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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43409/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. l e 223, comma 1, R.D. 267/1942 (fatto commesso in Cagliari il 22 dicembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che consta di promiscue censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, è generico, perché formula astratte censure avverso l'insieme di argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, riconosciuto concorrente extraneus nel delitto di bancarotta patrimoniale commesso dagli amministratori della Spe.Ra.[OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita, senza mai indicare specifici, inopinabili e decisivi elementi di prova, emersi dall'istruttoria ddbattimentale e non considerati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, atti a dimostrare che il ricorrente, amministratore della società controllante della fallita ed acquirente del bene immobile distratto, non fosse consapevole dello stato di decozione in cui versava la Spe.Ra.[OSCURATO:PERSONA]. nel momento in cui cedette il bene stesso alla controllante; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. l e 223, comma 1, R.D. 267/1942 (fatto commesso in Cagliari il 22 dicembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che consta di promiscue censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, è generico, perché formula astratte censure avverso l'insieme di argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, riconosciuto concorrente extraneus nel delitto di bancarotta patrimoniale commesso dagli amministratori della Spe.Ra.[OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita, senza mai indicare specifici, inopinabili e decisivi elementi di prova, emersi dall'istruttoria ddbattimentale e non considerati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, atti a dimostrare che il ricorrente, amministratore della società controllante della fallita ed acquirente del bene immobile distratto, non fosse consapevole dello stato di decozione in cui versava la Spe.Ra.[OSCURATO:PERSONA]. nel momento in cui cedette il bene stesso alla controllante; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris