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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 dicembre 1993

Cassazione n. 19580/2022

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NN ;019,[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1993 avverso la sentenza del 10/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il Tribunale di Palermo, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rapina impropria aggravata, resistenz.a,a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi previsti in una misura di prevenzione, ascritti rispettivamente ai capi A), B) e C) dell'imputazione.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione sotto tre distinti profili, indicati in altrettanti motivi, relativi: - alla definizione giuridica del fatto contestato al capo A), da ritenere non una rapina impropria bensì un furto, in difetto dei requisiti della violenza e della immediatezza fra la sottrazione del furgone e l'arresto operato dai verbalizzantì; - alla condanna per il delitto sub C), poiché in altra sentenza divenuta irrevocabile è stata dichiarata la inefficacia del provvedimento impositivo della misura di prevenzione violata; - al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

4.1. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la difesa ha fatto riferimento all'orario del verbale di arresto, dato di per sé irrilevante, richiamato senza alcun confronto con la specifica argomentazione della sentenza impugnata in ordine alla "immediatezza" che caratterizza il reato di rapina impropria.

La Corte di appello sì è attenuta al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa, tentata o consumata, e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171;Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821; da ultimo v.

Sez. 2, n. 13982 del 10/03/2022, Zidane, non mass.).

Inoltre, integra il reato di rapina impropria la condotta dell'agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, impedisca alle forze dell'ordine di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nella esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate alla identificazione e all'eventuale arresto in flagranza del reo nonché al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270180): nell'ambito di detta sanzionabile condotta rientra senza dubbio quella del superamento di un posto di blocco, attraverso una pericolosa manovra, che determinò il rischio di investimento di un operante, posta in essere dall'imputato.

4.2. Nel giudizio di secondo grado la responsabilità per il reato sub C), per il quale il primo giudice aveva ritenuto integrata la meno grave ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 75, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non era stata contestata né con l'atto di appello né in sede di conclusioni, all'udienza celebratasi successivamente alla pronuncia della sentenza invocata dalla difesa, peraltro ovviamente non vincolante.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (cfr., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

4.3. Privo di ogni pregio è il motivo inerente alle attenuanti generiche, considerato che le stesse sono state riconosciute già dal primo giudice, che ha poi operato la diminuzione massima consentita, in assenza di aggravanti.

5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2022.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore ro Messi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NN ;019,[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1993 avverso la sentenza del 10/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il Tribunale di Palermo, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rapina impropria aggravata, resistenz.a,a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi previsti in una misura di prevenzione, ascritti rispettivamente ai capi A), B) e C) dell'imputazione.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione sotto tre distinti profili, indicati in altrettanti motivi, relativi: - alla definizione giuridica del fatto contestato al capo A), da ritenere non una rapina impropria bensì un furto, in difetto dei requisiti della violenza e della immediatezza fra la sottrazione del furgone e l'arresto operato dai verbalizzantì; - alla condanna per il delitto sub C), poiché in altra sentenza divenuta irrevocabile è stata dichiarata la inefficacia del provvedimento impositivo della misura di prevenzione violata; - al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 4.1. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la difesa ha fatto riferimento all'orario del verbale di arresto, dato di per sé irrilevante, richiamato senza alcun confronto con la specifica argomentazione della sentenza impugnata in ordine alla "immediatezza" che caratterizza il reato di rapina impropria. La Corte di appello sì è attenuta al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa, tentata o consumata, e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171;Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821; da ultimo v. Sez. 2, n. 13982 del 10/03/2022, Zidane, non mass.). Inoltre, integra il reato di rapina impropria la condotta dell'agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, impedisca alle forze dell'ordine di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nella esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate alla identificazione e all'eventuale arresto in flagranza del reo nonché al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270180): nell'ambito di detta sanzionabile condotta rientra senza dubbio quella del superamento di un posto di blocco, attraverso una pericolosa manovra, che determinò il rischio di investimento di un operante, posta in essere dall'imputato. 4.2. Nel giudizio di secondo grado la responsabilità per il reato sub C), per il quale il primo giudice aveva ritenuto integrata la meno grave ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 75, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non era stata contestata né con l'atto di appello né in sede di conclusioni, all'udienza celebratasi successivamente alla pronuncia della sentenza invocata dalla difesa, peraltro ovviamente non vincolante. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (cfr., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 4.3. Privo di ogni pregio è il motivo inerente alle attenuanti generiche, considerato che le stesse sono state riconosciute già dal primo giudice, che ha poi operato la diminuzione massima consentita, in assenza di aggravanti. 5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2022. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore ro Messi
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