CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 dicembre 1990
Cassazione n. 47173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 24/12/1990 in Gabon avverso l'ordinanza in data 09/05/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 09/05/2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 04/02/2023, con cui Gonnis è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, aggravato dalla recidiva reiterata specifica nel quinquennio. 2. Ha proposto ricorso Gomis tramite il suo difensore. Deduce violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivaz;one. Con il primo motivo di appello era stato chiesto il riconosc:imento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fra l'altro contestandosi la sussistenza dell'abitualità, in quanto era stato sottolineato con non potessero rilevare mere denunce o condanne remote, non oltre il 2017. La Corte territoriale aveva indebitamente ritenuto che non fosse stato specificamente confutato il passaggio della motivazione in cui si era fatto leva sui plurimi precedenti specifici dell'imputato. Con il secondo motivo era stato chiesto un diverso giudizio di comparazione tra le attenuanti riconosciute, cioè le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., e la recidiva, essendosi contestato il riferimento di stile al mero fine di adeguare la pena alla c:oncreta gravità dei fatti, ma la Corte, incorrendo in vizio di motivazione, aveva ritenuto il motivo aspecifico, in quanto non era stata attaccata la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, avente rilievo preclusivo. In realtà la Corte aveva finito per palesare la non condivisione delle doglianze, ciò che avrebbe potuto fare nella fase del pieno contraddittorio, senza dichiarare l'inammissibilità dell'appello. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve innanzi tutto rilevarsi che il secondo motivo di ricorso aveva ad oggetto il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva: la Corte ha osservato che non era stata vulnerata la valutazione riguardante l'applicazione della recidiva, di per sé tale da precludere la prevalenza delle attenuanti; ma deve al riguardo osservarsi c:he con effetto ex tunc è intervenuta la sentenza n. 141 del 2023 della Corte costituzione, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui preclude il giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. sulla recidiva reiterata. Ne discende che il giudizio della Corte risulta in radice inidoneo a dar conto nell'attualità dell'aspecificità del motivo, da valutarsi invece alla luce del quadro normativo risultante dall'intervento della Corte costituzionale. 3. Va peraltro osservato che anche con riguardo al primo motivo, concernente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., fondato dal primo giudice sulla pluralità di precedenti anche specifici, ma senza specificamente evocare la ragione ostativa dell'abitualità, il motivo mirava a contestare la validità dell'assunto, facendo riferimento al carattere remoto di quei precedenti e alla loro concreta valutabilità ai fini in esame. Una coerente censura risultava dunque formulata, quand'anche in ipotesi manifestamente infondata, ciò che non avrebbe potuto legittimare una valutazione di inammissibilità, al di fuori di quanto previsto per il ricorso per cassazione, e avrebbe richiesto un giudizio di merito. 4. Su tali basi l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla