Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39515/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa con cui si insiste nella fondatezza del ricorso al contempo deducendo l'intervenuta improcedibilità per il decorso del termine annuale entro il quale questa Corte avrebbe dovuto definire il procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.

OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto di confermare la recidiva contestata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha apprezzato l'accresciuta pericolosità della imputata fondandola sulla specifica condotta di reato contestata ritenuta in tal senso significativa (pag. 7); rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta improcedibilità che, oltre a non tenere in considerazione che l'inammissibilità del ricorso impedisce, come per la prescrizione, il maturare della causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., non valuta che, ex art. 2, comma 5,

I. 27 settembre 2021 n. 134, il termine in questione è pari ad un anno e sei mesi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa con cui si insiste nella fondatezza del ricorso al contempo deducendo l'intervenuta improcedibilità per il decorso del termine annuale entro il quale questa Corte avrebbe dovuto definire il procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto di confermare la recidiva contestata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha apprezzato l'accresciuta pericolosità della imputata fondandola sulla specifica condotta di reato contestata ritenuta in tal senso significativa (pag. 7); rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta improcedibilità che, oltre a non tenere in considerazione che l'inammissibilità del ricorso impedisce, come per la prescrizione, il maturare della causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., non valuta che, ex art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021 n. 134, il termine in questione è pari ad un anno e sei mesi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 39515/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris