CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 22175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. non essendo individuabile l'atto di ufficio al quale l'imputato si sarebbe opposto, viceversa compiutamente individuato, fin dalla contestazione, descrivendo il contegno oppositivo e minaccioso che l'imputato aveva tenuto al momento della sua identificazione essendo stati chiamati gli agenti di polizia municipale presso l'ufficio anagrafe ove l'imputato aveva avuto un diverbio con altro utente, per ragioni connesse al servizio; Ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta della loro applicazione valorizzando l'assenza di elementi di fatto sulla base dei quali operare la diminuzione della pena, elementi che neppure sono stati allegati con il ricorso nel quale si rinvia alla pretesa scarsa gravità dell'accaduto peraltro richiamando una ricostruzione in fatto smentita dalle argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta di assoluzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]