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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 36277/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 novembre 2020 la Corte di appello di Milano, riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Como aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa ciascuno, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 517 cod. pen. la imputazione, originariamente riferita alla violazione degli artt. 110 e 474, comma secondo, cod. pen. loro contestata; che la Corte di appello, ulteriormente qualificato il fatto contestato nel senso di ravvisare in esso il tentativo di delitto di cui all'art. 517 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta ai due prevenuti nella misura di mesi 5 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa a carico di ciascuno; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i prevenuti affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. derivante dall'avvenuta modificazione della imputazione loro originariamente contestata; Considerato che iVricors< einammissibilt'; che, essendo il motivo di impugnazione del tutto autonomo rispetto alle ragioni impugnatorie che avevano giustificato la presentazione del ricorso in grado di appello, deve intendersi che la denunziata violazione della corrispondenza fra contestazione e sentenza debba essere riferito esclusivamente alla derubricazione del reato operata da parte della Corte di Milano fra reato consumato e reato tentato; che, pertanto, non può non rilevarsi la evidente manifesta infondatezza della doglianza, atteso che, premessa la rilevanza della violazione della corrispondenza fra imputazione e sentenza in quanto per effetto di essa si determina la violazione del diritto di difesa, una siffatta lesione non è evidentemente ravvisabile nel caso di derubricazione del fatto contestato da reato consumato a reato tentato; che iltricorsd va dichiarati inammissibila e, tenuto conto della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deL ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibil« iricors‘e condanna We ricorrent< al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [ i T 7:1"" A Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA],r-itr'.iA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 novembre 2020 la Corte di appello di Milano, riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Como aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa ciascuno, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 517 cod. pen. la imputazione, originariamente riferita alla violazione degli artt. 110 e 474, comma secondo, cod. pen. loro contestata; che la Corte di appello, ulteriormente qualificato il fatto contestato nel senso di ravvisare in esso il tentativo di delitto di cui all'art. 517 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta ai due prevenuti nella misura di mesi 5 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa a carico di ciascuno; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i prevenuti affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. derivante dall'avvenuta modificazione della imputazione loro originariamente contestata; Considerato che iVricors< einammissibilt'; che, essendo il motivo di impugnazione del tutto autonomo rispetto alle ragioni impugnatorie che avevano giustificato la presentazione del ricorso in grado di appello, deve intendersi che la denunziata violazione della corrispondenza fra contestazione e sentenza debba essere riferito esclusivamente alla derubricazione del reato operata da parte della Corte di Milano fra reato consumato e reato tentato; che, pertanto, non può non rilevarsi la evidente manifesta infondatezza della doglianza, atteso che, premessa la rilevanza della violazione della corrispondenza fra imputazione e sentenza in quanto per effetto di essa si determina la violazione del diritto di difesa, una siffatta lesione non è evidentemente ravvisabile nel caso di derubricazione del fatto contestato da reato consumato a reato tentato; che iltricorsd va dichiarati inammissibila e, tenuto conto della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deL ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibil« iricors‘e condanna We ricorrent< al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [ i T 7:1"" A Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA],r-itr'.iA
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