CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2021
Cassazione n. 33705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25540-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 538/2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.A.P., I.R.E.S. ed I.V.A., oltre sanzioni, relativamente all'anno di imposta 2013, conseguenti alla partecipazione della contribuente ad operazioni oggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Parma che, con sentenza n. 419/2019, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 538/2021, depositata il 20/04/2021 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, a fronte degli elementi probatori forniti dall'Ufficio, "affatto idonei a ritenere assolto [l'onere] gravante sull'Amministrazione, l'appellante ha prodotto documentazione non dirimente... la regolarità delle fatture e dei relativi pagamenti non consente di ritenere efficacemente provata, a fronte delle specifiche e puntuali contestazioni dell'ufficio, l'effettività della prestazione, dal momento che si verte al cospetto di dati meramente formali, funzionali alla creazione di un'apparenza di regolarità in grado di giustificare la detrazione dell'imposta... le schede di lavorazione non permettono in alcun caso la riconciliazione con le fatture a cui si intendono riferite le prestazioni...i pagamenti documentati dagli estratti conto potrebbero riferirsi a soggetti Ric. 2021 n. 25540 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- diversi dai titolari delle ditte apparentemente emittenti" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, pp. 4-5); che avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia" (cfr. ricorso., p. 5), per avere la C.T.R. "chiaramente omesso di esprimersi in ordine alla eccepita infondatezza ed illegittimità del maggior reddito accertato" (cfr. ricorso, p. 6, cpv.), con precipuo riferimento alla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni sottese all'avviso di accertamento impugnato; che il motivo è manifestamente inammissibile; che premesso che la motivazione della sentenza impugnata chiarisce espressamente (cfr. pp. 4-5) le ragioni in base alle quali le operazioni sottese alle riprese per cui è causa devono ritenersi oggettivamente inesistenti (con il che va escluso in nuce un vizio di omissione di pronunzia), nondimeno osserva il Collegio come il motivo disveli, in realtà, un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non delibabile da questa Corte, mirando ad una rivalutazione degli elementi che hanno indotto la C.T.R. a ritenere le operazioni contestate - per l'appunto - oggettivamente inesistenti: sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante Ric. 2021 n. 25540 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la "motivazione apparente sul rigetto delle eccezioni riproposte in appello: violazione degli artt. 36 e 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992" (cfr. ricorso, p. 8), per essersi la C.T.R. limitata ad una "formulazione apodittica del carattere non dirimente della documentazione prodotta [da essa contribuente]" (cfr. ivi, terzultimo cpv.), atta a dimostrate l'effettiva esecuzione delle operazioni contestate dall'Ufficio come oggettivamente inesistenti; che il motivo è manifestamente inammissibile; che premesso che parte ricorrente fa riferimento a varia documentazione, prodotta nelle fasi di merito a dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni al contrario contestate dall'Ufficio come inesistenti, senza tuttavia chiarire - nel silenzio della gravata decisione sul punto ed al fine di integrare il requisito di specificità del mezzo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. - quali furono le specifiche difese svolte, in proposito, in entrambi i precedenti gradi di lite (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01. Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), rileva il Collegio come la difesa della contribuente, in ultima analisi, sollecita nuovamente una inammissibile (ri)valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella svolta dai giudici di merito (cfr. pp. 4-5 della Ric. 2021 n. 25540 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -4- motivazione della sentenza impugnata), per ciò stesso preclusa - come già innanzi evidenziato - a questa Corte; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.600,00 (ciequemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. C