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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30764/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazionein relazione all'assoluzione degli imputati dai reati di cui all'art. 643 cod. pen.,difetta della necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivodi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomentigiuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente allerisultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito(pag. 15-19), e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni edelle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché, purdeducendo apparentemente contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, in realtà tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ilquale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamenteesplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 15-21), dovendosi ribadire cheesula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944);Preso atto che in data 22/06/2026 le imputate hanno depositato conclusioniscritte con le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.Rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e/o della condizionedelle parti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in casodi diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazionein relazione all'assoluzione degli imputati dai reati di cui all'art. 643 cod. pen.,difetta della necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivodi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomentigiuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente allerisultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito(pag. 15-19), e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni edelle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché, purdeducendo apparentemente contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, in realtà tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ilquale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamenteesplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 15-21), dovendosi ribadire cheesula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944);Preso atto che in data 22/06/2026 le imputate hanno depositato conclusioniscritte con le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.Rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e/o della condizionedelle parti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in casodi diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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