Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 40205/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 aprile 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato - per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 21 marzo 2023 (irrevocabile il 21 settembre 2023) 1 oltre che della subordinata richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione avverso la suddetta decisione.

La Corte di merito ha, in particolare, rigettato la suddetta istanza sul presupposto che il richiedente, dichiarato assente in giudizio e ritenuto non versante in alcuna ipotesi di impedimento ex art. 420-ter cod. proc. pen., fosse stato nella condizione di conoscere l'esistenza del procedimento pendente a suo carico, per essere stato redatto un verbale di identificazione ed elezione di domicilio nei suoi confronti - occasione in cui era stato anche reso edotto di essere destinatario di un'ordinanza di applicazione di misura reale, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari e di un decreto di perquisizione e sequestro - e per avere nominato quale difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui aveva anche eletto domicilio e dal quale era stato rappresentato e difeso nella fase introduttiva del giudizio, fin quando il legale non aveva rimesso il mandato.

2. Avvero tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza del processo da parte dell'imputato, in quanto fondata sull'erroneo presupposto della sola avvenuta elezione di domicilio presso il difensore di / fiducia, senza considerare l'insussistenza di J1Zeffettivo rapporto professionale intercorso tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il suo legale.

A differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, infatti, il difensore non avrebbe mai avuto modo di mettersi in contatto con il suo assistito per decidere le scelte difensive da assumere, tra cui anche l'eventuale ricorso a un rito alternativo.

Il solo riferimento effettuato dalla Corte di appello all'intervenuta elezione di domicilio presso il suo studio, quindi, risulterebbe del tutto insufficiente a far ritenere comprovata l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'imputato, mai reso effettivamente edotto del disposto rinvio a giudizio emesso nei suoi confronti, né della successiva celebrazione dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere osservato come, nel caso di specie, trovi applicazione la norma dell'art. 629-bis cod. proc. pen. vigente anteriormente alla c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]", per la quale la rescissione del giudicato può essere ottenuta dal condannato solo laddove dimostri che l'assenza dal giudizio sia derivata da una "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".

Sotto questo profilo, allora, deve essere osservato come, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite (cfr., in particolare, Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420-01; Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01) e delle Sezioni semplici di questa Corte, la suddetta disposizione sia stata interpretata nel senso che, nell'ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato che onera l'interessato dell'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda.

Pertanto, con riferimento alle vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo, l'interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano reso impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460-01).

3. Nel caso di specie il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, per cui sarebbe stato suo onere allegare circostanze concrete atte a dimostrare l'impossibilità di avere contatti con il suo legale per conoscere le sorti del processo, della cui esistenza era perfettamente consapevole.

Nulla di tutto ciò risulta concretamente rappresentato in ricorso, mentre è pacifico che, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, pur se alla stessa abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (cfr. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01).

4. I giudici territoriali, pertanto, hanno ritenuto plausibilmente dimostrata l'instaurazione del rapporto professionale con il suo difensore di fiducia, non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere l'impossibilità o, per lo meno, la difficoltà da parte dell'imputato di mettersi in contatto con il professionista nominato, logicamente riscontrando il colpevole disinteresse del [OSCURATO:PERSONA] per la vicenda processuale che lo vedeva imputato.

La sentenza impugnata, peraltro, ha dato conto del fatto, dall'incidente rilievo, per cui l'imputato non solo aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ma era stato anche reso edotto di essere destinatario di un'ordinanza di applicazione di misura reale, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari e di un decreto di perquisizione e sequestro.

In definitiva, è stata legittimamente esclusa la configurabilità di una situazione di "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", con conseguente congruo e logico rigetto sia della proposta istanza di rescissione tl del giudicato09_2LN sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì in data 21 marzo 2023, che della subordinata richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione avverso la suddetta decisione.

5. Ne deriva la pronuncia del rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 aprile 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato - per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 21 marzo 2023 (irrevocabile il 21 settembre 2023) 1 oltre che della subordinata richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione avverso la suddetta decisione. La Corte di merito ha, in particolare, rigettato la suddetta istanza sul presupposto che il richiedente, dichiarato assente in giudizio e ritenuto non versante in alcuna ipotesi di impedimento ex art. 420-ter cod. proc. pen., fosse stato nella condizione di conoscere l'esistenza del procedimento pendente a suo carico, per essere stato redatto un verbale di identificazione ed elezione di domicilio nei suoi confronti - occasione in cui era stato anche reso edotto di essere destinatario di un'ordinanza di applicazione di misura reale, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari e di un decreto di perquisizione e sequestro - e per avere nominato quale difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui aveva anche eletto domicilio e dal quale era stato rappresentato e difeso nella fase introduttiva del giudizio, fin quando il legale non aveva rimesso il mandato. 2. Avvero tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza del processo da parte dell'imputato, in quanto fondata sull'erroneo presupposto della sola avvenuta elezione di domicilio presso il difensore di / fiducia, senza considerare l'insussistenza di J1Zeffettivo rapporto professionale intercorso tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il suo legale. A differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, infatti, il difensore non avrebbe mai avuto modo di mettersi in contatto con il suo assistito per decidere le scelte difensive da assumere, tra cui anche l'eventuale ricorso a un rito alternativo. Il solo riferimento effettuato dalla Corte di appello all'intervenuta elezione di domicilio presso il suo studio, quindi, risulterebbe del tutto insufficiente a far ritenere comprovata l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'imputato, mai reso effettivamente edotto del disposto rinvio a giudizio emesso nei suoi confronti, né della successiva celebrazione dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere osservato come, nel caso di specie, trovi applicazione la norma dell'art. 629-bis cod. proc. pen. vigente anteriormente alla c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", per la quale la rescissione del giudicato può essere ottenuta dal condannato solo laddove dimostri che l'assenza dal giudizio sia derivata da una "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Sotto questo profilo, allora, deve essere osservato come, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite (cfr., in particolare, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420-01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01) e delle Sezioni semplici di questa Corte, la suddetta disposizione sia stata interpretata nel senso che, nell'ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato che onera l'interessato dell'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda. Pertanto, con riferimento alle vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo, l'interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano reso impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460-01). 3. Nel caso di specie il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, per cui sarebbe stato suo onere allegare circostanze concrete atte a dimostrare l'impossibilità di avere contatti con il suo legale per conoscere le sorti del processo, della cui esistenza era perfettamente consapevole. Nulla di tutto ciò risulta concretamente rappresentato in ricorso, mentre è pacifico che, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, pur se alla stessa abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (cfr. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01). 4. I giudici territoriali, pertanto, hanno ritenuto plausibilmente dimostrata l'instaurazione del rapporto professionale con il suo difensore di fiducia, non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere l'impossibilità o, per lo meno, la difficoltà da parte dell'imputato di mettersi in contatto con il professionista nominato, logicamente riscontrando il colpevole disinteresse del [OSCURATO:PERSONA] per la vicenda processuale che lo vedeva imputato. La sentenza impugnata, peraltro, ha dato conto del fatto, dall'incidente rilievo, per cui l'imputato non solo aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ma era stato anche reso edotto di essere destinatario di un'ordinanza di applicazione di misura reale, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari e di un decreto di perquisizione e sequestro. In definitiva, è stata legittimamente esclusa la configurabilità di una situazione di "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", con conseguente congruo e logico rigetto sia della proposta istanza di rescissione tl del giudicato09_2LN sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì in data 21 marzo 2023, che della subordinata richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione avverso la suddetta decisione. 5. Ne deriva la pronuncia del rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis
Decreto Cassazione n. 40205/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris