CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 19300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diSalerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione tra ireati di cui a due sentenze esecutive, attribuendo rilevanza decisiva all’intervallo di tempointercorrente tra i fatti criminosi.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione deducendoerronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Invero, il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di valutare i numerosi elementidimostrativi del medesimo disegno, come la breve distanza cronologica tra i reati, lamedesima tipologia di sostanza stupefacente oggetto di cessione, l’identità del correo e lostesso locus commissi delicti e altro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato per le ragioni che seguono, daritenersi assorbenti rispetto alle prospettazioni contenute nel ricorso.2. I reati che, nel caso di specie, vengono in rilievo hanno formato oggetto di sentenzedi patteggiamento, sicché il riferimento normativo è alle disposizioni dell’art. 188 disp. att.cod. proc. pen., secondo cui il condannato deve concordare con il pubblico ministero l’entitàdella pena detentiva per poter chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato,col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile. In talicasi, secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, la richiesta di continuazionepresentata senza l’osservanza dello schema procedimentale sopra delineato èinammissibile, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della richiestadi applicazione della disciplina della continuazione non ammettono alternative (si veda, inultimo, Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.273138).Pertanto, nel caso in cui i reati oggetto della predetta richiesta siano stati giudicati consentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondola previsione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario che l’applicazione dellarelativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell’interessato e del pubblicoministero, che nel caso di disaccordo del pubblico ministero lo stesso sia ritenutoingiustificato dal giudice dell’esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limitidi cui all’art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte delgiudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Imprice, Rv 194423; Sez. 1, n.18233 del 2/04/2014, Costanzo, Rv. 259892).Il giudice dell’esecuzione, inoltre, in mancanza del consenso o dissenso del pubblicoministero, non può entrare nel merito della richiesta, esercitando gli ordinari poteri valutatividi cui all’art. 671 cod. proc. pen., giacché l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. consente unintervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra leparti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissensoingiustificato dell’organo requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275169). Nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, come nel caso che occupa, si siapronunciato al di fuori dello schema previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., deveritenersi che l’istanza proposta al di fuori del percorso normativamente tracciato siainammissibile, anche se la legge non stabilisce alcuna conseguenza specifica, perché leindicazioni di legge sulla modalità di proposizione di questo tipo di istanza non ammettonoalternative. La mancata valutazione dell'inammissibilità della domanda da parte del giudice dimerito può essere compiuta in sede di legittimità, anche senza devoluzione con i motivi diricorso, poiché il regime del vizio è tale da consentire una pronuncia d'ufficio anche al di fuoridei motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.Gli atti vanno dunque restituiti al G.i.p. del Tribunale di Salerno affinché, eliminato ilprovvedimento assunto in forza di una richiesta inammissibile, dinanzi allo stesso ilprocedimento esecutivo possa essere introdotto validamente da una nuova domandaarticolata nel rispetto delle norme di legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indaginipreliminari del tribunale di salerno.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]