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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42879/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato dalla destrezza. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione dell'art. 625 n.4 cod. pen., non essendo configurabile l'aggravante della destrezza - secondo l'insegnamento della Sezioni Unite, sentenza n. 34090/17 - allorquando l'azione criminosa, come nel caso di specie, non presenti un quid pluris - quale la creazione di una situazione di distrazione o di un'occasione per agire - rispetto all'immediatezza con cui è stata posta in essere.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la pronuncia impugnata in accoglimento del ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ed invero, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - proprio nella pronuncia richiamata in ricorso - ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza è necessario che l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088 - 01); secondo le Sezioni Unite, cioè, non è sufficiente ad integrare l'aggravante in argomento il mero approfittamento di situazioni di disattenzione, ovvero più in generale di circostanze favorevoli createsi indipendentemente dalla condotta dell'agente, ciò nondimeno essa è integrata allorquando l'azione sia agevolata dall'abilità del suo autore - costituente il quid pluris di cui fa cenno il ricorso - che con gesto fulmineo riesca a impossessarsi del bene sorprendendo la vittima - che infatti nel caso di specie reagì inseguendo l'imputato, secondo quanto prospetta lo stesso ricorso, solo dopo che l'azione fu posta in essere .

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato dalla destrezza. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione dell'art. 625 n.4 cod. pen., non essendo configurabile l'aggravante della destrezza - secondo l'insegnamento della Sezioni Unite, sentenza n. 34090/17 - allorquando l'azione criminosa, come nel caso di specie, non presenti un quid pluris - quale la creazione di una situazione di distrazione o di un'occasione per agire - rispetto all'immediatezza con cui è stata posta in essere. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la pronuncia impugnata in accoglimento del ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - proprio nella pronuncia richiamata in ricorso - ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza è necessario che l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088 - 01); secondo le Sezioni Unite, cioè, non è sufficiente ad integrare l'aggravante in argomento il mero approfittamento di situazioni di disattenzione, ovvero più in generale di circostanze favorevoli createsi indipendentemente dalla condotta dell'agente, ciò nondimeno essa è integrata allorquando l'azione sia agevolata dall'abilità del suo autore - costituente il quid pluris di cui fa cenno il ricorso - che con gesto fulmineo riesca a impossessarsi del bene sorprendendo la vittima - che infatti nel caso di specie reagì inseguendo l'imputato, secondo quanto prospetta lo stesso ricorso, solo dopo che l'azione fu posta in essere . 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm
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