CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47368/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il condannato si trova in espiazione pena in regime di semilibertà per i reati di violazione delle prescrizioni sulle costruzioni in zone sismiche, per il reato di cui all'art. 632 cod. pen. e per quello di trasporto di rifiuti non pericolosi. Il Tribunale ha ritenuto non concedibile la misura richiesta, a causa della situazione e delle circostanze attuali in cui si trova il condannato, atteso che il suo atteggiamento non è cambiato in modo considerevole in seguito alla concessione della misura della semilibertà dalla cui applicazione è decorso un troppo breve periodo di tempo per potere apprezzare la meritevolezza della concessione della più ampia misura. Il Tribunale ha escluso l'emersione di profili indicativi di una qualsiasi forma di revisione critica. Peraltro, Sottile, è stato trovato in un luogo di lavoro diverso da quello indicato nel programma di trattamento; egli svolgeva attività lavorativa altrove e tale atteggiamento è stato ritenuto dimostrativo di superficialità e scarsa attenzione al rispetto delle regole imposte. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione dell'art. 47 ord. pen. atteso che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non applicabile la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali eludendo, sostanzialmente, la ratio dell'istituto, essendosi limitato a recepire la relazione prodotta dal funzionario del servizio sociale, omettendo di svolgere alcuna ulteriore indagine e di verificare, in particolare, se Sottile avesse realmente mancato di effettuare la comunicazione del diverso luogo di lavoro. Il condannato si è comportato, nel tempo successivo alla concessione della misura di semilibertà, in maniera ineccepibile e ha intrapreso, con volontà, un percorso riabilitativo, come evidenziato dalla concessione della misura alternativa e dalla maturazione di 360 giorni di liberazione anticipata. 2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita la manifesta illogicità e la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale avrebbe motivato in termini del tutto apparenti e illogici omettendo di operare il doveroso confronto con il reale comportamento del condannato essendosi limitato a segnalare lo svolgimento dell'attività lavorativa in luogo diverso da quello indicato, senza approfondire le ragioni e l'entità della riscontrata irregolarità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente e volte a censurare, sotto plurimi profili, la motivazione del provvedimento impugnato sono, in primo luogo, manifestamente infondate. Il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta di amissione della misura alternativa, sostanzialmente, con la riscontrata assenza di una revisione critica, alla luce del decorso di un periodo di tempo breve tra la concessione della semilibertà e la successiva presentazione dell'istanza per la misura più ampia. I giudici si sono, pertanto, attenuti al principio per cui «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174, conforme Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Deve essere considerato e ribadito, che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). A fronte della motivazione descritta, il ricorrente si è limitato a censurare, sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il passaggio del provvedimento nel quale si fa riferimento all'episodio della modifica de/luogo di lavoro non comunicato all'UEPE. Tuttavia, tale fatto non ha avuto influenza sulla decisione del Tribunale; piuttosto, l'ordinanza lo menziona ma non ne trae alcuna conseguenza, giustificando, anzi, la mancata comunicazione con la «cultura di base carente» e con la «scarsa propensione a orientarsi all'interno di regole precise». 3. Ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla circostanza che il ricorso sollecita la Corte di cassazione ad una sostanziale rivisitazione del giudizio sulla base di argomenti fattuali che, sulla base di quanto esposto al punto che precede, risultano essere stati compiutamente esaminati dai giudici di merito. Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, peraltro sostanzialmente irrilevanti, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una nuova valutazione del giudizio di mancata revisione critica. Così facendo, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui disamina è preclusa in sede di legittimità. Giova ribadire che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, «ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento» (Sez. 2 n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). Da quanto premesso, è evidente che il ricorso non è stato articolati nei termini consentiti. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process