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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 23047/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15747-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] E SOCI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1278/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 1490/2019; Oggetto RINUNZIA R.G.N.15747/2021 Cron.

Rep.

Ud.10/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato insussistente il diritto vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] ELIS a titolo di ritenuta di imposta sulla somma lorda di euro 45.121,76 a fronte dell’avvenuto pagamento di euro 39.575,67 netti al lavoratore nonché di euro 10.408,84 all’Agenzia delle Entrate;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; l’Associazione ha resistito con controricorso;

3. in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato istanza di “rinunzia agli atti e all’azione” accettata dall’Associazione, deducendo di aver stipulato una transazione in data 8.5.2024;

4. osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ed avendo prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore ne consegue che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass.n. 8115/2006) P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio; nulla spese.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15747-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] E SOCI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1278/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 1490/2019; Oggetto RINUNZIA R.G.N.15747/2021 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato insussistente il diritto vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] ELIS a titolo di ritenuta di imposta sulla somma lorda di euro 45.121,76 a fronte dell’avvenuto pagamento di euro 39.575,67 netti al lavoratore nonché di euro 10.408,84 all’Agenzia delle Entrate; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; l’Associazione ha resistito con controricorso; 3. in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato istanza di “rinunzia agli atti e all’azione” accettata dall’Associazione, deducendo di aver stipulato una transazione in data 8.5.2024; 4. osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ed avendo prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore ne consegue che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass.n. 8115/2006) P.Q.M. LA CORTE dichiara estinto il giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nel
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