CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33628/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19721/2021R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensor e –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore –controricorrente – Avverso la sentenza n. 439/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata ilgiorno 14 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Amico, sulla premessa di essere comproprietario per la quota di 1/12 di un immobile destinato ad uso commerciale sito in Galatina, domandò giudizialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Amico, INDENNITA’ [OSCURATO:PERSONA] COMPROPRIETA’ r.g. n. 19721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] altro comproprietario in egual quota, al pagamento di un’indennità per la occupazione in modo esclusiva del cespite. Nel resistere, [OSCURATO:PERSONA]Amico spiegò domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al pagamento, nella misura di 1/12, di importi (per spese funerarie, di successione ed altro)relativi al comune dante causa [OSCURATO:PERSONA]Amico ed anticipati dal convenuto. 3. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Galatina declinò la propria competenza ratione materiae in favore del Tribunale di Lecce. 4. Riassunta la lite, all’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Lecce rigettò la domanda attorea ed accolse la riconvenzionale. 5. In parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amico, la decisione in epigrafe indicata ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Amico al pagamento di euro 2.000, a titolo di indennità per l’utilizzazione in via esclusiva del bene comune, confermando per il resto la sentenza di prime cure. 6. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Amico, in forza didue motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Amico. 7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Asuffragio dell’impugnazione di legittimità, il ricorrente lamenta: (i) «omesso o erroneo esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 99 e 115, primo comma, cod. proc. civ.», per avere il giudice di appello «basato la sua decisione su prove immaginarie» e, in specie, per aver male inteso il significato delle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente in sede di interrogatorio, dalle quali non si evinceva alcuna volontà di escludere il germano Paolo dall’uso del bene; (ii) «violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1102, 1223 e 2056 cod. civ.», imputando alla gravata sentenza un «duplice vizio r.g. n. 19721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in iudicando, consistente, per un verso, nell’aver ritenuto la ricorrenza di un uso del bene comune da parte di [OSCURATO:PERSONA]Amico, in violazione dell’art. 1102 cod. civ. e, per altro verso, nell’aver inferito che da ciò solo sarebbe derivato un danno a carico di [OSCURATO:PERSONA]Amico, inteso come danno-conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 cod. civ.». 2. Il ricorso è improcedibile. Parte ricorrente impugna la sentenza n. 439 /202 1 della Corte d’appello di Lecce pubblicata il 14 aprile 2021 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata a mezzo PEC il giorno 10 maggio 2021. 2.1. Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica - ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC- senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832). Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta r.g. n. 19721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695). Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio – il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014). La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poicon gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia(Cass. 15/07/2024, n. 19475). 2.2. Il descritto onere non risulta nella specie assolto. Nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, notificata a mezzo PEC, mancante però delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, né queste ultime sono state prodotte dalla controricorrente o comunque acquisite agli atti del fascicolo di ufficio. 2.3. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013, r.g. n. 19721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 14 aprile 2021, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 9 luglio 2021,trascorso quindi il menzionato arco temporale. 3. Soltanto per completezza argomentativa -cioè a dire in astratto ipotizzandone la procedibilità - il ricorso in scrutinio non avrebbe comunque meritatoaccoglimento. Rileva infatti la Corte che: (i) il primo motivo è manifestamente inammissibile, sia perché in ricorso non è riprodotto, in maniera adeguata e sufficiente, il contenuto del verbale di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA]Amico (né di questo atto si indica la collocazione nel fascicolo processuale del grado di merito e del giudizio per cassazione: in palese inosservanza del disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.), sia perché, in ultima analisi, richiedea questa Corte un nuovo e diverso apprezzamento sulle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito ed estranea, per natura e per funzione,al giudizio di legittimità; (ii) il secondo motivo è in parte inammissibile (laddove ancora una volta contesta l’accertamento in fatto dell’uso esclusivo del bene, così sollecitando una diversa valutazione delle prove da parte di questa Corte) ed in parte infondato, dacché la irrogata condanna al pagamento della indennità è stata dal giudice territoriale giustificata dall’acclarata esclusione del comproprietario attore dall’utilizzazione del cespite, presupposto richiesto dal consolidato indirizzo di nomofilachia sul tema r.g. n. 19721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (ex aliis, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17876; Cass. 04/07/2018, n. 17460; Cass. 28/09/2016, n. 19215; Cass. 30/03/2012, n. 5156). 4. Il ricorso è dichiarato improcedibile. 5. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza. 6. Attesa l’improcedibilitàdel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 . P.Q.M. Dichiara improcedibileil ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]Amico, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,