CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 06788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. Gli imputati, con il patrocinio del difensore di fiducia, propongono, con un unico atto, ricorso denunciando il vizio di motivazione in punto di responsabilità per la mancata sussunzione del fatto nella destinazione ad uso personale. I ricorsi sono inammissibili per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto non configurabile l'uso personale valorizzando il dato quantitativo e le modalità di occultamento, quali dati incompatibili con la destinazione ad uso esclusivamente personale dello stupefacente. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna * dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consi9liere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ma