CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-GNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento san-zionatorio e il rigetto nel resto; l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale diSiracusa che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzioneai fini di spaccio di una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocainariposta all’interno di uno zaino dallo stesso detenuto, nonché dell’ulteriore deten-zione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish rinvenuta all’internodella propria abitazione, nonché della detenzione di un’arma da sparo e, esclusala circostanza aggravante di cui all’art.80, comma 1, lett.d) dPR 309/90, lo avevacondannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00di multa. Parimenti ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo co-caina, nonché di sostanze diverse (hashish e marijuana) detenute all’interno diuno zaino, nonché dei delitti di detenzione illegale di un fucile semiautomatico conmatricola abrasa e del collegato reato di ricettazione, nonché della detenzione diun ulteriore fucile a canne sovrapposte e del relativo munizionamento e, in rela-zione a tali fattispecie, ritenute avvinte dal vincolo della continuazione, ha rideter-minato il trattamento sanzionatorio in relazione all’aumento della pena apportatocon riferimento alla contravvenzione di cui all’art.697 cod. pen.2. La Corte di appello, dopo avere ricostruito l’origine delle indagini e l’unita-rietà della operazione di polizia investigativa che aveva condotto all’arresto degliodierni indagati in flagranza di reato nell’ambito di operazione di repressione di untraffico di sostanze stupefacenti in Siracusa, ha rigettato la censura proposta dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA] concernente la ricorrenza della circostanza aggravante dicui all’art.80, comma 2, dPR 309/90 evocando da un lato i criteri oggettivi indicatidella sentenza a S.U. Bondi e, dall’altra i profili di particolare offensività dei fatti,che si andavano a inserire in un contesto di collegamenti criminali e dello svolgi-mento di una coordinata attività di gestione di piazze di spaccio. Veniva inoltreofferto particolare risalto alle modalità in cui si era estrinsecata la condotta illecitae alle caratteristiche qualitative dello stupefacente e al numero delle dosi ricavabili.Quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello di Catania havalorizzato le relazioni personali e di comunanza di interessi illeciti tra questi e lacoimputata [OSCURATO:PERSONA], nonché una serie di elementi indiziari relativi allaubicazione delle armi e al collegamento del luogo in cui erano occultate (vasca dicontenimento di acqua piovana posta sul tetto del civico n.9 di Via delle Mandrie)con la centrale operativa dell’attività di spaccio, riconoscendo il concorso del ricor-rente nella detenzione e nell’occultamento delle stesse. Quanto alle somme di de-naro rinvenute nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e delle quali il giudice di primo gradoaveva disposto la confisca, procedeva a integrare la motivazione del giudice diprimo grado, di cui riconosceva la carenza, e confermava la misura, la quale venivaricondotta a ipotesi di confisca allargata per sproporzione.3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le di-fese di entrambi gli imputati.3.1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo di ricorso con ilquale deduce violazione di legge in relazione agli artt.59, co.2, cod. pen e 80, co.2,dPR 309/90, per mancanza della motivazione in relazione al coefficiente di impu-tazione soggettiva dell’aggravante dell’ingente quantitativo, denunciando l’as-senza della prova della consapevolezza in capo al ricorrente della rilevanza offen-siva della condotta e cioè della conoscenza, da parte di questi, della consistenzaquantitativa dello stupefacente trattato ricorrendo, al contrario, una ipotesi diignoranza incolpevole. Rileva la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] che su tale specifico profilo lasentenza del giudice di appello, al pari di quella di primo grado, era stata silente,in quanto aveva limitato la trama motivazionale alla configurabilità dell’art.80,comma 2, d.PR 309/90 sul piano esclusivamente oggettivo.3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso.3.2.1. Con il primo motivo denuncia illogicità e contraddittorietà della motiva-zione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per i fatti delittuosiconcernenti le armi e il munizionamento (capi 5, 6, 7 e 8 della rubrica). Assumeche il giudizio con il quale era stata riconosciuta la riconducibilità delle armi ancheal ricorrente fosse frutto di una forzatura logica, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] risultavacoinvolto nella detenzione dello stupefacente e nella frequentazione occasionaledell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] posta in Via delle Mandrie n.11, ma non esistevaalcun elemento dotato di rilevanza probatoria che collegasse il prevenuto alle armirinvenute sul tetto dell’edificio, che pure era accessibile attraverso percorsi chedipartivano dal suddetto civico. La motivazione risultava altresì contraddittorianella parte in cui, valorizzando il dato della presenza di telecamere che consentiva,si trovava il nascondiglio in cui le armi erano occultate, aveva surrettiziamentesimo, avrebbe potuto spettare solo a chi avesse avuto l’uso di tale immobile, nonrisultando in alcun modo provato che il [OSCURATO:PERSONA] lo utilizzasse abitualmente ovveroche monitorasse le armi attraverso la [OSCURATO:PERSONA].3.2.2. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge penale, pro-spettando una ipotesi di reformatio in pejus ai sensi dell’art.597, comma 3, cod.proc. pen. laddove il giudice di appello, nel disporre la confisca del denaro in se-questro, aveva mutato il titolo ablatorio rispetto a quello individuato dal giudice diprima cure prospettando la fattispecie di confisca allargata per sproporzione aisensi dell’art.240 bis cod. pen., richiamando giurisprudenza di legittimità che nonconsente al giudice di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministerodi applicare una nuova o più grave misura di sicurezza.3.2.3. Con una terza articolazione deduce ipotesi di illegalità della pena in re-lazione all’aumento apportato a titolo di contravvenzione per il reato contravven-zionale di cui all’art. 697 cod. pen. il quale risulta punito con pena alternativa,mentre l’aumento è stato apportato sia nella componente detentiva che in quellapecuniaria, in violazione dei principi enunciati da S.U. Giglia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Ritiene il Collegio che il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia generico, privodi confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alleargomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurispru-denza di legittimità concernente l’applicazione della circostanza aggravante dell’in-gente quantitativo di stupefacente di cui all’art.80 comma 2 dPR 309/90.La motivazione della sentenza impugnata, invero, appare lineare e congrua,non presenta contraddizioni evidenti e pertanto è resistente alle censure avanzatedallo [OSCURATO:PERSONA], a fronte di argomenti di doglianza meramente ripropositivi di quelligià sviluppati nel giudizio di appello e che erano stati e disattesi con adeguatamotivazione logico giuridica.2. Il giudice distrettuale ha motivato in termini congrui con riferimento al mo-tivo di appello concernente l’aggravante dell’ingente quantitativo evidenziandonon solo il rilevante scostamento dal valore soglia preso a parametro dalla leggee dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012,Biondi, Rv. 253150 e Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 Polito, Rv. 279005), maanche la particolare offensività della condotta delittuosa.Va in primo luogo richiamato l’indirizzo consolidato delle Sezioni Unite dellaSuprema Corte (e dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito a talipronunce), che ha individuato un moltiplicatore a cui fare riferimento per indivi-duare la soglia oltre la quale si configura l'ingente quantitativo, determinato in2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), indicato per ognisostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (pari ad 1 kg. di principioSezioni Unite Polito che il moltiplicatore per c.d. "droghe leggere" é pari a 4000volte il valore-soglia di 500 mg. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv.279005). In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale èconfigurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad esserevalidi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36,convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sulrapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibilefissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (Inapplicazione dei già menzionati criteri la Corte ha precisato che, con riferimentoalle c.d. droghe leggere, l'aggravante non é di norma ravvisabile quando la quan-tità di principio attivo é inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000volte il valore - soglia di 500 milligrammi").2.1. Nel caso di specie siamo in presenza di 16.000 dosi medie di cocaina, conun principio attivo di oltre due chilogrammi, sostanza che l’imputato trasportavain uno zaino, per cui risulta davvero arduo escludere la consapevolezza della in-gente quantità, considerato il peso ben superiore al limite e le modalità di tra-sporto: in tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'ingentequantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può esserevalorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numerodi dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudicedal motivare ulteriormente sull'estrema offensività della condotta (Sez. 3, n.20017 del 20/03/2024, Chindamo, Rv. 286378 – 02), dato che è stato nella specieesaltato dalla Corte di appello di Catania dopo avere richiamato la conforme pro-nuncia di primo grado, che aveva altresì indicato, a conforto della circostanza ag-gravante, i caratteri di pianificazione e di organizzazione dell’attività di cessione,il rinvenimento di una consistente somma di denaro, la purezza dello stupefacentee le modalità di gestione dello stupefacente in relazione ai collegamenti criminaliintrattenuti con gli altri soggetti indagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); elementi che nonsolo valgono a evidenziare, sotto il profilo oggettivo, la speciale offensività e laidoneità diffusiva dello stupefacente sequestrato ma, al contempo, a dimostrare laconsapevolezza nello Sbrillo della rilevanza quantitativa e qualitativa dello stupe-facente custodito sulla sua persona (oltre tre chilogrammi di cocaina con indice dipurezza pari a 80%). In particolare i giudici di merito, con motivazione priva diillogicità, hanno dato atto delle modalità con cui tale detenzione era maturata(droga custodita all’interno di uno zaino), delle forme di presentazione dello stu-pefacente, suddiviso in panetti, del contesto ambientale in cui era maturato ilreato, caratterizzato dalla gestione di una piazza di spaccio e quindi dalla necessitàdi consistenti approvvigionamenti, peraltro del tutto in linea, sotto il profilo pon-derale, con quelli assicurati dagli altri imputati con i quali venivano mantenuti si-gnificativi contatti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).2.2. Invero il coefficiente soggettivo necessario per rispondere di tale aggra-vante è quello appunto riconducibile all’art.59, comma 2 cod. pen. e quindi è ne-cessaria la consapevolezza del rilievo ponderale dello stupefacente detenuto, chericorre anche quando la circostanza sia ignorata per colpa o ritenuta insussistenteper errore determinato per colpa. Nella fattispecie peraltro il ricorrente non haintrodotto alcun elemento esterno idoneo a rappresentare una sua eventuale in-duzione in errore sulla reale consistenza del quantitativo detenuto il quale, al con-trario, risultava del tutto coerente con la natura dei traffici e le relazioni del pre-venuto nell’ambiente criminale in cui si muoveva, operando personalmente lamovimentazione della droga, di cui conosceva le caratteristiche e la rilevanza pon-derale, e non venendo in considerazione il ruolo di mero corriere (Sez.4, n.18049del 14/04/2022, Caca, Rv. 283209).2.2. La conformità della duplice pronuncia di condanna e la coerenza logica delleargomentazioni utilizzate, che non presentano contraddizioni e evidenti illogicità,soddisfano il requisito dell’onere motivazionale dei giudici di merito ai fini dell’ac-certamento della circostanza aggravante dell’ingente quantitativo e inammissibilela rinnovata richiesta di ulteriore sindacato in sede di legittimità, a fronte di argo-menti che non si confrontano con il complessivo tessuto motivazionale del prov-vedimento impugnato.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto,limitatamente al trattamento sanzionatorio.3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto privo di confrontocon la motivazione della sentenza impugnata che non presenta vizi di contraddit-torietà e di manifesta illogicità. La Corte di appello ha infatti rappresentato, intermini congrui, il patrimonio indiziario da cui ha ravvisato il pieno coinvolgimentodel [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione delle armi rinvenute sul tetto dell’edificio posto inVia delle Mandrie 9. In particolare, ha rappresentato come il [OSCURATO:PERSONA], al momentodell’arresto, fosse stato intercettato dalle forze dell’ordine dopo essere sbucato daun passaggio secondario del civico 11 di Via delle Mandrie che, oltre a costituire labase di spaccio, era anche la sede in cui veniva monitorata, tramite telecamera,la copertura sulla quale si trovano occultate le armi, nonché una delle vie checonsentivano di raggiungere l’accesso al civico dal quale era possibile accedere altetto. Una volta poi ricostruiti i rapporti esistenti tra il Gioffrida e la [OSCURATO:PERSONA],proprietaria dell’immobile, nella gestione della piazza di spaccio, nel rifornimentodella stessa e nella detenzione in concorso dello stupefacente, il riconoscimentodel concorso nella detenzione delle armi, che costituivano una evidente difesa ar-mata e sopraelevata della piazza di spaccio, risulta logico anche in ragione delnumero delle armi e della rilevanza quantitativa del munizionamento.3.2 Quanto alla misura di sicurezza, recentemente la giurisprudenza ha confer-mato che non viola il divieto di reformatio in pejus la qualificazione come obbliga-toria in grado di appello, in quanto relativa al prezzo del reato, della confisca perequivalente disposta in primo grado, costituendo l'attribuzione alla misura di unadiversa qualificazione giuridica un'operazione istituzionalmente spettante al giu-dice, anche se di secondo grado (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Manganesi,Rv. 284494 - 02). E questo principio è stato applicato sia per riqualificare unaconfisca di denaro ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 4 306 del 1992, convertitonella legge n. 356 del 1992, in luogo dell'originaria confisca facoltativa del profittodel reato, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 240, primo comma,cod. pen. (così Sez. 3, n. 9156 del 17/12/2020, dep. 2021, Petito, Rv. 281327-01), sia per riqualificare una confisca di denaro come diretta, dopo che il giudicedi primo grado aveva disposto la stessa per equivalente (Sez. 6, n. 13844 del02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270372-01, e Sez. 6, n. 10708 del18/02/2016, Mercuri, Rv. 266558-01).Nella specie non si è verificata alcuna reformatio in pejus della misura di sicu-rezza, atteso che per stessa disposizione normativa (art.597 comma 3 cod. proc.pen.) non possono essere applicate nel giudizio di appello misure di sicurezzanuove o più gravi se non vi è impugnazione del pubblico ministero. Nella specienon ricorre alcuna delle due ipotesi indicate dalla norma: invero la giurisprudenzarichiamata dal ricorrente attiene alle ipotesi in cui il giudice di appello disponga lamisura di sicurezza della confisca che il giudice di primo grado aveva omesso didisporre (Sez.6, n.39911 del 4/06/2014, PG in proc.Scuto, Rv.261587). Nella spe-cie, invece, il giudice di appello ha proceduto a fornire una qualificazione giuridicadiversa alla misura di sicurezza della confisca già disposta dal giudice di primacure, integrando la motivazione della sentenza impugnata, ma non ha operatoalcuna trasformazione della misura, che è rimasta ontologicamente quella dispostadal primo giudice e, al contempo, non ne sono conseguite per l’ablato modalità diesecuzione più gravose, che ricorrono solo in ipotesi di maggiore durata tempo-rale, di incremento dei beni assoggettati al vincolo ovvero di inflizione di una mi-sura più restrittiva (Sez. 6 - , n. 12443 del 11/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287712 –01 con riferimento a misura di prevenzione).3.3 Sul motivo riguardante l’aumento di pena per il capo 8) della rubrica (art.597 cod. pen.) di 15 giorni di reclusione e 125 euro di multa, il principio espressodalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01)secondo il quale “se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato sa-tellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazionead una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la sceltaex art. 133 cod. pen.” comporta effettivamente l’illegalità della pena di 15 giornidi reclusione ed euro 125 di multa, essendo stato l’aumento operato tanto in re-lazione alla pena detentiva che a quella pecuniaria.4. La sentenza deve pertanto essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all’aumento disposto ai sensi dell’art.81 cpv. cod. pen. per il reatodi cui all’art.697 cod. pen. (capo 8 della rubrica) con rinvio, per nuovo giudizio sulpunto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Il ricorso deve essererigettato nel resto. Ai sensi dell’art.624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevoca-bilità dell’affermazione della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero per as-senza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammendeai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. che si ritiene equo determinare come in dispo-sitivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamenteall’aumento ex art.81, cpv, cod. pen. per il reato di cui all’art.697 cod. pen. (capo8) e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello diCatania. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara la irrevocabilità della de-claratoria di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]