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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2024

Cassazione n. 31535/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16807/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZAdella C ommissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n. 43/2022 depositata i l 03/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Roma avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 2566/2019, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, con il quale l’Ufficio aveva ingiunto il pagamento dell’imposta per l’intero.

2. La CTR, per quanto di interesse nel presente giudizio, ha ritenuto che la omessa dichiarazione dello stato di inagibilità fosse dirimente ai fini della debenza della imposta.

3. Avverso la suddetta sentenza la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla legge n. 214 del 2011).

1.1. Il giudice avrebbe erroneamente applicato la disposizione, nel ritenere che l’esenzione spetti solo in caso di deposito della dichiarazione, mentre nel caso di specie la circostanza era comunque nota all’amministrazione, in ragione del deposito di una perizia depositata nel giudizio di primo grado, attestante lo stato di degrado da circa 25 anni, e ciò giustificherebbe comunque il riconoscimento della esenzione.

2. In via preliminare si deve analizzare la eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.

2.1. L’eccezione è ammissibile, in quanto sia la sentenza passata in giudicato della CTR n. 224/2022, depositata in data 19 gennaio 2022, relativa all’anno 2012, che la sentenza della Commissione di giustizia tributaria di secondo grado n. 4890/2024, depositata il 23 luglio 2024, relativa all’imposta dell’anno 2014, sono successive alla proposizione del ricorso per cassazione.

Ne va dunque ammessa la produzione documentale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

2.2. La decisione della CTR n. 224/2022 si esprime sullo specifico fatto relativo alla situazionedegli immobili in questione, rilevando che lo stato di degrado e abbandono dell’immobile risale a 25 anni primae riconoscendo, sulla base di tale presupposto fattuale , il beneficio richiesto.

2.3. Tale accertamento di fatto, accertato in giudicato, impone di ritenere per acclarata la detta circostanza, con la conseguenza che l’immobile deve essere considerato in stato di inagibilità anche per l’anno di imposta oggetto del presente procedimento, compreso tra i due anni oggetto dellasituazione accertata con l e citat e sentenz e ( la n. 224/2022 contenente giudicato , come detto, di ricognizione di retroattività ultraventennale e la n. 4890/2024 ) così da doversi riconoscere il diritto alla riduzione del 50% dell’imposta anche per l’anno in analisi.

3. Gli altri motivi di ricorso risultano conseguentemente assorbiti.

4. In accoglimento della detta eccezione, la sentenza impugnata deve,dunque, essere cassata, e decidendo nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c., va accolto il ricorso originario di parte contribuente.

5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione della sopravvenienza del giudicato rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza per le ragioni di cui in motivazione e , decidendo nel merito,accoglie il ricorso originario.

Spese compensate.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16807/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZAdella C ommissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n. 43/2022 depositata i l 03/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Roma avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 2566/2019, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, con il quale l’Ufficio aveva ingiunto il pagamento dell’imposta per l’intero. 2. La CTR, per quanto di interesse nel presente giudizio, ha ritenuto che la omessa dichiarazione dello stato di inagibilità fosse dirimente ai fini della debenza della imposta. 3. Avverso la suddetta sentenza la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla legge n. 214 del 2011). 1.1. Il giudice avrebbe erroneamente applicato la disposizione, nel ritenere che l’esenzione spetti solo in caso di deposito della dichiarazione, mentre nel caso di specie la circostanza era comunque nota all’amministrazione, in ragione del deposito di una perizia depositata nel giudizio di primo grado, attestante lo stato di degrado da circa 25 anni, e ciò giustificherebbe comunque il riconoscimento della esenzione. 2. In via preliminare si deve analizzare la eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. 2.1. L’eccezione è ammissibile, in quanto sia la sentenza passata in giudicato della CTR n. 224/2022, depositata in data 19 gennaio 2022, relativa all’anno 2012, che la sentenza della Commissione di giustizia tributaria di secondo grado n. 4890/2024, depositata il 23 luglio 2024, relativa all’imposta dell’anno 2014, sono successive alla proposizione del ricorso per cassazione. Ne va dunque ammessa la produzione documentale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. 2.2. La decisione della CTR n. 224/2022 si esprime sullo specifico fatto relativo alla situazionedegli immobili in questione, rilevando che lo stato di degrado e abbandono dell’immobile risale a 25 anni primae riconoscendo, sulla base di tale presupposto fattuale , il beneficio richiesto. 2.3. Tale accertamento di fatto, accertato in giudicato, impone di ritenere per acclarata la detta circostanza, con la conseguenza che l’immobile deve essere considerato in stato di inagibilità anche per l’anno di imposta oggetto del presente procedimento, compreso tra i due anni oggetto dellasituazione accertata con l e citat e sentenz e ( la n. 224/2022 contenente giudicato , come detto, di ricognizione di retroattività ultraventennale e la n. 4890/2024 ) così da doversi riconoscere il diritto alla riduzione del 50% dell’imposta anche per l’anno in analisi. 3. Gli altri motivi di ricorso risultano conseguentemente assorbiti. 4. In accoglimento della detta eccezione, la sentenza impugnata deve,dunque, essere cassata, e decidendo nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c., va accolto il ricorso originario di parte contribuente. 5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione della sopravvenienza del giudicato rispetto alla proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza per le ragioni di cui in motivazione e , decidendo nel merito,accoglie il ricorso originario. Spese compensate. Così deciso in
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