CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 05855/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore 9 enerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 8 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso rordinanza emessa il 23 febbraio 2024 dal Tribunale di Paola, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro del conto corrente n. 3030978 acceso preso l'istituto di credito BPER di Scalea. Precisava il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento impugnato, che nella specie si vedeva in ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e che il conto corrente, pur formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], era riferibile a quest'ultimo, titolare di delega ad operare sul conto, solo recentemente revocata; 2. Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen. e al requisito del periculunn in mora, assumendo che né l'ordinanza impugnata né il provvedimento di sequestro reso da Giudice per le indagini preliminari avevano rassegnato le ragioni che avevano resa necessaria l'anticipazione in via cautelare dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, e altresì osservando che il provvedimento genetico non individuava i soggetti ritenuti intestatari fittizi dei beni riconducibili all'imputato da sottoporre a vincolo cautelare. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui all'art. 644 cod. pen., assumendo che la delega a operare sul detto conto corrente non costituiva elemento sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte del Della [OSCURATO:PERSONA] delle somme ivi depositate, difettando la prova, anche solo indiziaria, della riconducibilità delle medesime all'imputato. 5. Il ricorso è inammissibile. 6. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo collegio, e inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (v., per tutte, Sez. 2, n. 3) a del 07/12/2017, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] - 01; nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). La consultazione del fascicolo processuale consente di rilevare l'assenza agli atti di una procura speciale per proporre ricorso per cassazione, rilasciata dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al proprio difensore. 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],egrino i (/ i . [OSCURATO:PERSONA] 3 FEB. 2025 III±ffieMORMTIJ RIO [OSCURATO:PERSONA] meni fo CORTiS CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE \,) p j r