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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 40654/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di a erm. con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di Napoli 111 novembre 2020, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di un'autovettura.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità poiché, a fronte di specifiche censure mosse con l'atto di appello in ordine alla inattendibilità della individuazione fotografica effettuata dal teste Cassandra, la corte ha richiamato le considerazioni del giudice di primo grado senza fornire autonoma e adeguata motivazione. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel delitto di ricettazione poiché la corte si limita ad affermare che gli autori della rapina, e tra questi l'imputato, si sono concordemente procurati un'auto rubata per commettere il delitto, e non indica da quale elemento desume la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita dell'autovettura; -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale poiché il ricorrente non era alla guida dell'autovettura inseguita dai militari.

Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dai giudice del gravame.In particolare la corte ha, con argomentazioni autonome ed esaustive, confermato la positiva attendibilità della individuazione effettuata dalla persona offesa; ha correttamente osservato che gli imputati si erano concordemente procurati l'autovettura di provenienza furtiva al fine di eseguire la rapina, in modo da rendere difficoltoso il proprio rintraccio, così integrando il concorso di persone nel reato, e ha ribadito che l'imputato risponde del delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche se non era alla guida dell'autovettura inseguita dai militari poiché tale condotta si pone come prevedibile sviluppo del delitto di rapina e l'adesione dell'imputato è confermata dall'estremo tentativo di fuga posta in essere dopo avere abbandonato l'auto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere E nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] SANTIS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di a erm. con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di Napoli 111 novembre 2020, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di un'autovettura. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità poiché, a fronte di specifiche censure mosse con l'atto di appello in ordine alla inattendibilità della individuazione fotografica effettuata dal teste Cassandra, la corte ha richiamato le considerazioni del giudice di primo grado senza fornire autonoma e adeguata motivazione. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel delitto di ricettazione poiché la corte si limita ad affermare che gli autori della rapina, e tra questi l'imputato, si sono concordemente procurati un'auto rubata per commettere il delitto, e non indica da quale elemento desume la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita dell'autovettura; -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale poiché il ricorrente non era alla guida dell'autovettura inseguita dai militari. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dai giudice del gravame.In particolare la corte ha, con argomentazioni autonome ed esaustive, confermato la positiva attendibilità della individuazione effettuata dalla persona offesa; ha correttamente osservato che gli imputati si erano concordemente procurati l'autovettura di provenienza furtiva al fine di eseguire la rapina, in modo da rendere difficoltoso il proprio rintraccio, così integrando il concorso di persone nel reato, e ha ribadito che l'imputato risponde del delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche se non era alla guida dell'autovettura inseguita dai militari poiché tale condotta si pone come prevedibile sviluppo del delitto di rapina e l'adesione dell'imputato è confermata dall'estremo tentativo di fuga posta in essere dopo avere abbandonato l'auto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere E nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] SANTIS
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