CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gii atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché le censure non sono state formulate in appello. il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito in questa sede. La Corte di appello ha puntualmente evidenziato che, nell'ambito della propria discrezionalità, il giudice ha riconosciuto tali circostanze già con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante e che la pena finale appare congrua e proporzionata alla gravità del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3