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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01335/2026

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a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Torino, in qualità di giudice della esecuzione, con provvedimento del 31 marzo 2025 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria della rimozione del grado in quanto accessoriaex lege alla condanna del medesimo alla pena della reclusione militare di anni quattro e mesi nove, rinveniente dalla condanna del medesimo alla pena della reclusione per pari periodo con interdizione temporanea dai pubblici uffici, in ragione della sostituzione della reclusione ordinaria con la reclusione militare, ai sensi dell’art. 63 comma 1 n. 3 del cod. pen. mil. di pace.

La Corte riteneva ammissibile l’istanza di applicazione della pena accessoria avanzata dal procuratore generale, in ragione del novum costituito, appunto, dall a avvenuta sostituzione della reclusione ordinaria con quella militare; in precedenza, in effetti, la stessa Corte aveva respinto, con ordinanza del 17 febbraio 2020, analoga istanza ritenendo assenti le condizioni che ne avrebbero legittimato l’accoglimento, in particol are la mancanza di predeterminazione nell’an né nella durata;il successivo 10 dicembre 2024 la Corte aveva rigettato ulteriore istanza in quanto meramente riproduttiva della medesima, già rigettata.

L’avvenuta sostituzione della pena comune della reclusione con la reclusione militare costituisce, secondo l’ordinanza in questa sede impugnata, l’indefettibile presupposto per l’applicazione della pena accessoriadella rimozione del grado , obbligatoria in caso di condanne alla reclusione militare superiori a tre anni.

La precedente valutazione della Corte che aveva condottoad una reiezione dell’istanza si fondava, invece, sulla mancata conversione della pena e,dunque, si era incentrata sulla applicabilità dell’art. 32 quinquies cod. pen.

Per contro,dal disposto degli artt. 63 comma 1 n. 3 e 29 comma 2 cod . pen. mil . pace emergeva, secondo l’ordinanza, l’obbligatorietà della pena accessoria in conseguenza della condanna del militare.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, proponendo due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge per mancata declaratoria di inammissibilità dell’istanza ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente non sussisterebbe il ritenuto novum in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non è stato condannato alla reclusione militare, ma ha scontato la penanel carcere militare di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sua qualifica soggettiva.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto presso il carcere militare era già ben conosciuta dalla Corte, per la quale non costituiva un novum: pertanto la Corte avrebbe dovuto dichiarare ancora una volta l’inammissibilità della domanda.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in punto di attribuzione alla Corte della competenza quale giudice dell’esecuzione.

Le pena accessoria della perdita di grado non può essere oggetto di applicazione automatica ex lege, infatti, ma richiede una valutazione discrezionale, preclusa in sede esecutiva.

Il ricorrente richiama, a tal proposito, la pronuncia con cui la Corte costituzionaleaveva eliminato dall’ordinamento militare la norma che prevede la cessazione dal servizio permanente senza il preventivo svolgimento del giudizio disciplinare.

Gli aspetti afferenti alle possibili ricadute conseguenti alla condanna penale sul rapporto d’impiego e di servizio si collocano al di fuori del perimetrodel processo penale .

Il provvedimento che dispone la perdita del grado , in conseguenza della pena accessoria dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici non è una sanzione, ma è un effetto indiretto delle pene accessorie di carattere interdittivo.

Conclusivamente, ritenendo l’erroneità del la decisione impugnata ne chiede l’annullam en t o . 3.Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Il codice penale militare di pace prevede due tip i di pene militari principali , la pena di morte (abrogata) e la reclusione militare, di cuitratta l’art. 26 cod . pen . mil . di pace.

L’art. 22 cod. pen. mil. di pace, tuttavia, stabilisce che la legge pe n a l e m i litare determina i casi per i quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell’ergastolo e della reclusione.

Il libro secondo del codice penale militare di pace che tratta dei reati militar i, in particolare, individua le pene previste per ciascuna fattispecie di reato, che possono essere sia la reclusione militare, sia la reclusione ordinaria.

Dagli atti emerge che il ricorrente è stato condannato dalla corte di appello di Torino alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione per il delitto di sfruttamento della prostituzione ed ha scontato la pena dal 19 settembre 2019 al 20 giugno 2022 presso il carcere militare di [OSCURATO:PERSONA] e dal 20 giugno 2022 al 29 novembre 2022 in regime di detenzione domiciliare.

Nella tesi fatta propria dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato, la circostanza che la pena scontata dal ricorrente sia stata la reclusione militare, in quanto egli era ristretto in un carcere militare, costituirebbe il novum dell’istanza rispetto alle precedenti che la sottrae alla falce dell’inammissibilità di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

A fondamento della propria tesi richiama l’art. 63 cod. pen. mil. pace, secondo il quale «Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti: (…); 2) la pena dell’ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari; 3) alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese».

Da ciò discenderebbe, appunto, secondo il provvedimento impugnato, che la pena scontata dal ricorrente per il delitto di sfruttamento della prostituzione con interdizione temporanea dai pubblici uffici siala reclusione militare .

Conseguentemente al condannato dovrebbe essere inflitta la sanzione accessoria della rimozione del grado, prevista dall'art. 29, comma secondo, c.p.m.p., che consegue alla condanna alla reclusione militare superiore a tre anni, ma che, nel caso in cui sia espressamente stabilita per determinati reati, deve essere disposta indipendentemente dall'entità della pena inflitta (Sez. 1, n. 30245 del 25/01/2016, Cavalieri, Rv. 268054 - 01).

2. Si tratta di valutazione errata.

L’art. 29 cod. pen. mil. pace, inserito nel capo III del titolo II che titola «Delle pene militari accessorie, in particolare», dispone che la condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione quando è inflitta per la durata superiore a tre anni.

Dunque, sia in ragione del datoletterale, sia in ragione del dato sistematico, è evidente che la pena della rimozione del grado consegue ad una sentenza di condanna a ll a reclusione militare.

Quindi, la condizione perché si applichi tale pena accessoria non ha a che fare con le modalità di esecuzione della pena, di cui all’art. 63 cod. pen. mil. pace, bensì con il contenuto della sentenza di condanna alla reclusione militare, pronunciata per uno dei reati per i quali tale sanzione militare è prevista.

Nel caso di specie, il reatoper il quale il ricorrente è stato condannato non è un reato militare ma un reato comune, ed è sanzionato dalla reclusione comune.

3. E’ solo in fase esecutiva che la pena della reclusione, quando debba essere eseguita nei confronti di un militare in servizio permanente, viene sostituita dalla reclusione militare: per l'art. 63 già citato le pene comuni, inflitte ai militari in servizio permanente,sono sostituite con le corrispondenti pene militari e alla reclusione ordinaria è sostituita la reclusione militare, salvo i casi in cui la pena ordinaria importi la interdizione dai pubblici uffici, nel qual caso resta ferma la pena ordinaria (Sez. 3, n. 6986 del 27/10/1964, Vladani, Rv. 993120 - 1).

Ma, per le ragioni sistematiche e letterali sopra richiamate, tale sostituzione, che riguarda unicamente le modalità di esecuzione dellapena, ma non la natura della sanzione inflitta, che è e rimane la reclusione ordinaria, non può comportare l’applicazione della pena accessoria invocata che accede, come già detto, solo alla condanna della reclusione militare.

4. Pertanto, il ritenuto novum della esecuzione della pena della reclusione come reclusione militare tale non era, perché nulla ha innovato rispetto alla piattaforma fattuale e giuridica che avevafondato la precedente decisione del giudice dell’esecuzione, che non consentiva allora né consente ora l’applicazione dell’art. 29 cod. pen. mil. pace.

Quindi, in via preliminare,la richiesta del Procuratore generale avrebbe dovuto essere nuovamente dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.; in ogni caso, nel merito avrebbe dovuto essere rigettata.

5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso esonera la Corte dall’esaminare gli ulteriori.

