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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09306/2026

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ansport [OSCURATO:SOCIETA].),in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita conSalcef S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del pro-curatore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Savigliano(CN) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresen-tata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.

MZUGNN 62C30 H501O) – il quale dichiara di voler ricevere notificazio-ni, avvisi e comunicazioni via fax al n. 06/8547589 ovvero alterna-tivamente al seguente indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] – ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, come da procura speciale incalce al ricorso.RicorrentecontroRete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni (R.F.I.), Societàcon socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ferro-vie dello Stato Italiane, s.p.a., a norma dell'art. 2497-sexies c.c. eNumero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025del D.L.gs n. 112/2015, con sede in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 9306/2026sa, 1, cod. fisc. 01585570581, [OSCURATO:PARTITA_IVA], Dinat ap puebrbslicoaz-ione 13/04/2026na di [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 74T17 H416G, invirtù dei poteri che gli sono stati conferiti dall'[OSCURATO:PERSONA] con procura per atto autenticato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rep. n. 63584, racc. n. 32903, del 4 agosto 2021,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.

GRMRLD 40A13 H501I – p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 73H09 H501D – [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domici-liata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, 47, presso e nelloro Studio, in virtù di procura speciale su foglio separato da inten-dersi apposta in calce al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 7981 deposi-tata il 12 dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con “Accordo quadro” n° 21/2004 stipulato il 17 marzo 2004 lacommittente Rete ferroviaria italiana (RFI) e l'appaltatore [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I.costituita con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di-sciplinavano l'appalto avente ad oggetto il rinnovo e l'adeguamentodelle condutture di contatto, dei pali e delle mensole di sostegno edei relativi alimentatori su alcuni tratti ([OSCURATO:PERSONA]) della rete ferro-viaria di RFI.L'Accordo quadro, modificato con [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo n°68/2005 dell'8 luglio 2005, veniva attuato mediante vari “Contrattiapplicativi”, dei quali due riferibili alla Direzione Compartimentale2 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026Infrastrutture (DCI) di Roma e contraddistinti dal n° 4/2004 (trattaData pubblicazione 13/04/2026Trastevere-[OSCURATO:PERSONA]) e dal n° 10/2009 (tratta Ciampino-Velle-tri), in relazione ai quali insorgevano contestazioni tra le parti, chedavano luogo al presente giudizio iniziato da Alstom.2.- Alstom, infatti, (a) nel corso dei lavori aveva espresso la riservan° 1 per euro 563.987,95, per mancata corresponsione degli oneridella sicurezza, atteso che RFI non intendeva corrisponderli in ag-giunta alle tariffe previste contrattualmente per le lavorazioni ap-paltate, ritenendoli invece compresi all'interno di esse; (b) avevapoi espresso la riserva n° 2 per euro 1.958.999,60, avente ad og-getto i maggiori oneri (oneri assicurativi, spese generali e perdita dichance) per ritardato collaudo dei due Contratti applicativi del DCIdi Roma; (c) aveva, infine, espresso la riserva n° 3 per euro172.632,90, per oneri derivanti dal prolungamento dell'Accordoquadro n° 21/2004 per interessi da ritardata restituzione della cau-zione e per il mantenimento del management.Tanto premesso, Alstom conveniva RFI davanti al tribunale di Ro-ma onde ottenerne la condanna al pagamento di tali importi.3.- Il Tribunale – nel contraddittorio con RFI ed istruita la causa so-lo con documenti – rigettava tutte le domande, conformemente alleconclusioni di RFI e la Corte d'appello di Roma, adita da Alstom,confermava la prima decisione.4.- Ricorre per cassazione l'appaltatore, nella qualità indicata in in-testazione, affidando il gravame a sei motivi.Resiste RFI, che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione ecomunque per il rigetto di essa.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/20265.- Col primo motivo Alstom lamenta, ai sensi dell'art. 360 n° 5Data pubblicazione 13/04/2026cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudi-zio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Premesso che la censura sarebbe ammissibile, in quanto non vi sa-rebbe una “doppia conforme” (la sentenza di primo grado sarebbefondata sulla intempestività della riserva n° 1, mentre quella d'ap-pello ne avrebbe esaminato il merito), la ricorrente assume chel'art. 3.2, lettera i), o l'art. 7), dell'Accordo quadro n° 21/2004 rin-viava alla Tariffa dei prezzi per i lavori di costruzione delle condut-ture di contatto, ossia alla “Tariffa EC”, edizione 1992, volumi I eII, depositata da RFI il 22 gennaio 1993 presso l'Ufficio del RegistroAtti Privati di Roma.Tema centrale era dunque di stabilire se le voci delle tariffe fosserocomprensive dei costi di sicurezza: questione che la Corte avrebbeaffrontato considerando l'art. 6.1 dell'Accordo quadro e gli artt. 4dei due Contratti applicativi (che non avevano alcun valore decisi-vo), senza, invece, tener presente che nella declaratoria inizialegenerale della tariffa erano stati indicati in maniera puntuale edapprofondita gli oneri a carico dell'Appaltatore e gli oneri già com-presi e compensati nei corrispettivi di tariffa, senza che vi fosse al-cun cenno alla inclusione in essi degli oneri della sicurezza, comeperaltro pure si ricavava dalla “Sezione Avvertenze”, punto A0000397 della Tariffa, dal gruppo di voci denominato “EC.CVA”,dalla voce “EC.BL.D.505.A” e dalle Linee guida per la redazione deipiani di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi della sicu-rezza, costituenti l'allegato n° 9 dell'Accordo quadro.La Corte, dunque, nell'interpretare gli accordi negoziali, avrebbedovuto considerare recessivo il testo degli artt. 6, 8.5 dell'Accordoquadro, dell'art. 3 dell'atto integrativo, degli artt. 4 dei due Con-tratti applicativi e il comportamento della Alstom successivo agliaccordi stessi.4 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026Del pari, la Corte non avrebbe dovuto dar peso al complemento diData pubblicazione 13/04/2026specificazione (euro 36.457.139,04, “di cui euro 2.554.090.00 …per oneri di sicurezza”) col quale nell'Accordo quadro e nei Contrat-ti applicativi erano stati quantificati tali oneri.Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.132, n° 4, cod. proc. civ. per mancanza e illogicità della motivazio-Ribadendo quanto già esposto nel primo mezzo, Alstom fa osserva-re che la sentenza apparirebbe illogica nella parte in cui ha inter-pretato la comune intenzione dei contraenti in base al comporta-mento della stessa Alstom posteriore alla formazione del contrattoe consistito nel chiedere, per ciascuno dei due contratti applicativi,la quota del sette percento per oneri della sicurezza: condotta chedimostrerebbe che tale percentuale era “interna” ai corrispettivistessi.6.- I due mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione del comunetema che pongono, sono inammissibili.Il primo lo è, anzitutto, perché la sentenza d'appello ha confermatola decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai mede-simi fatti poste a base della sentenza impugnata.Secondo la stessa trascrizione della sentenza di primo grado (ripor-tata in ricorso alle pagine 14-17), il Tribunale, dopo aver dichiaratotardivamente iscritta la riserva n° 1, ha trattato anche il meritodella riserva stessa (“Peraltro, nel merito…”), osservando che l'Ac-cordo quadro, come pure l'Accordo integrativo ed i Contratti appli-cativi, enunciavano il corrispettivo d'appalto, “di cui” una quota eradestinata ad oneri di sicurezza: espressione che manifestava l'in-tenzione dei contraenti di considerare inclusi tali oneri nel corri-spettivo dei lavori, confermata anche dalle previsioni delle “Lineeguida per la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamentodella sicurezza”.5 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026La Corte d'appello nella motivazione ha esordito affermando diData pubblicazione 13/04/2026condividere “le osservazioni del primo Giudice in ordine all'infonda-tezza della riserva” e di considerare, pertanto, “assorbito (…) il mo-tivo relativo alla tardività della stessa”.In sostanza, la Corte ha ritenuto superfluo riesaminare la questionedella tempestività (pretesa da Alstom) della riserva ed è passatadirettamente al merito di essa, confermando la statuizione del pri-mo giudice.Ora, è vero che non ricorre la “doppia conforme” ogni qual volta ladecisione del giudice di secondo grado confermi una o più statui-zioni contenute nella sentenza di primo grado sulla base (non delmedesimo sostrato fattuale e/o sulle stesse ragioni giustificatrici,ma) di ragioni ostative di carattere processuale (Cass., sez.

III, 11dicembre 2024, n° 32019), ma nella presente vicenda è avvenutoqualcosa di diverso, in quanto, a fronte di una doppia motivazionedi merito del primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto di con-fermare la decisione prendendo in considerazione solo una delle ra-gioni, inerente ai medesimi fatti, posta a fondamento della primadecisione.D'altra parte, è pure noto che la fattispecie di doppia conforme inpunto di fatto ricorre non solo quando la decisione di secondo gra-do è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ul-teriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal pri-mo giudice (Cass., sez.

L, 25 agosto 2023, n° 25281): corrispon-denza che qui non solo è stata enunciata dal secondo giudice(“condivide la Corte le osservazioni del primo Giudice in ordineall'infondatezza della riserva, assorbito in tal modo il motivo relati-vo alla tardività della stessa”), ma che è pure palesemente sussi-stente.6 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026Il primo motivo è, dunque, inammissibile per tale preliminare ra-Data pubblicazione 13/04/2026gione, ma esso è affetto anche da altra ragione di inammissibilità,che è comune anche al secondo mezzo.Entrambi i motivi, infatti, sebbene sotto l'egida della omessa deci-sione su un fatto decisivo e della illogicità della motivazione, ten-dono ad ottenere un'interpretazione degli accordi inter partes di-versa da quella – del tutto plausibile – favorita dalla Corte territo-riale.La Corte di merito, infatti ha osservato (sentenza pagina 5) chenell'Accordo quadro (artt. 6 ed 8) e nell'Accordo modificativo (art.3) il corrispettivo d'appalto era stato complessivamente indicato eseguito dalla specificazione degli oneri di sicurezza nella misura delsette percento (“euro 36.457.139,04, … di cui euro 2.554.090.00 …per oneri di sicurezza”).Tale espressione si rinveniva anche nei due Contratti applicativi(artt. 4).Ora, l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede dilegittimità nel caso di violazione delle regole legali di ermeneuticadei contratti, oppure per vizio di motivazione, quando quest'ultimarisulti incongrua o contraria a logica.Peraltro, la violazione delle regole di interpretazione non può dirsiesistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttostoche un'altra, tra le molteplici spiegazioni del testo contrattuale (exmultis: Cass., sez.

III, 10 maggio 2018, n° 11254).E nemmeno è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali diinterpretazione, essendo necessaria, in ossequio al principio di spe-cificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inos-servati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attra-verso i quali il giudice di merito se ne è discostato.Qualora, poi, si deduca un vizio della motivazione del giudice nellointerpretare il contratto, tale denuncia richiede la precisa indicazio-ne delle lacune argomentative del ragionamento seguito, ovvero7 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agliData pubblicazione 13/04/2026elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotatida un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti (Cass.,sez.

I, 12 ottobre 2018, n° 25554).Nulla di tutto ciò è contenuto nei motivi in esame, che tendono,dunque, ad ottenere un diverso risultato interpretativo rispetto aquello fatto proprio dalla Corte territoriale.Da ultimo, è noto (per tutte: Cass., sez.

III, 26 giugno 2018, n°16812) che il mancato esame di un documento (qui: delle clausoledell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi sopra citati) può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissionedi motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnata-mente, quando il documento non esaminato offra la prova di circo-stanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fondamen-to": evenienza che qui non sussiste minimamente, posto che laCorte ha dato una esauriente e plausibile interpretazione degli ac-cordi negoziali.7.- Col terzo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 cod. proc.civ., Alstom lamenta la violazione dell'art. 1226 cod. civ., in rela-zione al mancato riconoscimento della voce di danno costituita daimaggiori oneri assicurativi.La Corte avrebbe dato per sussistente il pregiudizio derivato daltardivo rilascio dei certificati di collaudo, ma poi avrebbe erronea-mente rigettato la domanda di condanna di RFI al rimborso deimaggiori oneri assicurativi sul rilievo che l'appaltatore non avrebbedato prova della quota dei maggiori premi complessivamente paga-ti (euro 24.406,55) riferibile ai due Contratti attuativi per cui era li-8 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026Per contro, sussisterebbero, secondo Alstom i presupposti per unaData pubblicazione 13/04/2026loro liquidazione equitativa, ex art. 1226 cod. civ., in quanto il pre-giudizio era stato implicitamente ritenuto sussistente dalla Corte ela dimostrazione nummaria di esso era notevolmente difficile, datoche non potrebbe sussistere alcuna documentazione atta a provarel'imputabilità delle singole quote del premio ai singoli Contratti ap-plicativi, se non quella proveniente dall'assicuratore, e che l'unicadocumentazione proveniente dall'assicuratore (doc. 10 allegato allognata) non era stata ritenuta idonea allo scopo.8.- Il mezzo è del tutto infondato.È, infatti, noto che l'esercizio in concreto del potere discrezionaledel giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l'accerta-mento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dallarilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare,sono il frutto un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legitti-mità, se correttamente motivato (ex multis: Cass., sez.

I, 14 otto-bre 2013, n° 23233, anche se in fattispecie diversa da quella odier-na).Ora, la Corte ha adeguatamente spiegato il motivo per cui non haritenuto possibile procedere a liquidazione equitativa del danno, fa-cendo osservare (sentenza pagina 19) che, sebbene la tabella subdoc. attoreo n° 10 riporti complessivamente gli importi definiti“quota parte premio imputabile a proroga”, dalla stessa non eradesumibile che l'importo richiesto per tale titolo in giudizio, am-montante a complessivi euro 25.406,65, fosse riferibile ai soli dueContratti applicativi per cui era lite.A fronte di questa motivazione, del tutto chiara e sufficiente, la ri-corrente contrappone un espediente retorico, ossia assumendo chenon vi sarebbe alcuna altra documentazione idonea a comprovarela quota parte di tali maggiori spese se non quella di provenienza9 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026dalla stessa compagnia di assicurazione, giudicata, tuttavia, inido-Data pubblicazione 13/04/2026nea dalla stessa Corte d'appello.Non è chi non veda, per contro, che il calcolo dei premi complessivinon sia frutto di una quantificazione forfettaria, essendo espressoal centesimo: esso, pertanto, non può che consistere nella sommadei singoli (ulteriori) premi dovuti e calcolati per ciascun cantiere, ilche rende incomprensibile la dedotta impossibilità di produzione diun documento contabile di suddivisione di tale complessivo impor-to, se non a fronte di un rifiuto di collaborazione da parte dellaCompagnia assicurativa (che, però, non è stato nemmeno adom-brato).9.- Col quarto motivo, ex art. 360 n° 4 del codice di rito, Alstomlamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non avere laCorte d'appello pronunciato sulla domanda di risarcimento aventead oggetto la voce “spese generali” comprensiva delle spese gene-rali amministrative derivanti dall'attività di presidio e controllo, do-vuta dall'appaltatrice fino alle operazioni di collaudo.La Corte avrebbe rigettato la domanda concernente le maggiorispese generali sul rilievo che Alstom non avesse dimostrato di averadibito “personale e beni” alla custodia e manutenzione dei cantie-ri, senza considerare che l'art. 4.6 dell'Accordo quadro prevedeval'obbligo dell'appaltatrice di provvedere alla conservazione dei benisino al collaudo e che tale attività implicava l'approntamento di unastruttura, benché minima, generante quantomeno maggiori “speseamministrative”: domanda che la Corte aveva pretermesso.10.- Il mezzo è inammissibile, in quanto fa leva su allegazioni pro-cessuali dell'attrice equivocamente formulate e, dunque, prive dellanecessaria chiarezza.Nella citazione in appello (secondo la trascrizione contenuta nel ri-corso a pagina 42) Alstom censura la decisione del Tribunale, ilquale, a suo dire, non avrebbe considerato che l'appaltatore eracontrattualmente tenuto alla “buona conservazione delle opere”,10 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026mediante una “attività di presidio e di manutenzione”, per la qualeData pubblicazione 13/04/2026occorreva una “struttura ancorché minima”.Ne deriverebbe, sempre secondo Alstom, che il mantenimento delpossesso dei cantieri e dell'operatività della tratta ferroviaria daparte di RFI non escludevano la debenza delle maggiori spese ge-nerali.Solo in conclusione del motivo Alstom ha precisato che le unichevoci che essa pretendeva erano, appunto, “le spese generali ammi-nistrative derivanti da quelle attività di presidio e controllo cui l'ap-paltatore è tenuto fino al collaudo”.Pertanto, che tali spese generali fossero (non tanto quelle derivantida più lungo impiego di personale e mezzi, quanto) quelle consi-stenti nei maggiori oneri amministrativi generali dell'impresa lo siapprende solo in chiusura del mezzo di gravame, con il fugace ac-cenno sopra trascritto.A fronte di tali equivoche allegazioni, la doglianza dell'odierna ricor-rente non appare ammissibile, posto che, se è vero che il giudicedeve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa(art. 112 cod. proc. civ.), è pure vero che l'adempimento di taledovere presuppone una inequivoca formulazione delle doglianzecontro la sentenza di primo grado, che, senza consistere in una ri-gorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a soste-gno dell'appello, consentano al giudice di secondo grado di percepi-re con chiarezza il devolutum (art. 342 cod. proc. civ.), in modo ta-le da consentire al giudice del gravame d'identificare e vagliare, ol-tre ai punti e ai capi impugnati, anche le ragioni di fatto e di dirittoper le quali sia chiesta la revisio prioris istantiae, e di puntualizza-re, quindi, le questioni sulle quali si invoca il suo riesame.Ne deriva che, ove l'impugnazione sia formulata con modalità privedella dovuta chiarezza o comunque equivoche, tali questioni vannoqualificate come nuove e, dunque, inammissibili.11 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/202611.- Col quinto motivo, formulato ancora in base all'art. 360 n° 4Data pubblicazione 13/04/2026cod. proc. civ., Alstom lamenta la violazione degli artt. 2727, 2729e 1226 del cod. civ., per avere ritenuto la Corte d'appello che nonfosse stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza e allaquantificazione del danno da perdita di chance.12.- Il motivo è inammissibile, essendo ben noto che la valutazionedelle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisceun'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionaledel giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.Quando, poi, la doglianza di erronea valutazione delle prove riguar-di – come in questo caso – le presunzioni, tale violazione sussistesolo quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi,precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei afornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoli conside-rati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, suf-ficienti a dimostrare il fatto controverso (per tutte: Cass., sez. trib.,22 novembre 2023, n° 32505).Ora, la Corte ha rigettato la domanda di risarcimento della perditadi chance osservando che Alstom non aveva “neppure indicato aquali gare o appalti o altre occasioni di ulteriori commesse non hapotuto prendere parte perché impegnata con il contratto litigioso” eda tale constatazione ha fatto coerentemente derivare che non era“possibile individuare le presunzioni legali in base alle quali riteneresussistente il danno lamentato e provvedere alla correlata liquida-zione”.Le doglianze della ricorrente consistono dunque in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio (indiziario) ritenuto insuffi-ciente dalla Corte distrettuale, con un giudizio che non può esseresindacato in sede di legittimità.13.- Col sesto mezzo la ricorrente si duole della violazione delloart. 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte d'appello non ha applica-to detta disposizione pur in presenza di un fatto pacifico (art. 360,12 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026n. 4, c.p.c.), e della contestuale violazione dell'art. 2697 cod. civ.,Data pubblicazione 13/04/2026per aver conseguentemente rigettato la domanda di risarcimentoavente ad oggetto la riserva n. 3, sull'erroneo presupposto che fos-se onere della Alstom provare l'imputabilità del ritardo alla commit-tente (art. 360 n° 4 cod. proc. civ.).Alstom avrebbe allegato nei due gradi di merito che le cause delsostanziale fermo degli elementi da completare “non dipendevanoda fatto e colpa dell'appaltatore, il quale, però, al fine di non incor-rere in penali da ritardo, si vide costretto a presentare dei ulterioriistanze di proroga, con conseguente slittamento del termine utiledell'A.Q. al [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (ricorso pagina 49).Tale allegazione non sarebbe stata contrastata da RFI e, pertanto ilfatto enunciato, ossia l'imputabilità del ritardo nella chiusura dellointero Accordo quadro, avrebbe dovuto ritenersi pacifico ai sensidell'art. 115 cod. proc. civ.: norma che risulterebbe violata, al paridell'art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte avrebbe posto a carico diAlstom l'onere di provarlo.14.- Il mezzo è infondato.Anzitutto, contrariamente a quando deduce RFI nel controricorso(pagina 27-29), la Corte distrettuale, pur avendo riassunto (sen-tenza pagina 21) i documenti di iscrizione della riserva n° 3, non neha accertato espressamente la tardività: evenienza che la rendevaesaminabile nel merito, cui peraltro la stessa Corte d'appello haproceduto.Il presente mezzo, che censura la decisione di merito del giudice, èdunque ammissibile.Passando al suo esame, giova rammentare (per tutte: Cass., sez.

I,16 luglio 2024, n° 19588) che l'onere di specifica contestazione, adopera della parte costituita, presuppone a monte un'allegazione al-trettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.Ora, Alstom, a dimostrazione del suo onere di specifica allegazione,ha trascritto solo il breve passaggio della citazione d'appello sopra13 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026riportato, che però è privo di sufficiente specificità, dato che l'ap-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]paltatrice fa riferimento ad un “sostanziale fermo” degli elementi dacompletare, negando che esso le fosse imputabile, ed alla necessità(predicata, peraltro, in modo del tutto contraddittorio, dato il puntodi partenza dal quale muove, ossia della non imputabilità a sé ditali ritardi) di chiedere una proroga del termine finale di consegnadei lavori.A fronte di tali generiche allegazioni, RFI non ha fatto altro che ne-gare a monte ed in via altrettanto generica una propria responsabi-lità, con la conseguenza che non vi era materia per ritenere noncontestata la riconducibilità dei ritardi alla Stazione appaltante.Dunque, del tutto legittimamente la Corte ha ritenuto che Alstomavesse ammesso di essere stata “l'autrice della richiesta delle pro-roghe” e che da tale circostanza poteva inferirsi che essa le avesse“richieste per fattori alla stessa riconducibili”, mentre era del tuttogenerica la sua contestazione per cui la causa delle proroghe anda-va ricercata in comportamenti della committente.15.- In conclusione, il ricorso va respinto ed alla soccombenza del-la ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese delpresente giudizio, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n°55 del 2014, come modificato dal d.m. n 147 del 2022, ed al valoredella lite (euro 2,7 milioni) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato acarico della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allaresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed14 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026all'iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiData pubblicazione 13/04/2026all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025, nella camera di con-siglio della Prima Sezione.Il presidenteGuido Mercolino15 di 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ansport [OSCURATO:SOCIETA].),in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita conSalcef S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del pro-curatore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Savigliano(CN) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresen-tata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F. MZUGNN 62C30 H501O) – il quale dichiara di voler ricevere notificazio-ni, avvisi e comunicazioni via fax al n. 06/8547589 ovvero alterna-tivamente al seguente indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] – ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, come da procura speciale incalce al ricorso.RicorrentecontroRete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni (R.F.I.), Societàcon socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ferro-vie dello Stato Italiane, s.p.a., a norma dell'art. 2497-sexies c.c. eNumero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025del D.L.gs n. 112/2015, con sede in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 9306/2026sa, 1, cod. fisc. 01585570581, [OSCURATO:PARTITA_IVA], Dinat ap puebrbslicoaz-ione 13/04/2026na di [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 74T17 H416G, invirtù dei poteri che gli sono stati conferiti dall'[OSCURATO:PERSONA] con procura per atto autenticato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rep. n. 63584, racc. n. 32903, del 4 agosto 2021,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. GRMRLD 40A13 H501I – p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 73H09 H501D – [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domici-liata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, 47, presso e nelloro Studio, in virtù di procura speciale su foglio separato da inten-dersi apposta in calce al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 7981 deposi-tata il 12 dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con “Accordo quadro” n° 21/2004 stipulato il 17 marzo 2004 lacommittente Rete ferroviaria italiana (RFI) e l'appaltatore [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I.costituita con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di-sciplinavano l'appalto avente ad oggetto il rinnovo e l'adeguamentodelle condutture di contatto, dei pali e delle mensole di sostegno edei relativi alimentatori su alcuni tratti ([OSCURATO:PERSONA]) della rete ferro-viaria di RFI.L'Accordo quadro, modificato con [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo n°68/2005 dell'8 luglio 2005, veniva attuato mediante vari “Contrattiapplicativi”, dei quali due riferibili alla Direzione Compartimentale2 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026Infrastrutture (DCI) di Roma e contraddistinti dal n° 4/2004 (trattaData pubblicazione 13/04/2026Trastevere-[OSCURATO:PERSONA]) e dal n° 10/2009 (tratta Ciampino-Velle-tri), in relazione ai quali insorgevano contestazioni tra le parti, chedavano luogo al presente giudizio iniziato da Alstom.2.- Alstom, infatti, (a) nel corso dei lavori aveva espresso la riservan° 1 per euro 563.987,95, per mancata corresponsione degli oneridella sicurezza, atteso che RFI non intendeva corrisponderli in ag-giunta alle tariffe previste contrattualmente per le lavorazioni ap-paltate, ritenendoli invece compresi all'interno di esse; (b) avevapoi espresso la riserva n° 2 per euro 1.958.999,60, avente ad og-getto i maggiori oneri (oneri assicurativi, spese generali e perdita dichance) per ritardato collaudo dei due Contratti applicativi del DCIdi Roma; (c) aveva, infine, espresso la riserva n° 3 per euro172.632,90, per oneri derivanti dal prolungamento dell'Accordoquadro n° 21/2004 per interessi da ritardata restituzione della cau-zione e per il mantenimento del management.Tanto premesso, Alstom conveniva RFI davanti al tribunale di Ro-ma onde ottenerne la condanna al pagamento di tali importi.3.- Il Tribunale – nel contraddittorio con RFI ed istruita la causa so-lo con documenti – rigettava tutte le domande, conformemente alleconclusioni di RFI e la Corte d'appello di Roma, adita da Alstom,confermava la prima decisione.4.- Ricorre per cassazione l'appaltatore, nella qualità indicata in in-testazione, affidando il gravame a sei motivi.Resiste RFI, che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione ecomunque per il rigetto di essa.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/20265.- Col primo motivo Alstom lamenta, ai sensi dell'art. 360 n° 5Data pubblicazione 13/04/2026cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudi-zio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Premesso che la censura sarebbe ammissibile, in quanto non vi sa-rebbe una “doppia conforme” (la sentenza di primo grado sarebbefondata sulla intempestività della riserva n° 1, mentre quella d'ap-pello ne avrebbe esaminato il merito), la ricorrente assume chel'art. 3.2, lettera i), o l'art. 7), dell'Accordo quadro n° 21/2004 rin-viava alla Tariffa dei prezzi per i lavori di costruzione delle condut-ture di contatto, ossia alla “Tariffa EC”, edizione 1992, volumi I eII, depositata da RFI il 22 gennaio 1993 presso l'Ufficio del RegistroAtti Privati di Roma.Tema centrale era dunque di stabilire se le voci delle tariffe fosserocomprensive dei costi di sicurezza: questione che la Corte avrebbeaffrontato considerando l'art. 6.1 dell'Accordo quadro e gli artt. 4dei due Contratti applicativi (che non avevano alcun valore decisi-vo), senza, invece, tener presente che nella declaratoria inizialegenerale della tariffa erano stati indicati in maniera puntuale edapprofondita gli oneri a carico dell'Appaltatore e gli oneri già com-presi e compensati nei corrispettivi di tariffa, senza che vi fosse al-cun cenno alla inclusione in essi degli oneri della sicurezza, comeperaltro pure si ricavava dalla “Sezione Avvertenze”, punto A0000397 della Tariffa, dal gruppo di voci denominato “EC.CVA”,dalla voce “EC.BL.D.505.A” e dalle Linee guida per la redazione deipiani di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi della sicu-rezza, costituenti l'allegato n° 9 dell'Accordo quadro.La Corte, dunque, nell'interpretare gli accordi negoziali, avrebbedovuto considerare recessivo il testo degli artt. 6, 8.5 dell'Accordoquadro, dell'art. 3 dell'atto integrativo, degli artt. 4 dei due Con-tratti applicativi e il comportamento della Alstom successivo agliaccordi stessi.4 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026Del pari, la Corte non avrebbe dovuto dar peso al complemento diData pubblicazione 13/04/2026specificazione (euro 36.457.139,04, “di cui euro 2.554.090.00 …per oneri di sicurezza”) col quale nell'Accordo quadro e nei Contrat-ti applicativi erano stati quantificati tali oneri.Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.132, n° 4, cod. proc. civ. per mancanza e illogicità della motivazio-Ribadendo quanto già esposto nel primo mezzo, Alstom fa osserva-re che la sentenza apparirebbe illogica nella parte in cui ha inter-pretato la comune intenzione dei contraenti in base al comporta-mento della stessa Alstom posteriore alla formazione del contrattoe consistito nel chiedere, per ciascuno dei due contratti applicativi,la quota del sette percento per oneri della sicurezza: condotta chedimostrerebbe che tale percentuale era “interna” ai corrispettivistessi.6.- I due mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione del comunetema che pongono, sono inammissibili.Il primo lo è, anzitutto, perché la sentenza d'appello ha confermatola decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai mede-simi fatti poste a base della sentenza impugnata.Secondo la stessa trascrizione della sentenza di primo grado (ripor-tata in ricorso alle pagine 14-17), il Tribunale, dopo aver dichiaratotardivamente iscritta la riserva n° 1, ha trattato anche il meritodella riserva stessa (“Peraltro, nel merito…”), osservando che l'Ac-cordo quadro, come pure l'Accordo integrativo ed i Contratti appli-cativi, enunciavano il corrispettivo d'appalto, “di cui” una quota eradestinata ad oneri di sicurezza: espressione che manifestava l'in-tenzione dei contraenti di considerare inclusi tali oneri nel corri-spettivo dei lavori, confermata anche dalle previsioni delle “Lineeguida per la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamentodella sicurezza”.5 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026La Corte d'appello nella motivazione ha esordito affermando diData pubblicazione 13/04/2026condividere “le osservazioni del primo Giudice in ordine all'infonda-tezza della riserva” e di considerare, pertanto, “assorbito (…) il mo-tivo relativo alla tardività della stessa”.In sostanza, la Corte ha ritenuto superfluo riesaminare la questionedella tempestività (pretesa da Alstom) della riserva ed è passatadirettamente al merito di essa, confermando la statuizione del pri-mo giudice.Ora, è vero che non ricorre la “doppia conforme” ogni qual volta ladecisione del giudice di secondo grado confermi una o più statui-zioni contenute nella sentenza di primo grado sulla base (non delmedesimo sostrato fattuale e/o sulle stesse ragioni giustificatrici,ma) di ragioni ostative di carattere processuale (Cass., sez. III, 11dicembre 2024, n° 32019), ma nella presente vicenda è avvenutoqualcosa di diverso, in quanto, a fronte di una doppia motivazionedi merito del primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto di con-fermare la decisione prendendo in considerazione solo una delle ra-gioni, inerente ai medesimi fatti, posta a fondamento della primadecisione.D'altra parte, è pure noto che la fattispecie di doppia conforme inpunto di fatto ricorre non solo quando la decisione di secondo gra-do è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ul-teriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal pri-mo giudice (Cass., sez. L, 25 agosto 2023, n° 25281): corrispon-denza che qui non solo è stata enunciata dal secondo giudice(“condivide la Corte le osservazioni del primo Giudice in ordineall'infondatezza della riserva, assorbito in tal modo il motivo relati-vo alla tardività della stessa”), ma che è pure palesemente sussi-stente.6 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026Il primo motivo è, dunque, inammissibile per tale preliminare ra-Data pubblicazione 13/04/2026gione, ma esso è affetto anche da altra ragione di inammissibilità,che è comune anche al secondo mezzo.Entrambi i motivi, infatti, sebbene sotto l'egida della omessa deci-sione su un fatto decisivo e della illogicità della motivazione, ten-dono ad ottenere un'interpretazione degli accordi inter partes di-versa da quella – del tutto plausibile – favorita dalla Corte territo-riale.La Corte di merito, infatti ha osservato (sentenza pagina 5) chenell'Accordo quadro (artt. 6 ed 8) e nell'Accordo modificativo (art.3) il corrispettivo d'appalto era stato complessivamente indicato eseguito dalla specificazione degli oneri di sicurezza nella misura delsette percento (“euro 36.457.139,04, … di cui euro 2.554.090.00 …per oneri di sicurezza”).Tale espressione si rinveniva anche nei due Contratti applicativi(artt. 4).Ora, l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede dilegittimità nel caso di violazione delle regole legali di ermeneuticadei contratti, oppure per vizio di motivazione, quando quest'ultimarisulti incongrua o contraria a logica.Peraltro, la violazione delle regole di interpretazione non può dirsiesistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttostoche un'altra, tra le molteplici spiegazioni del testo contrattuale (exmultis: Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254).E nemmeno è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali diinterpretazione, essendo necessaria, in ossequio al principio di spe-cificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inos-servati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attra-verso i quali il giudice di merito se ne è discostato.Qualora, poi, si deduca un vizio della motivazione del giudice nellointerpretare il contratto, tale denuncia richiede la precisa indicazio-ne delle lacune argomentative del ragionamento seguito, ovvero7 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agliData pubblicazione 13/04/2026elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotatida un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti (Cass.,sez. I, 12 ottobre 2018, n° 25554).Nulla di tutto ciò è contenuto nei motivi in esame, che tendono,dunque, ad ottenere un diverso risultato interpretativo rispetto aquello fatto proprio dalla Corte territoriale.Da ultimo, è noto (per tutte: Cass., sez. III, 26 giugno 2018, n°16812) che il mancato esame di un documento (qui: delle clausoledell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi sopra citati) può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissionedi motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnata-mente, quando il documento non esaminato offra la prova di circo-stanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fondamen-to": evenienza che qui non sussiste minimamente, posto che laCorte ha dato una esauriente e plausibile interpretazione degli ac-cordi negoziali.7.- Col terzo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 cod. proc.civ., Alstom lamenta la violazione dell'art. 1226 cod. civ., in rela-zione al mancato riconoscimento della voce di danno costituita daimaggiori oneri assicurativi.La Corte avrebbe dato per sussistente il pregiudizio derivato daltardivo rilascio dei certificati di collaudo, ma poi avrebbe erronea-mente rigettato la domanda di condanna di RFI al rimborso deimaggiori oneri assicurativi sul rilievo che l'appaltatore non avrebbedato prova della quota dei maggiori premi complessivamente paga-ti (euro 24.406,55) riferibile ai due Contratti attuativi per cui era li-8 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026Per contro, sussisterebbero, secondo Alstom i presupposti per unaData pubblicazione 13/04/2026loro liquidazione equitativa, ex art. 1226 cod. civ., in quanto il pre-giudizio era stato implicitamente ritenuto sussistente dalla Corte ela dimostrazione nummaria di esso era notevolmente difficile, datoche non potrebbe sussistere alcuna documentazione atta a provarel'imputabilità delle singole quote del premio ai singoli Contratti ap-plicativi, se non quella proveniente dall'assicuratore, e che l'unicadocumentazione proveniente dall'assicuratore (doc. 10 allegato allognata) non era stata ritenuta idonea allo scopo.8.- Il mezzo è del tutto infondato.È, infatti, noto che l'esercizio in concreto del potere discrezionaledel giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l'accerta-mento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dallarilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare,sono il frutto un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legitti-mità, se correttamente motivato (ex multis: Cass., sez. I, 14 otto-bre 2013, n° 23233, anche se in fattispecie diversa da quella odier-na).Ora, la Corte ha adeguatamente spiegato il motivo per cui non haritenuto possibile procedere a liquidazione equitativa del danno, fa-cendo osservare (sentenza pagina 19) che, sebbene la tabella subdoc. attoreo n° 10 riporti complessivamente gli importi definiti“quota parte premio imputabile a proroga”, dalla stessa non eradesumibile che l'importo richiesto per tale titolo in giudizio, am-montante a complessivi euro 25.406,65, fosse riferibile ai soli dueContratti applicativi per cui era lite.A fronte di questa motivazione, del tutto chiara e sufficiente, la ri-corrente contrappone un espediente retorico, ossia assumendo chenon vi sarebbe alcuna altra documentazione idonea a comprovarela quota parte di tali maggiori spese se non quella di provenienza9 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026dalla stessa compagnia di assicurazione, giudicata, tuttavia, inido-Data pubblicazione 13/04/2026nea dalla stessa Corte d'appello.Non è chi non veda, per contro, che il calcolo dei premi complessivinon sia frutto di una quantificazione forfettaria, essendo espressoal centesimo: esso, pertanto, non può che consistere nella sommadei singoli (ulteriori) premi dovuti e calcolati per ciascun cantiere, ilche rende incomprensibile la dedotta impossibilità di produzione diun documento contabile di suddivisione di tale complessivo impor-to, se non a fronte di un rifiuto di collaborazione da parte dellaCompagnia assicurativa (che, però, non è stato nemmeno adom-brato).9.- Col quarto motivo, ex art. 360 n° 4 del codice di rito, Alstomlamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non avere laCorte d'appello pronunciato sulla domanda di risarcimento aventead oggetto la voce “spese generali” comprensiva delle spese gene-rali amministrative derivanti dall'attività di presidio e controllo, do-vuta dall'appaltatrice fino alle operazioni di collaudo.La Corte avrebbe rigettato la domanda concernente le maggiorispese generali sul rilievo che Alstom non avesse dimostrato di averadibito “personale e beni” alla custodia e manutenzione dei cantie-ri, senza considerare che l'art. 4.6 dell'Accordo quadro prevedeval'obbligo dell'appaltatrice di provvedere alla conservazione dei benisino al collaudo e che tale attività implicava l'approntamento di unastruttura, benché minima, generante quantomeno maggiori “speseamministrative”: domanda che la Corte aveva pretermesso.10.- Il mezzo è inammissibile, in quanto fa leva su allegazioni pro-cessuali dell'attrice equivocamente formulate e, dunque, prive dellanecessaria chiarezza.Nella citazione in appello (secondo la trascrizione contenuta nel ri-corso a pagina 42) Alstom censura la decisione del Tribunale, ilquale, a suo dire, non avrebbe considerato che l'appaltatore eracontrattualmente tenuto alla “buona conservazione delle opere”,10 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026mediante una “attività di presidio e di manutenzione”, per la qualeData pubblicazione 13/04/2026occorreva una “struttura ancorché minima”.Ne deriverebbe, sempre secondo Alstom, che il mantenimento delpossesso dei cantieri e dell'operatività della tratta ferroviaria daparte di RFI non escludevano la debenza delle maggiori spese ge-nerali.Solo in conclusione del motivo Alstom ha precisato che le unichevoci che essa pretendeva erano, appunto, “le spese generali ammi-nistrative derivanti da quelle attività di presidio e controllo cui l'ap-paltatore è tenuto fino al collaudo”.Pertanto, che tali spese generali fossero (non tanto quelle derivantida più lungo impiego di personale e mezzi, quanto) quelle consi-stenti nei maggiori oneri amministrativi generali dell'impresa lo siapprende solo in chiusura del mezzo di gravame, con il fugace ac-cenno sopra trascritto.A fronte di tali equivoche allegazioni, la doglianza dell'odierna ricor-rente non appare ammissibile, posto che, se è vero che il giudicedeve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa(art. 112 cod. proc. civ.), è pure vero che l'adempimento di taledovere presuppone una inequivoca formulazione delle doglianzecontro la sentenza di primo grado, che, senza consistere in una ri-gorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a soste-gno dell'appello, consentano al giudice di secondo grado di percepi-re con chiarezza il devolutum (art. 342 cod. proc. civ.), in modo ta-le da consentire al giudice del gravame d'identificare e vagliare, ol-tre ai punti e ai capi impugnati, anche le ragioni di fatto e di dirittoper le quali sia chiesta la revisio prioris istantiae, e di puntualizza-re, quindi, le questioni sulle quali si invoca il suo riesame.Ne deriva che, ove l'impugnazione sia formulata con modalità privedella dovuta chiarezza o comunque equivoche, tali questioni vannoqualificate come nuove e, dunque, inammissibili.11 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/202611.