alessandria e pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte territoriale giunge, in ogni caso, ad un risultato corretto e conforme a quanto in precedenza stabilito dal giudice di primo grado (pena base per il reato di ricettazione di cui al capo 1) del procedimento n. 725/2014 R.G.N.R. pari a mesi 4 di reclusione ed euro 105,00 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 70,00 di multa, pena aumentata per la continuazione interna a mesi 4 di reclusione ed euro 102,00 di multa (giorni 20 di reclusione ed euro 16,00 di multa per ciascuno dei due reati satellite di ricettazione) ed, infine, ridotta per il rito a mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 68,00 di multa (vedi pag. 6 della sentenza del Tribunale). 2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha, infatti, espressamente confermato la deliberazione con la quale il primo giudice aveva disposto la conversione della pena detentiva con la misura alternativa della libertà controllata, dapprima indicando in motivazione la riduzione del periodo di libertà controllata conseguente alla declaratoria di prescrizione dei reati di cui all'art. 474 cod. pen. e, quindi, indicando nel dispositivo la dizione «conferma nel resto». 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere di conseguenza accolto. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione di due dei reati di ricettazione (22 ottobre 2010 e 7 aprile 2011) e della assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, in data 22 ottobre 2020 per il primo reato ed in data 7 aprile 2021 per il secondo e, quindi, in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 5 novembre 2021. Deve essere evidenziato che, in relazione ai predetti reati, il Pubblico Ministero non ha contestato la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, diversamente da quanto fatto in relazione al reato di ricettazione posto in essere il 27 dicembre 2010 e contestato nel procedimento riunito n. 725/2014 R.G.N.R., unico reato che ad oggi non risulta ancora prescritto. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione commessi in data 7 aprile 2011 ed in data 22 ottobre 2010 perché estinti per prescrizione con conseguente elisione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione. In base all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nella sentenza di appello, è possibile procedere direttamente alla rideterminazione della pena finale in mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 30,00 di multa e alla conversione della pena detentiva in mesi due e giorni venti di libertà controllata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art.648 c.p. commesso in data 7 aprile 2011 nonché in data 22 ottobre 2010 perché i reati sono estinti per prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 30,00 di multa. Converte la pena detentiva in mesi due e giorni vent
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