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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 09668/2023

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L23668 ORDINANZA sul ricorso 13782/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla Via G. r Zanardelli, n. 36, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la HI-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da quest'ultimo e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 465/2017 della Corte di Appello di GENOVA, depositata il 6.11.2017, R.G. n. 301/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 404/2017, il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda proposta dall'attore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi HI-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro che avevano interessato le parti e la trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, con la condanna della convenuta a corrispondergli le retribuzioni maturate dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da ambo le parti (dalla convenuta in via incidentale limitatamente al regolamento delle spese processuali), condannava il Ciarlone al pagamento delle spese processuali di primo grado, come liquidate, e confermava nel resto l'impugnata sentenza, condannando l'appellante principale al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, come liquidate.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premettendo che la domanda del Ciarlone si fondava sul fatto che i vari contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo superavano il tetto di 44 mesi fissato, a maggiorazione di quello di 36 mesi previsto dalla legge, dal CCNL metalmeccanici industria, applicabile al rapporto, e considerando la reale ratio decidendi della sentenza appellata (ossia, la validità del maggior tetto di 56 mesi, stabilito dal contratto aziendale e il suo mancato superamento nella fattispecie), riteneva che, non essendo in contestazione il mancato superamento del tetto di 56 mesi, dovesse essere condivisa la valutazione del Tribunale, secondo cui dal combinato disposto degli artt. 19, co. 2, d.lgs. 81/2015 (in forza del quale ai contratti collettivi è consentito derogare al tetto dei 36 mesi di durata dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratbre, a pena di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato) e 51 del medesimo d.lgs. (che prevede che ai fini del decreto per contratti collettivi si intendono non solo i contratti collettivi nazionali, ma anche quelli territoriali o aziendali) conseguiva che ai contratti aziendali è consentito derogare a quanto stabilito, non solo dalla legge (36 mesi), ma anche dai contratti collettivi nazionali (44 mesi).

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

5. Ha resistito l'intimata con controricorso, depositando anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

"in riferimento all'art. 5, punto 4-bis D.Igs. 368/2001 come modificato dalla L. n. 92/2012 e alla disposizione del CCNL- Metalmeccanici industria art. 4 (tipologie contrattuali) punto B)", l'impugnante sostiene che "emergono forti e convergenti convinzioni sulla invalidità" dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché il cit. art. 5, punto 4-bis d.lgs. n. 368/2001, come modificato dalla L. n. 92/2012, prevedeva che la deroga alla previsione legale dei 36 mesi potesse avvenire alternativamente con accordi sindacali a livello nazionale o a livello territoriale o a livello aziendale.

Deduce, quindi, che nel caso di specie la deroga era stata già attuata in sede di CCNL del settore, ove appunto il tempo massimo di legge dei 36 mesi è stato aumentato a mesi

44. Secondo il ricorrente, perciò, l'accordo aziendale in questione che statuiva un'aggiunta di 12 mesi per un periodo massimo di 56 mesi attuava una ulteriore deroga che era quindi invalida e non dispiegava effetti giuridici poiché concretizzava una violazione della previsione di legge, considerato che la potestà derogatoria, disposta nella modalità alternativa delle negoziazioni sindacali, era stata già attuata con detto CCNL.

2. Ritiene il Collegio che il così riassunto motivo sia privo di fondamento.

3. Occorre notare in via preliminare che il ricorrente, pur tenendo conto che la Corte territoriale, come il primo giudice, aveva deciso il caso facendo riferimento al combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 51 d.lgs. n. 81/2015, erroneamente pare prospettare come norma di diritto violata anzitutto l'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001.

3.1. In proposito, allora, si deve ricordare che l'intero d.lgs. n. 368/2001 (con talune eccezioni che non interessano in questa causa) era stato abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. b), dell'ora cit. d.lgs. n. 81/2015 (entrato in vigore il 25.6.2015, vale a dire, il giorno seguente alla sua pubblicazione in G.U., ai sensi dell'art. 57 del medesimo decreto).

Tenendo conto, quindi, che l'ultimo contratto che viene in considerazione, secondo la prospettazione dello stesso attore, era quello relativo al periodo dal 20.4.2015 al 30.9.2016, correttamente i giudici di merito hanno fatto esclusivo riferimento al d.lgs. n. 81/2015, già entrato in vigore nel corso di quel periodo.

