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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 19054/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTE di APPELLO di BOLOGNA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città in composizione monocratica08/04/2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 76d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 – per aver violato le prescrizioni impostegli mediante fogliodi via, facendo rientro in Bologna, laddove venina tratto in arresto quale autore di una rapinaperpetrata all’interno di un supermercato – e per l’effetto, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci diarresto.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo – con due distinti motivi –erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza e manifesta illogicità,contraddittorietà e inidoneità della motivazione, in ordine agli artt. 2 e 76 comma 3 d.lgs. n.159 del 2011, oltre che erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod.pen.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sull’auspicio di una rivalutazione dielementi fattuali, preclusa in questa sede in quanto prerogativa esclusiva del giudizio dimerito.

Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, siasotto il profilo dell’elemento oggettivo del contestato paradigma normativo, sia quantoall’aspetto dell’elemento soggettivo dello stesso.

Non vi era stata alcuna deduzione – in sededi gravame – quanto al trattamento sanzionatorio.4.

A fronte di tali argomentazioni - logiche e scevre da vizi giuridici, dunquemeritevoli di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – l’atto diimpugnazione si limita ad invitare ad una rivalutazione degli elementi fattuali esistentinell’incarto processuale, proponendo una rilettura già esclusa in modo non manifestamenteillogico in sede di appello e peccando, quindi, anche di aspecificità.5.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE di APPELLO di BOLOGNA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città in composizione monocratica08/04/2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 76d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 – per aver violato le prescrizioni impostegli mediante fogliodi via, facendo rientro in Bologna, laddove venina tratto in arresto quale autore di una rapinaperpetrata all’interno di un supermercato – e per l’effetto, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci diarresto.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo – con due distinti motivi –erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza e manifesta illogicità,contraddittorietà e inidoneità della motivazione, in ordine agli artt. 2 e 76 comma 3 d.lgs. n.159 del 2011, oltre che erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod.pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sull’auspicio di una rivalutazione dielementi fattuali, preclusa in questa sede in quanto prerogativa esclusiva del giudizio dimerito. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, siasotto il profilo dell’elemento oggettivo del contestato paradigma normativo, sia quantoall’aspetto dell’elemento soggettivo dello stesso. Non vi era stata alcuna deduzione – in sededi gravame – quanto al trattamento sanzionatorio.4. A fronte di tali argomentazioni - logiche e scevre da vizi giuridici, dunquemeritevoli di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – l’atto diimpugnazione si limita ad invitare ad una rivalutazione degli elementi fattuali esistentinell’incarto processuale, proponendo una rilettura già esclusa in modo non manifestamenteillogico in sede di appello e peccando, quindi, anche di aspecificità.5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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