CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] RECU7EX.0 ORDINANZA an. co. 1 quoti. DPR 115/02 sul ricorso 18627-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controri corrente - avverso la sentenza n. 1070/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Padova, [OSCURATO:PERSONA] - marito dal quale aveva divorziato - per sentir accertare che l'ex marito era suo debitore della metà parte della somma di C 76.632,00 da lei pagata per lavori straordinari eseguiti sull'immobile sito in Pontelongo che, a seguito di sentenza resa dal Tribunale patavino nel 2007, era stato riconosciuto anche in comproprietà pro indiviso del Bettin. In subordine la Casotto chiedeva che, in difetto, il Bettin fosse condannato a pagarle l'indennità ex art 2041 cod. civ. Resisteva il Bettin, contestando la pretesa avversaria in quanto le opere erano state eseguite per il miglior godimento del bene comune e, non già, perché di natura conservativa. Il Tribunale patavino ebbe ad accogliere parzialmente la domanda attorea ed il Bettin propose gravame avanti la Corte d'Appello di Venezia che, resistendo la Casotto, accolse l'impugnazione, rigettando in toto l'originaria domanda svolta dall'appellata. Osservava il Collegio marciano come, nella specie, trovava applicazione la disciplina ex art 1100 cod. civ. - come già precisato dal Giudice patavino - che l'appellante non aveva osservato, sicché nemmeno poteva richiedere il contributo al comproprietario. Quanto all'azione generale di arricchimento il Collegio serenissimo osservava come il comproprietario aveva specifica azione per il rimborso delle spese legittimamente fatte nell'interesse della comunione. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. Ragioni della decisione L'impugnazione esposta dalla ricorrente s'appalesa priva di fondamento e va rigettata. Con il primo mezzo d'impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione della norma ex art. 1110 cod. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo, posto che il Collegio marciano non ha considerato che i lavori, la cui quota parte del costo era richiesto al comproprietario Bettin, erano stati effettuati prima della pronunzia della sentenza che aveva riconosciuto l'immobile anche in comproprietà al Bettin, sicché non poteva essere seguita la procedura dettata dalla disciplina circa i lavori su bene in comunione, poiché all'epoca ella era l'unica titolare. La censura mossa appare priva di pregio giuridico posto che la conclusione tratta dal Collegio marciano è coerente con l'inquadramento giuridico della questione, siccome operata dalle parti e nei giudizi di merito ed ancora in questa sede di legittimità. Difatti, ancora in questa sede, la [OSCURATO:PERSONA], non già, critica la decisione della Corte serenissima in ragione dell'errato inquadramento giuridico del fatto, bensì perché, pur applicando la regola ex art 1110 cod. civ., non aveva tenuto conto che, al momento della disposizione ed esecuzione dei lavori, ella figurava quale unica proprietaria del bene; solo successivamente riconosciuta in comproprietà col marito sin dal momento dell'acquisto, fatto nel 1997. Ma per il Collegio marciano una volta che le parti ed il primo Giudice avevano ricondotto giuridicamente la questione alla disciplina in tema di comproprietà, la problematica dianzi richiamata era irrilevante posto che il comunista aveva diritto al rimborso per i lavori eseguiti seguendo però lo schema previsto nella norma citata. In realtà il dato fattuale enfatizzato in questa sede - che per altro abbisognava di apposita allegazione e prova nei giudizi di merito ex Cass. sez. 3 n° 22730/19 - lumeggiava piuttosto una situazione di rimborso chiesto dal possessore - quale poteva qualificarsi la ricorrente a cagione dell'efficacia retroattiva dell'accertamento adottato dal Tribunale patavino in tema d'acquisto del diritto di proprietà da parte dell'ex coniuge - disciplinato ex art 1150 cod. civ. Tuttavia - Cass. sez. 3 n° 16804/18 - detto inquadramento dogmatico della questione non risulta né proposto dalle parti nei gradi di merito né rilevato dal Giudice e, come dianzi, precisato, nemmeno posto alla base di specifica censura portata in questa sede di legittimità. Di conseguenza nemmeno è consentito a questo Corte di legittimità esaminare la questione sotto detto profilo che, come dianzi ricordato, anche implica la specifica deduzione dell'azione da parte di soggetto che si qualifica possessore esclusivo del bene comune. Con la seconda ragione di doglianza la ricorrente denunzia violazione delle norme ex artt. 2041 e 2042 cod. civ. in quanto la Corte lagunare ha malamente ritenuto non applicabile l'azione sussidiaria, poiché prevista l'azione specifica concessa al comproprietario, senza tuttavia valutare che, quando effettuò i lavori, ella era titolare esclusiva del diritto di proprietà, sicché non poteva applicarsi la disciplina ex art. 1110 cod. civ. Osserva, difatti, la ricorrente come poté divenire consapevole della nuova situazione afferente il diritto di proprietà sul bene solo a seguito della sentenza resa nel 2007 dal Tribunale patavino, sicché concorreva suo impoverimento e correlato arricchimento del Bettin, in assenza di azione specifica da esercitare. La censura svolta s'appalesa inammissibile posto che non si confronta con la motivazione al riguardo esposta dal Collegio marciano. Difatti la Corte lagunare ha puntualmente messo in rilievo come la domanda era stata svolta contro il comproprietario in quanto tale, sicché concorreva la specifica disciplina a regolamento della questione portata dall'art 1110 cod. civ. e l'argomento critico svolto si fonda sulla medesima osservazione fattuale, già operata nel primo motivo di ricorso, che non già lumeggia situazione non disciplinata da alcuna norma, bensì situazione di possesso esclusivo di bene in comproprietà regolata dall'art 1150 cod. civ.Posto che come dianzi illustrato la ricorrente s'è limitata a contestare la soluzione adottata dalla Corte marciana meramente contrapponendovi propria ricostruzione giuridica fondata sulla configurazione di elemento fattuale non considerato, che tuttavia non già riconduce la questione a situazione non compresa in alcun istituto nominato, bensì la riconduce alla tutela del possessore ex art 1150 cod. civ. Dunque, comunque, la critica portata non si fonda sul necessario confronto con la statuizione illustrata nella sentenza impugnata eppertanto la censura esposta appare generica. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite per questo giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in C 4.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense. La ricorrente è tenuta anche a pagare somma pari al contributo unificato versato all'atto di iscrizione della lite. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio il 6 dice