- Col quinto motivo, formulato ancora in base all'art. 360 n° 4Data pubblicazione 13/04/2026cod. proc. civ., Alstom lamenta la violazione degli artt. 2727, 2729e 1226 del cod. civ., per avere ritenuto la Corte d'appello che nonfosse stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza e allaquantificazione del danno da perdita di chance.12.- Il motivo è inammissibile, essendo ben noto che la valutazionedelle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisceun'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionaledel giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.Quando, poi, la doglianza di erronea valutazione delle prove riguar-di – come in questo caso – le presunzioni, tale violazione sussistesolo quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi,precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei afornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoli conside-rati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, suf-ficienti a dimostrare il fatto controverso (per tutte: Cass., sez. trib.,22 novembre 2023, n° 32505).Ora, la Corte ha rigettato la domanda di risarcimento della perditadi chance osservando che Alstom non aveva “neppure indicato aquali gare o appalti o altre occasioni di ulteriori commesse non hapotuto prendere parte perché impegnata con il contratto litigioso” eda tale constatazione ha fatto coerentemente derivare che non era“possibile individuare le presunzioni legali in base alle quali riteneresussistente il danno lamentato e provvedere alla correlata liquida-zione”.Le doglianze della ricorrente consistono dunque in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio (indiziario) ritenuto insuffi-ciente dalla Corte distrettuale, con un giudizio che non può esseresindacato in sede di legittimità.13.- Col sesto mezzo la ricorrente si duole della violazione delloart. 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte d'appello non ha applica-to detta disposizione pur in presenza di un fatto pacifico (art. 360,12 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026n. 4, c.p.c.), e della contestuale violazione dell'art. 2697 cod. civ.,Data pubblicazione 13/04/2026per aver conseguentemente rigettato la domanda di risarcimentoavente ad oggetto la riserva n. 3, sull'erroneo presupposto che fos-se onere della Alstom provare l'imputabilità del ritardo alla commit-tente (art. 360 n° 4 cod. proc. civ.).Alstom avrebbe allegato nei due gradi di merito che le cause delsostanziale fermo degli elementi da completare “non dipendevanoda fatto e colpa dell'appaltatore, il quale, però, al fine di non incor-rere in penali da ritardo, si vide costretto a presentare dei ulterioriistanze di proroga, con conseguente slittamento del termine utiledell'A.Q. al [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (ricorso pagina 49).Tale allegazione non sarebbe stata contrastata da RFI e, pertanto ilfatto enunciato, ossia l'imputabilità del ritardo nella chiusura dellointero Accordo quadro, avrebbe dovuto ritenersi pacifico ai sensidell'art. 115 cod. proc. civ.: norma che risulterebbe violata, al paridell'art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte avrebbe posto a carico diAlstom l'onere di provarlo.14.- Il mezzo è infondato.Anzitutto, contrariamente a quando deduce RFI nel controricorso(pagina 27-29), la Corte distrettuale, pur avendo riassunto (sen-tenza pagina 21) i documenti di iscrizione della riserva n° 3, non neha accertato espressamente la tardività: evenienza che la rendevaesaminabile nel merito, cui peraltro la stessa Corte d'appello haproceduto.Il presente mezzo, che censura la decisione di merito del giudice, èdunque ammissibile.Passando al suo esame, giova rammentare (per tutte: Cass., sez. I,16 luglio 2024, n° 19588) che l'onere di specifica contestazione, adopera della parte costituita, presuppone a monte un'allegazione al-trettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.Ora, Alstom, a dimostrazione del suo onere di specifica allegazione,ha trascritto solo il breve passaggio della citazione d'appello sopra13 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026riportato, che però è privo di sufficiente specificità, dato che l'ap-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]paltatrice fa riferimento ad un “sostanziale fermo” degli elementi dacompletare, negando che esso le fosse imputabile, ed alla necessità(predicata, peraltro, in modo del tutto contraddittorio, dato il puntodi partenza dal quale muove, ossia della non imputabilità a sé ditali ritardi) di chiedere una proroga del termine finale di consegnadei lavori.A fronte di tali generiche allegazioni, RFI non ha fatto altro che ne-gare a monte ed in via altrettanto generica una propria responsabi-lità, con la conseguenza che non vi era materia per ritenere noncontestata la riconducibilità dei ritardi alla Stazione appaltante.Dunque, del tutto legittimamente la Corte ha ritenuto che Alstomavesse ammesso di essere stata “l'autrice della richiesta delle pro-roghe” e che da tale circostanza poteva inferirsi che essa le avesse“richieste per fattori alla stessa riconducibili”, mentre era del tuttogenerica la sua contestazione per cui la causa delle proroghe anda-va ricercata in comportamenti della committente.15.- In conclusione, il ricorso va respinto ed alla soccombenza del-la ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese delpresente giudizio, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n°55 del 2014, come modificato dal d.m. n 147 del 2022, ed al valoredella lite (euro 2,7 milioni) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato acarico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allaresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed14 di 15Numero registro generale 5332/2024Numero sezionale 3706/2025Numero di raccolta generale 9306/2026all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiData pubblicazione 13/04/2026all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025, nella camera di con-siglio della Prima Sezione.Il presidenteGuido Mercolino15 di 15
Sentenza Cassazione n. 09306/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris