CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03082/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 3018, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 28.12.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avviso di accertamento relativo al maggior reddito societario Oggetto: Società di persone - Cartella di pagamento notificata al socio -Prodromico avviso di accertamento nei confronti della società -Notificato solo ad altri soci -Conseguenze. ritenuto conseguito nell’anno 2003, con riferimento ad Iva ed Irap. I due soci proponevano impugnazione. 2. Seguiva iscrizione a ruolo frazionata in pendenza di giudizio, ed era emessa la cartella esattoriale n. 106 2010 00062443-53- 002, notificata dall’Incaricato per l’esazione anche all’ulteriore socia al 33% [OSCURATO:PERSONA], che la impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, proponendo plurime contestazioni e, per quanto allo stato d’interesse, contestando l’inesistenza della notificazione, nel 2009, dell’avviso di accertamento alla società, estinta il 2.2.2004, e pure l’omessa notificazione in proprio favore dell’avviso di accertamento. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, ed accoglieva il suo ricorso. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia. La CTR riteneva corretta la decisione adottata dalla CTP, in particolare con riferimento all’omessa notifica a [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Pertanto il giudice del gravame confermava la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. La notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non raggiungeva il difensore domiciliatario della contribuente, risultando l’”indirizzo non valido”. L’Amministrazione finanziaria ha perciò rinnovato la notificazione presso il domicilio fisico del difensore, con atto tempestivamente spedito il 28.6.2021, e ricevuto il 5.7.2021. [OSCURATO:PERSONA], comunque, non si è costituita nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione degli artt. 2291 e 2495 cod. civ., perché il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto l’invalidità della cartella di pagamento per non esserle stato notificato l’avviso di accertamento su cui si fonda. 2. Con il suo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver ritenuto invalida la notificazione della cartella di pagamento effettuata alla socia di una società di persone, a causa della mancata previa notificazione alla stessa del prodromico avviso di accertamento, pur avendo il giudice dell’appello accertato che l’atto era stato regolarmente notificato ad altri due soci (ric., p. 5, sent.CTR, p. III). 3. In materia questa Corte di legittimità ha già ripetutamente e condivisibilmentechiarito che “in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell'avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli”, Cass. sez. V, 25.5.2018, n. 13113; e non si è mancato di specificare che “in materia di IVA, poiché l'accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare a quest’ultimo l'avviso di accertamento o di rettifica dell’imposta dovuta, potendo limitarsi, nella vigenza dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, a notificargli l'avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità, per lo stesso socio, di contestare, mediante l’impugnazione di tali atti, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa”, Cass. sez. V, 11.5.2017, n. 11615. 4. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere accolto, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche