Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 886/2012
ECLI:EU:C:2012:550
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C-327/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Segno denominativo «U.S. [OSCURATO:PERSONA].» – Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]»
1.
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio
di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 40/94,
art. 8, § 1, b)] (v. punti 44-46)
2.
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza
tra i marchi interessati – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 57)
3.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla
valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della
Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 62)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (T-228/09)
con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «U.S. [OSCURATO:PERSONA].»,
per prodotti delle classi 9, 20, 21, 24 e 27, avverso la decisione R 886/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 20 marzo 2009, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione
della divisione di opposizione che ha parzialmente rifiutato la registrazione di tale marchio nell’ambito dell’opposizione
proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti delle classi 24, 35 e 39 –
Interpretazione ed applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo
4, del regolamento (CE) n. 207/2009).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.