Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23161/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2722-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 2722/2016 Cron.

Rep.

Ud. 25/05/2022 CC avverso la sentenza n. 225/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2015 R.G.N. 550/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 225 del 2015, ha accolto l’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Venezia,e ha rigettato la domanda introduttiva del giudizio.

Il giudizio traeva origine dal trasferimentodel lavoratore,a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, dal [OSCURATO:PERSONA] locali al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti.

Dato presupposto l’inquadramento nella posizione C2 nell’Amministrazione di provenienza, qualifica istruttore tecnico, con contratto del 1° giugno 2010 il lavoratore era stato inquadrato nell’Amministrazione di destinazionenell’area II, fascia 3 (già profilo B3) profilo professionale istruttore tecnico.

Il dipendente prendeva possesso il 16 giugno 2010.

Il lavoratore con il ricorsointroduttivo del giudizio ha prospettato l’errato inquadramento, e harivendicato quello corrispondente al profilo B3 super.

2. Il Tribunale, accoglieva la domanda eaffermava che alla posizione C2 del [OSCURATO:PERSONA] locali corrispondesse quella B3 super del comparto Ministeri.

3. La Corte d’Appello, diversamente, non ha riconosciutol’inquadramento in B3 super chiesta dal lavoratore, escludendo il rilievo della progressione del lavoratore nell’Area C, C2, ai fini della equiparazione.

Ha premesso che non poteva attribuirsi rilievo a quanto stabilito dal dPCmn. 446 del 2000, e ha affermato che l’attribuzione della posizione B3 super,a parità di contenuti espressivi propri dell’area funzionale.implica una selezione il cui presupposto non risulta integrato nella sola appartenenza alla posizione di provenienzaC2.

In proposito richiamava gli artt. 10 e 17 delCCNL Comparto ministeri che operano una chiara distinzione tra profilo di primo inquadramento e la progressione all’interno dell’Area.

4. Ricorre il lavoratore prospettandodue motivi, assistiti da memoria.

5. Resiste l’Amministrazione con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001,in connessione con il dPCm 14 dicembre 2000 e con l’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998.

Il ricorrente censura l’affermazione della Corte d’Appello che ha escluso rilevanza al dPCM 14 dicembre 2000.

Rileva che la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’Appelloriguarda una fattispecie diversa da quella in esame.

Richiama l’art. 30 deld.lgs. n. 165 del 2001 e il d.lgs. n. 112 del 2008, in attuazione del quale venivaadottata con dPCM la tabella di corrispondenza, che seppure riguardava l’ipotesi del trasferimento del personale statale agli Enti locali avrebbe potuto valere anche nell’ipotesi del passaggi o tra E nte locale e A mministrazione statale.

Diversamente, sarebbero risultati lesi sia l’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001,che l’art. 3 Cost.

2. Con il secondo motivo di ricorsoè dedotta la violazione dell’art. 1406,cod. civ., e degli artt. 10 e 17 del CCNL Ministeri.

Il lavoratore censura l’esame delle declaratorie contrattuali effettuata dalla Corte d’Appello, sia in ragione del nuovo sistema di inquadramento che prevede un’unica declaratoria per ogni Area,sia attesa la sussistenza di tabella di comparazione.

3. I suddetti motivi devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.

4. Gli stessi sono fondati.

4.1. La Corte d’Appello afferma che la progressioneC2 non consente l’attribuzione B3 supera parità di contenuti espressivi propri dell’Area funzionale, anche tenendo conto dell’art. 17 (sviluppo economico nell’Area)del CCNL Ministeri secondo cui: “Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, disciplinata dall’art. 6 (classificazione), deve corrispondere, nelle singole aree, all’interno di ciascun profilo, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.

Ai sensi del comma 1, fermo restando l’inquadramento del dipendente nella posizione di accesso del profilo, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive il cui numero ed i valori economici annui sono stabiliti nella allegata Tabella E (sviluppi economici all’interno delle aree)”.

A ciò, deduce la Corte d’Appello, consegue che resta fermo l’inquadramento nella posizione di accesso al profilo, la cui attribuzione è espressione dell’esercizio del potere di gestione del rapporto riconosciuto al datore di lavoro pubblico secondo il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimitàsecondo cui compete all’ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti (Cass.n. 10933 del 2011).

4.2. Osserva il Collegio che nellafattispecie in esame trov a applicazione la giurisprudenza di legittimità (Cass., nn. 4619 del 2018 e7652 del 2019, n. 86 del 2021) che ha affermato che l’Amministrazione statale non poteva, insede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazionedell'art. 17 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, riferibile, invece, alsolo accesso «dall’esterno» nell’Area.

Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att.cod. proc. civ., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico«passaggio diretto», contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonqualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da unaAmministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, cheè inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt.1406,ss. , c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complessounitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati glielementi ogget tivi essenziali; l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti - si è ancora aggiunto - deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l'ente di provenienza, nell’ambito della disciplinalegale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, eda tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell'area, una progressione dicarriera; del resto , la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza dievitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione "strisciante" del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall'esprimere soltanto unvalore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera epropedeutica ai successivi passaggi di Area; non irrazionale è poi l'utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, deld.p.c.m. 446 del 2000 apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo qualeriferimento per il passaggio inverso.

4.3. Pertanto il ricorso va accoltoe la sentenza va cassata con rinvio, anche con riguardo alle spese del presente giudizio,alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

PQM La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2722-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 2722/2016 Cron. Rep. Ud. 25/05/2022 CC avverso la sentenza n. 225/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2015 R.G.N. 550/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 225 del 2015, ha accolto l’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Venezia,e ha rigettato la domanda introduttiva del giudizio. Il giudizio traeva origine dal trasferimentodel lavoratore,a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, dal [OSCURATO:PERSONA] locali al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti. Dato presupposto l’inquadramento nella posizione C2 nell’Amministrazione di provenienza, qualifica istruttore tecnico, con contratto del 1° giugno 2010 il lavoratore era stato inquadrato nell’Amministrazione di destinazionenell’area II, fascia 3 (già profilo B3) profilo professionale istruttore tecnico. Il dipendente prendeva possesso il 16 giugno 2010. Il lavoratore con il ricorsointroduttivo del giudizio ha prospettato l’errato inquadramento, e harivendicato quello corrispondente al profilo B3 super. 2. Il Tribunale, accoglieva la domanda eaffermava che alla posizione C2 del [OSCURATO:PERSONA] locali corrispondesse quella B3 super del comparto Ministeri. 3. La Corte d’Appello, diversamente, non ha riconosciutol’inquadramento in B3 super chiesta dal lavoratore, escludendo il rilievo della progressione del lavoratore nell’Area C, C2, ai fini della equiparazione. Ha premesso che non poteva attribuirsi rilievo a quanto stabilito dal dPCmn. 446 del 2000, e ha affermato che l’attribuzione della posizione B3 super,a parità di contenuti espressivi propri dell’area funzionale.implica una selezione il cui presupposto non risulta integrato nella sola appartenenza alla posizione di provenienzaC2. In proposito richiamava gli artt. 10 e 17 delCCNL Comparto ministeri che operano una chiara distinzione tra profilo di primo inquadramento e la progressione all’interno dell’Area. 4. Ricorre il lavoratore prospettandodue motivi, assistiti da memoria. 5. Resiste l’Amministrazione con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001,in connessione con il dPCm 14 dicembre 2000 e con l’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998. Il ricorrente censura l’affermazione della Corte d’Appello che ha escluso rilevanza al dPCM 14 dicembre 2000. Rileva che la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’Appelloriguarda una fattispecie diversa da quella in esame. Richiama l’art. 30 deld.lgs. n. 165 del 2001 e il d.lgs. n. 112 del 2008, in attuazione del quale venivaadottata con dPCM la tabella di corrispondenza, che seppure riguardava l’ipotesi del trasferimento del personale statale agli Enti locali avrebbe potuto valere anche nell’ipotesi del passaggi o tra E nte locale e A mministrazione statale. Diversamente, sarebbero risultati lesi sia l’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001,che l’art. 3 Cost. 2. Con il secondo motivo di ricorsoè dedotta la violazione dell’art. 1406,cod. civ., e degli artt. 10 e 17 del CCNL Ministeri. Il lavoratore censura l’esame delle declaratorie contrattuali effettuata dalla Corte d’Appello, sia in ragione del nuovo sistema di inquadramento che prevede un’unica declaratoria per ogni Area,sia attesa la sussistenza di tabella di comparazione. 3. I suddetti motivi devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. 4. Gli stessi sono fondati. 4.1. La Corte d’Appello afferma che la progressioneC2 non consente l’attribuzione B3 supera parità di contenuti espressivi propri dell’Area funzionale, anche tenendo conto dell’art. 17 (sviluppo economico nell’Area)del CCNL Ministeri secondo cui: “Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, disciplinata dall’art. 6 (classificazione), deve corrispondere, nelle singole aree, all’interno di ciascun profilo, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Ai sensi del comma 1, fermo restando l’inquadramento del dipendente nella posizione di accesso del profilo, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive il cui numero ed i valori economici annui sono stabiliti nella allegata Tabella E (sviluppi economici all’interno delle aree)”. A ciò, deduce la Corte d’Appello, consegue che resta fermo l’inquadramento nella posizione di accesso al profilo, la cui attribuzione è espressione dell’esercizio del potere di gestione del rapporto riconosciuto al datore di lavoro pubblico secondo il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimitàsecondo cui compete all’ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti (Cass.n. 10933 del 2011). 4.2. Osserva il Collegio che nellafattispecie in esame trov a applicazione la giurisprudenza di legittimità (Cass., nn. 4619 del 2018 e7652 del 2019, n. 86 del 2021) che ha affermato che l’Amministrazione statale non poteva, insede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazionedell'art. 17 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, riferibile, invece, alsolo accesso «dall’esterno» nell’Area. Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att.cod. proc. civ., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico«passaggio diretto», contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonqualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da unaAmministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, cheè inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt.1406,ss. , c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complessounitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati glielementi ogget tivi essenziali; l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti - si è ancora aggiunto - deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l'ente di provenienza, nell’ambito della disciplinalegale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, eda tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell'area, una progressione dicarriera; del resto , la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza dievitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione "strisciante" del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall'esprimere soltanto unvalore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera epropedeutica ai successivi passaggi di Area; non irrazionale è poi l'utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, deld.p.c.m. 446 del 2000 apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo qualeriferimento per il passaggio inverso. 4.3. Pertanto il ricorso va accoltoe la sentenza va cassata con rinvio, anche con riguardo alle spese del presente giudizio,alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del prese
Sentenza Cassazione n. 23161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris