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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27859/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge conseguente al mancato assorbimento del reato di detenzione di arma nel reato di porto di arma, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno dato correttamente seguito al principio di diritto secondo cui, in mancanza di specifica allegazione da parte dell'imputato, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche in ordine all'accertamenti dell'eventuale contestualità tra detenzione e porto di arma, potendo attenersi al criterio logico dell'anteriorità della detenzione (vedi Rv. 265489 e Rv. 255687); rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt, 62-bis, 69 e 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva reiterata, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti di natura omogenea posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore, fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva (vedi pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che la Corte distrettuale ha correttamente rimarcato che le ritenute circostanze attenuanti generiche non potevano essere considerate prevalenti nel giudizio di bilanciamento stante la ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge conseguente al mancato assorbimento del reato di detenzione di arma nel reato di porto di arma, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno dato correttamente seguito al principio di diritto secondo cui, in mancanza di specifica allegazione da parte dell'imputato, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche in ordine all'accertamenti dell'eventuale contestualità tra detenzione e porto di arma, potendo attenersi al criterio logico dell'anteriorità della detenzione (vedi Rv. 265489 e Rv. 255687); rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt, 62-bis, 69 e 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva reiterata, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti di natura omogenea posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore, fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva (vedi pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che la Corte distrettuale ha correttamente rimarcato che le ritenute circostanze attenuanti generiche non potevano essere considerate prevalenti nel giudizio di bilanciamento stante la ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27859/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris