Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23423/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0430U3Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Milano, pronunciata il 25 maggio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata.

Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura l'omessa motivazione in ordine alla censura sul giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e le aggravanti, è generico, a fronte degli elementi valutativi a riguardo puntualizzati dai giudici di merito, tesi ad evidenziare, in particolare, la gravità degli indici negativi (la recidiva e le aggravanti della rapina) sì da doversi escludere una valutazione di prevalenza dell'attenuante; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico e reiterativo, avendo la corte territoriale ben evidenziato gli indici di maggiore capacità criminale dell'imputato che giustificano il riconoscimento della contestata recidiva qualificata (par. 4.3, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0430U3Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Milano, pronunciata il 25 maggio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura l'omessa motivazione in ordine alla censura sul giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e le aggravanti, è generico, a fronte degli elementi valutativi a riguardo puntualizzati dai giudici di merito, tesi ad evidenziare, in particolare, la gravità degli indici negativi (la recidiva e le aggravanti della rapina) sì da doversi escludere una valutazione di prevalenza dell'attenuante; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico e reiterativo, avendo la corte territoriale ben evidenziato gli indici di maggiore capacità criminale dell'imputato che giustificano il riconoscimento della contestata recidiva qualificata (par. 4.3, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I President
Sentenza Cassazione n. 23423/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris