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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2023

Cassazione n. 41111/2024

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a seguente ORDINANZA per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023 [OSCURATO:PERSONA] + altri, e nel dispositivo della sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 20477 del 15/11/2023, dep. 23/05/2024. visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d'ufficio perché, nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023, [OSCURATO:PERSONA] + altri, quanto alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è omesso di disporre il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto del trattamento sanzionatorio.

Lo stesso errore figura anche nel dispositivo della sentenza n. 20477 del 15/11/2023, dep. 23/05/2024, nel quale è stato pedissequamente trascritto il citato dispositivo che figurava sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Considerato che le indicate omissioni appaiono frutto di un mero errore materiale, e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore.

P.Q.M. t Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza, relativo al ricorso n. 20356/2023 [OSCURATO:PERSONA] + altri, e nel dispositivo della sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 20477 del 15/11/2023, dep. 2024, nel senso che, dove è scritto «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni nei confronti di tutte le parti civili tranne che nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. Caponnetto in persona del proprio rappresentante» deve leggersi «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni nei confronti di tutte le parti civili tranne che nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. Caponnetto in persona del proprio rappresentante, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto».

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023 [OSCURATO:PERSONA] + altri, e nel dispositivo della sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 20477 del 15/11/2023, dep. 23/05/2024. visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d'ufficio perché, nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023, [OSCURATO:PERSONA] + altri, quanto alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è omesso di disporre il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto del trattamento sanzionatorio. Lo stesso errore figura anche nel dispositivo della sentenza n. 20477 del 15/11/2023, dep. 23/05/2024, nel quale è stato pedissequamente trascritto il citato dispositivo che figurava sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Considerato che le indicate omissioni appaiono frutto di un mero errore materiale, e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore. P.Q.M. t Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza, relativo al ricorso n. 20356/2023 [OSCURATO:PERSONA] + altri, e nel dispositivo della sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 20477 del 15/11/2023, dep. 2024, nel senso che, dove è scritto «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni nei confronti di tutte le parti civili tranne che nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. Caponnetto in persona del proprio rappresentante» deve leggersi «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni nei confronti di tutte le parti civili tranne che nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. Caponnetto in persona del proprio rappresentante, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto». Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. C
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