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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 29242/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18227/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2003 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente i n Cisterna di Latina (LT), con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.7 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - Oggetto: 28– 18227 - 2022 – 2 8 /09 /2023 MMF per la correzione dell’errore materiale dell’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 17086/22 del 27.4.2022, depositata il 26.5.2022, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; FATTO E DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto un atto impositivo con cui l’Ufficio riprendeva a tassazione dei costi illegittimamente dedotti e relativi alle spese di pubblicità sostenute per l’anno di imposta 2014.

2. La contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva innanzi a questa Corte avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio — Latina. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva invero respinto l’appello principale svolto dalla contribuente, mentre aveva accolto quello incidentale dell’Ufficio, così riformando parzialmente la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Latina.

3. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, cui replicava l'Amministrazione finanziaria.

In prossimità dell'adunanza la parte privata aveva depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

4. Il giudizio veniva deciso con ordinanza 17086/22 del 27.4.2022, depositata il 26.5.2022 non notificata.

5. Instava per la correzione dell’errore materiale la società contribuente in relazione a due profili.

6. Da un lato rilevava come questa Corte, ricostruend o la vicenda processuale, avesse errato nel ritenere respinto il ricorso introduttivo promosso dal contribuente, stante il suo accoglimento (per vero parziale) da parte del primo giudice.

Dall’altro rilevava come in sede di rinvio questa Corte avesse erroneamente indicato, in dispositivo, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] anziché la competente [OSCURATO:PERSONA] del Lazio sez.

Staccata di Latina. 28– 18227 - 2022 – 2 8 /09 /2023 MMF

7. Successivamente con istanza del 4 luglio 2023, depositata in data 28 settembre 2023, la società ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’intervenuta definizione del contenzioso con la [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate di Latina e con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione sul ricorso.

8. La definizione del contenzioso di merito, nelle more del giudizio di correzionein Cassazione, non fa venir meno l’interesse e la procedibilità di quest’ultimo.Ed infatti, anche di recente, quest a Corte ha ribadito, a Sezioni Unite, che i n tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione)(cfr. Cass.

S.U. n. 4353/2023).

9. Pertanto, rilevato l’errore materiale palesemente riconoscibile dall’esame interno del provvedimento corrigendo, relativo all’erronea indicazione in dispositivo della Commissione tributaria competente, occorre disporne la correzione, come in dispositivo.

10. Nella procedura di correzione non vi è luogo per la liquidazionedelle spese.

PQM La Corte in parziale accoglimento del ricorso dispone che il dispositivo dell’ordinanza 17086/2022 di questa Corte, laddove recita “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]” debba leggersied intendersi “[OSCURATO:PERSONA] del 28– 18227 - 2022 – 2 8 /09 /2023 MMF Lazio sez.

Staccata di Latina”.

Ordina l’annotazione dell a prefata disposizione s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18227/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2003 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente i n Cisterna di Latina (LT), con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.7 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - Oggetto: 28– 18227 - 2022 – 2 8 /09 /2023 MMF per la correzione dell’errore materiale dell’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 17086/22 del 27.4.2022, depositata il 26.5.2022, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; FATTO E DIRITTO 1. La controversia ha ad oggetto un atto impositivo con cui l’Ufficio riprendeva a tassazione dei costi illegittimamente dedotti e relativi alle spese di pubblicità sostenute per l’anno di imposta 2014. 2. La contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva innanzi a questa Corte avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio — Latina. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva invero respinto l’appello principale svolto dalla contribuente, mentre aveva accolto quello incidentale dell’Ufficio, così riformando parzialmente la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Latina. 3. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, cui replicava l'Amministrazione finanziaria. In prossimità dell'adunanza la parte privata aveva depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. 4. Il giudizio veniva deciso con ordinanza 17086/22 del 27.4.2022, depositata il 26.5.2022 non notificata. 5. Instava per la correzione dell’errore materiale la società contribuente in relazione a due profili. 6. Da un lato rilevava come questa Corte, ricostruend o la vicenda processuale, avesse errato nel ritenere respinto il ricorso introduttivo promosso dal contribuente, stante il suo accoglimento (per vero parziale) da parte del primo giudice. Dall’altro rilevava come in sede di rinvio questa Corte avesse erroneamente indicato, in dispositivo, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] anziché la competente [OSCURATO:PERSONA] del Lazio sez. Staccata di Latina. 28– 18227 - 2022 – 2 8 /09 /2023 MMF 7. Successivamente con istanza del 4 luglio 2023, depositata in data 28 settembre 2023, la società ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’intervenuta definizione del contenzioso con la [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate di Latina e con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione sul ricorso. 8. La definizione del contenzioso di merito, nelle more del giudizio di correzionein Cassazione, non fa venir meno l’interesse e la procedibilità di quest’ultimo.Ed infatti, anche di recente, quest a Corte ha ribadito, a Sezioni Unite, che i n tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione)(cfr. Cass. S.U. n. 4353/2023). 9. Pertanto, rilevato l’errore materiale palesemente riconoscibile dall’esame interno del provvedimento corrigendo, relativo all’erronea indicazione in dispositivo della Commissione tributaria competente, occorre disporne la correzione, come in dispositivo. 10. Nella procedura di correzione non vi è luogo per la liquidazionedelle spese. PQM La Corte in parziale accoglimento del ricorso dispone che il dispositivo dell’ordinanza 17086/2022 di questa Corte, laddove recita “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]” debba leggersied intendersi “[OSCURATO:PERSONA] del 28– 18227 - 2022 – 2 8 /09 /2023 MMF Lazio sez. Staccata di Latina”. Ordina l’annotazione dell a prefata disposizione s
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