4. Tanto precisato, va detto che l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 era praticamente quasi riproduttivo del previgente art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001.

In particolare, nella versione vigente ratione temporis nella fattispecie di cui è causa, tale comma recitava: "Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Qualora il limite di trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento".

L'art. 51 dello stesso d.lgs. recita: "Salvo diversa disposizione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria".

Tale ultima disposizione defínitoria dei contratti collettivi da considerare, perciò, valeva anche per í contratti collettivi menzionati nell'art. 19, comma 2, cit. del medesimo decreto, così includendo in essi, per quanto qui interessa, anche i contratti collettivi aziendali.

E l'accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il ricorrente ha riprodotto nel corpo del suo motivo di ricorso, è stato stipulato nella vigenza ormai di tali disposizioni aventi forza e valore di legge.

5. Orbene, sul piano letterale l'alternatività di interventi di fonti collettive (nazionali, territoriali o aziendali), evidenziata dal ricorrente, non assume alcun rilievo sul piano esegetico.

A rigore, peraltro, la congiunzione disgiuntiva "o" è presente nel testo dell'art. 51 d.lgs. n. 81/2015 (come nel previgente art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001) solo tra le parole "territoriali" e "aziendali", e non anche tra le parole "nazionali" e "territoriali".

In ogni caso, da tale alternatività non può discendere la conseguenza che vuole derivarne invece il ricorrente.

Quest'ultimo, infatti, prospetta una linea interpretativa secondo la quale (non in base ad un principio di gerarchia tra le fonti collettive che riconosce inoperante in subjecta materia), una volta, per così dire, "occupata" una determinata materia (nella specie, quella del tetto complessivo del termine superato il quale il rapporto di lavoro si trasforma ope legis in rapporto a tempo indeterminato) da una delle fonti collettive abilitate alla deroga della previsione normativa, ad altra fonte collettiva, sebbene considerata dalla legge, non sarebbe più consentito intervenire sullo stesso aspetto.

L'impugnante, in sintesi, propone una sorta di principio di consunzione o di consumazione del potere collettivo di deroga, una volta esercitato in uno qualsiasi dei contratti collettivi considerati dalla norma avente valore di legge.

6. Tale tesi ermeneutica, però, non trova fondamento nelle disposizioni applicabili ratione temporis alla fattispecie di cui è causa.

La Corte distrettuale in proposito aveva condìvisibilmente osservato che: "L'impossibilità per la contrattazione aziendale di derogare a quanto stabilito da quella nazionale potrebbe infatti essere affermata solo se il legislatore avesse inteso delegare la materia riservandola alla contrattazione nazionale non sussistendo per il resto nessun rapporto di gerarchia tra i due livelli di contrattazione (Cass.8060/1998)".

A tale condivisibile rilievo, si deve solo aggiungere che dalle norme richiamate e, segnatamente, dall'art. 51 d.lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale anche i contratti collettivi aziendali potevano contemplare "diverse disposizioni", in deroga rispetto al c.d. tetto legale di durata di contratti a tempo determinato in successione, non si desume assolutamente che, una volta intervenuta a riguardo una determinata fonte collettiva di diverso livello, detti contratti aziendali non possano derogare ulteriormente alla previsione legale (e quindi anche alla deroga già operata dall'altra fonte collettiva).

In proposito, va ricordato che il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 1.6.2022, n. 17939; id., sez.

VI, 6.4.2017, n. 8892; id., sez. lav., 15.9.2014, n. 19396).

Inoltre, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti un pluralità di lavoratori considerati (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.4.2020, n. 8265).

Pertanto anche i contratti aziendali possono derogare in pejus i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori (cfr. Cass. n. 19396/2014 cit.).

Nello stesso senso si può aggiungere che, già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, l'art. 8 d.l. n. 138 del 2011, conv., con modi?., nella

I. n. 148 del 2011, aveva riconosciuto ampi spazi d'intervento alla contrattazione collettiva di prossimità, e quindi anche ai contratti collettivi aziendali, in specifiche materie, tra le quali, al comma 2, lett. b), rientrano í "contratti a termine".Nel caso in esame, dunque, essendo pacifica la inequivocità della volontà delle parti del contratto aziendale, e neppure avendo allegato il ricorrente una lesione di diritti già da lui quesiti all'atto della conclusione del cennato accordo, quest'ultimo dev'essere ritenuto valido ed efficace.

In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.

7. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L23668 ORDINANZA sul ricorso 13782/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla Via G. r Zanardelli, n. 36, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la HI-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da quest'ultimo e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 465/2017 della Corte di Appello di GENOVA, depositata il 6.11.2017, R.G. n. 301/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 404/2017, il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda proposta dall'attore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi HI-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro che avevano interessato le parti e la trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, con la condanna della convenuta a corrispondergli le retribuzioni maturate dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da ambo le parti (dalla convenuta in via incidentale limitatamente al regolamento delle spese processuali), condannava il Ciarlone al pagamento delle spese processuali di primo grado, come liquidate, e confermava nel resto l'impugnata sentenza, condannando l'appellante principale al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premettendo che la domanda del Ciarlone si fondava sul fatto che i vari contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo superavano il tetto di 44 mesi fissato, a maggiorazione di quello di 36 mesi previsto dalla legge, dal CCNL metalmeccanici industria, applicabile al rapporto, e considerando la reale ratio decidendi della sentenza appellata (ossia, la validità del maggior tetto di 56 mesi, stabilito dal contratto aziendale e il suo mancato superamento nella fattispecie), riteneva che, non essendo in contestazione il mancato superamento del tetto di 56 mesi, dovesse essere condivisa la valutazione del Tribunale, secondo cui dal combinato disposto degli artt. 19, co. 2, d.lgs. 81/2015 (in forza del quale ai contratti collettivi è consentito derogare al tetto dei 36 mesi di durata dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratbre, a pena di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato) e 51 del medesimo d.lgs. (che prevede che ai fini del decreto per contratti collettivi si intendono non solo i contratti collettivi nazionali, ma anche quelli territoriali o aziendali) conseguiva che ai contratti aziendali è consentito derogare a quanto stabilito, non solo dalla legge (36 mesi), ma anche dai contratti collettivi nazionali (44 mesi). 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 5. Ha resistito l'intimata con controricorso, depositando anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. "in riferimento all'art. 5, punto 4-bis D.Igs. 368/2001 come modificato dalla L. n. 92/2012 e alla disposizione del CCNL- Metalmeccanici industria art. 4 (tipologie contrattuali) punto B)", l'impugnante sostiene che "emergono forti e convergenti convinzioni sulla invalidità" dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché il cit. art. 5, punto 4-bis d.lgs. n. 368/2001, come modificato dalla L. n. 92/2012, prevedeva che la deroga alla previsione legale dei 36 mesi potesse avvenire alternativamente con accordi sindacali a livello nazionale o a livello territoriale o a livello aziendale. Deduce, quindi, che nel caso di specie la deroga era stata già attuata in sede di CCNL del settore, ove appunto il tempo massimo di legge dei 36 mesi è stato aumentato a mesi 44. Secondo il ricorrente, perciò, l'accordo aziendale in questione che statuiva un'aggiunta di 12 mesi per un periodo massimo di 56 mesi attuava una ulteriore deroga che era quindi invalida e non dispiegava effetti giuridici poiché concretizzava una violazione della previsione di legge, considerato che la potestà derogatoria, disposta nella modalità alternativa delle negoziazioni sindacali, era stata già attuata con detto CCNL. 2. Ritiene il Collegio che il così riassunto motivo sia privo di fondamento. 3. Occorre notare in via preliminare che il ricorrente, pur tenendo conto che la Corte territoriale, come il primo giudice, aveva deciso il caso facendo riferimento al combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 51 d.lgs. n. 81/2015, erroneamente pare prospettare come norma di diritto violata anzitutto l'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001. 3.1. In proposito, allora, si deve ricordare che l'intero d.lgs. n. 368/2001 (con talune eccezioni che non interessano in questa causa) era stato abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. b), dell'ora cit. d.lgs. n. 81/2015 (entrato in vigore il 25.6.2015, vale a dire, il giorno seguente alla sua pubblicazione in G.U., ai sensi dell'art. 57 del medesimo decreto). Tenendo conto, quindi, che l'ultimo contratto che viene in considerazione, secondo la prospettazione dello stesso attore, era quello relativo al periodo dal 20.4.2015 al 30.9.2016, correttamente i giudici di merito hanno fatto esclusivo riferimento al d.lgs. n. 81/2015, già entrato in vigore nel corso di quel periodo. 4. Tanto precisato, va detto che l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 era praticamente quasi riproduttivo del previgente art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001. In particolare, nella versione vigente ratione temporis nella fattispecie di cui è causa, tale comma recitava: "Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite di trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento". L'art. 51 dello stesso d.lgs. recita: "Salvo diversa disposizione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria". Tale ultima disposizione defínitoria dei contratti collettivi da considerare, perciò, valeva anche per í contratti collettivi menzionati nell'art. 19, comma 2, cit. del medesimo decreto, così includendo in essi, per quanto qui interessa, anche i contratti collettivi aziendali. E l'accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il ricorrente ha riprodotto nel corpo del suo motivo di ricorso, è stato stipulato nella vigenza ormai di tali disposizioni aventi forza e valore di legge. 5. Orbene, sul piano letterale l'alternatività di interventi di fonti collettive (nazionali, territoriali o aziendali), evidenziata dal ricorrente, non assume alcun rilievo sul piano esegetico. A rigore, peraltro, la congiunzione disgiuntiva "o" è presente nel testo dell'art. 51 d.lgs. n. 81/2015 (come nel previgente art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001) solo tra le parole "territoriali" e "aziendali", e non anche tra le parole "nazionali" e "territoriali". In ogni caso, da tale alternatività non può discendere la conseguenza che vuole derivarne invece il ricorrente. Quest'ultimo, infatti, prospetta una linea interpretativa secondo la quale (non in base ad un principio di gerarchia tra le fonti collettive che riconosce inoperante in subjecta materia), una volta, per così dire, "occupata" una determinata materia (nella specie, quella del tetto complessivo del termine superato il quale il rapporto di lavoro si trasforma ope legis in rapporto a tempo indeterminato) da una delle fonti collettive abilitate alla deroga della previsione normativa, ad altra fonte collettiva, sebbene considerata dalla legge, non sarebbe più consentito intervenire sullo stesso aspetto. L'impugnante, in sintesi, propone una sorta di principio di consunzione o di consumazione del potere collettivo di deroga, una volta esercitato in uno qualsiasi dei contratti collettivi considerati dalla norma avente valore di legge. 6. Tale tesi ermeneutica, però, non trova fondamento nelle disposizioni applicabili ratione temporis alla fattispecie di cui è causa. La Corte distrettuale in proposito aveva condìvisibilmente osservato che: "L'impossibilità per la contrattazione aziendale di derogare a quanto stabilito da quella nazionale potrebbe infatti essere affermata solo se il legislatore avesse inteso delegare la materia riservandola alla contrattazione nazionale non sussistendo per il resto nessun rapporto di gerarchia tra i due livelli di contrattazione (Cass.8060/1998)". A tale condivisibile rilievo, si deve solo aggiungere che dalle norme richiamate e, segnatamente, dall'art. 51 d.lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale anche i contratti collettivi aziendali potevano contemplare "diverse disposizioni", in deroga rispetto al c.d. tetto legale di durata di contratti a tempo determinato in successione, non si desume assolutamente che, una volta intervenuta a riguardo una determinata fonte collettiva di diverso livello, detti contratti aziendali non possano derogare ulteriormente alla previsione legale (e quindi anche alla deroga già operata dall'altra fonte collettiva). In proposito, va ricordato che il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 1.6.2022, n. 17939; id., sez. VI, 6.4.2017, n. 8892; id., sez. lav., 15.9.2014, n. 19396). Inoltre, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti un pluralità di lavoratori considerati (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.4.2020, n. 8265). Pertanto anche i contratti aziendali possono derogare in pejus i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori (cfr. Cass. n. 19396/2014 cit.). Nello stesso senso si può aggiungere che, già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, l'art. 8 d.l. n. 138 del 2011, conv., con modi?., nella I. n. 148 del 2011, aveva riconosciuto ampi spazi d'intervento alla contrattazione collettiva di prossimità, e quindi anche ai contratti collettivi aziendali, in specifiche materie, tra le quali, al comma 2, lett. b), rientrano í "contratti a termine".Nel caso in esame, dunque, essendo pacifica la inequivocità della volontà delle parti del contratto aziendale, e neppure avendo allegato il ricorrente una lesione di diritti già da lui quesiti all'atto della conclusione del cennato accordo, quest'ultimo dev'essere ritenuto valido ed efficace. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto. 7. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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