6. Per le ragioni sopra esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato senza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, in qualità di giudice della esecuzione, con provvedimento del 31 marzo 2025 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria della rimozione del grado in quanto accessoriaex lege alla condanna del medesimo alla pena della reclusione militare di anni quattro e mesi nove, rinveniente dalla condanna del medesimo alla pena della reclusione per pari periodo con interdizione temporanea dai pubblici uffici, in ragione della sostituzione della reclusione ordinaria con la reclusione militare, ai sensi dell’art. 63 comma 1 n. 3 del cod. pen. mil. di pace. La Corte riteneva ammissibile l’istanza di applicazione della pena accessoria avanzata dal procuratore generale, in ragione del novum costituito, appunto, dall a avvenuta sostituzione della reclusione ordinaria con quella militare; in precedenza, in effetti, la stessa Corte aveva respinto, con ordinanza del 17 febbraio 2020, analoga istanza ritenendo assenti le condizioni che ne avrebbero legittimato l’accoglimento, in particol are la mancanza di predeterminazione nell’an né nella durata;il successivo 10 dicembre 2024 la Corte aveva rigettato ulteriore istanza in quanto meramente riproduttiva della medesima, già rigettata. L’avvenuta sostituzione della pena comune della reclusione con la reclusione militare costituisce, secondo l’ordinanza in questa sede impugnata, l’indefettibile presupposto per l’applicazione della pena accessoriadella rimozione del grado , obbligatoria in caso di condanne alla reclusione militare superiori a tre anni. La precedente valutazione della Corte che aveva condottoad una reiezione dell’istanza si fondava, invece, sulla mancata conversione della pena e,dunque, si era incentrata sulla applicabilità dell’art. 32 quinquies cod. pen. Per contro,dal disposto degli artt. 63 comma 1 n. 3 e 29 comma 2 cod . pen. mil . pace emergeva, secondo l’ordinanza, l’obbligatorietà della pena accessoria in conseguenza della condanna del militare. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, proponendo due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge per mancata declaratoria di inammissibilità dell’istanza ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente non sussisterebbe il ritenuto novum in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non è stato condannato alla reclusione militare, ma ha scontato la penanel carcere militare di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sua qualifica soggettiva. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto presso il carcere militare era già ben conosciuta dalla Corte, per la quale non costituiva un novum: pertanto la Corte avrebbe dovuto dichiarare ancora una volta l’inammissibilità della domanda. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in punto di attribuzione alla Corte della competenza quale giudice dell’esecuzione. Le pena accessoria della perdita di grado non può essere oggetto di applicazione automatica ex lege, infatti, ma richiede una valutazione discrezionale, preclusa in sede esecutiva. Il ricorrente richiama, a tal proposito, la pronuncia con cui la Corte costituzionaleaveva eliminato dall’ordinamento militare la norma che prevede la cessazione dal servizio permanente senza il preventivo svolgimento del giudizio disciplinare. Gli aspetti afferenti alle possibili ricadute conseguenti alla condanna penale sul rapporto d’impiego e di servizio si collocano al di fuori del perimetrodel processo penale . Il provvedimento che dispone la perdita del grado , in conseguenza della pena accessoria dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici non è una sanzione, ma è un effetto indiretto delle pene accessorie di carattere interdittivo. Conclusivamente, ritenendo l’erroneità del la decisione impugnata ne chiede l’annullam en t o . 3.Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Il codice penale militare di pace prevede due tip i di pene militari principali , la pena di morte (abrogata) e la reclusione militare, di cuitratta l’art. 26 cod . pen . mil . di pace. L’art. 22 cod. pen. mil. di pace, tuttavia, stabilisce che la legge pe n a l e m i litare determina i casi per i quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell’ergastolo e della reclusione. Il libro secondo del codice penale militare di pace che tratta dei reati militar i, in particolare, individua le pene previste per ciascuna fattispecie di reato, che possono essere sia la reclusione militare, sia la reclusione ordinaria. Dagli atti emerge che il ricorrente è stato condannato dalla corte di appello di Torino alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione per il delitto di sfruttamento della prostituzione ed ha scontato la pena dal 19 settembre 2019 al 20 giugno 2022 presso il carcere militare di [OSCURATO:PERSONA] e dal 20 giugno 2022 al 29 novembre 2022 in regime di detenzione domiciliare. Nella tesi fatta propria dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato, la circostanza che la pena scontata dal ricorrente sia stata la reclusione militare, in quanto egli era ristretto in un carcere militare, costituirebbe il novum dell’istanza rispetto alle precedenti che la sottrae alla falce dell’inammissibilità di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. A fondamento della propria tesi richiama l’art. 63 cod. pen. mil. pace, secondo il quale «Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti: (…); 2) la pena dell’ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari; 3) alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese». Da ciò discenderebbe, appunto, secondo il provvedimento impugnato, che la pena scontata dal ricorrente per il delitto di sfruttamento della prostituzione con interdizione temporanea dai pubblici uffici siala reclusione militare . Conseguentemente al condannato dovrebbe essere inflitta la sanzione accessoria della rimozione del grado, prevista dall'art. 29, comma secondo, c.p.m.p., che consegue alla condanna alla reclusione militare superiore a tre anni, ma che, nel caso in cui sia espressamente stabilita per determinati reati, deve essere disposta indipendentemente dall'entità della pena inflitta (Sez. 1, n. 30245 del 25/01/2016, Cavalieri, Rv. 268054 - 01). 2. Si tratta di valutazione errata. L’art. 29 cod. pen. mil. pace, inserito nel capo III del titolo II che titola «Delle pene militari accessorie, in particolare», dispone che la condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione quando è inflitta per la durata superiore a tre anni. Dunque, sia in ragione del datoletterale, sia in ragione del dato sistematico, è evidente che la pena della rimozione del grado consegue ad una sentenza di condanna a ll a reclusione militare. Quindi, la condizione perché si applichi tale pena accessoria non ha a che fare con le modalità di esecuzione della pena, di cui all’art. 63 cod. pen. mil. pace, bensì con il contenuto della sentenza di condanna alla reclusione militare, pronunciata per uno dei reati per i quali tale sanzione militare è prevista. Nel caso di specie, il reatoper il quale il ricorrente è stato condannato non è un reato militare ma un reato comune, ed è sanzionato dalla reclusione comune. 3. E’ solo in fase esecutiva che la pena della reclusione, quando debba essere eseguita nei confronti di un militare in servizio permanente, viene sostituita dalla reclusione militare: per l'art. 63 già citato le pene comuni, inflitte ai militari in servizio permanente,sono sostituite con le corrispondenti pene militari e alla reclusione ordinaria è sostituita la reclusione militare, salvo i casi in cui la pena ordinaria importi la interdizione dai pubblici uffici, nel qual caso resta ferma la pena ordinaria (Sez. 3, n. 6986 del 27/10/1964, Vladani, Rv. 993120 - 1). Ma, per le ragioni sistematiche e letterali sopra richiamate, tale sostituzione, che riguarda unicamente le modalità di esecuzione dellapena, ma non la natura della sanzione inflitta, che è e rimane la reclusione ordinaria, non può comportare l’applicazione della pena accessoria invocata che accede, come già detto, solo alla condanna della reclusione militare. 4. Pertanto, il ritenuto novum della esecuzione della pena della reclusione come reclusione militare tale non era, perché nulla ha innovato rispetto alla piattaforma fattuale e giuridica che avevafondato la precedente decisione del giudice dell’esecuzione, che non consentiva allora né consente ora l’applicazione dell’art. 29 cod. pen. mil. pace. Quindi, in via preliminare,la richiesta del Procuratore generale avrebbe dovuto essere nuovamente dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.; in ogni caso, nel merito avrebbe dovuto essere rigettata. 5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso esonera la Corte dall’esaminare gli ulteriori. 6. Per le ragioni sopra esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato senza
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