CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 03352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 20138-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1160/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/02/2021 R.G.N. 1482/2017; Oggetto R.G.N.20138/2021 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 18 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’INPS, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Ortoverde, società cooperativa agricola, avverso il verbale ispettivo con cui l’INPS aveva accertato un fabbisogno di manodopera dell’azienda pari a 1673 giornate lavorative per il 2014 a fronte delle 26.458 dichiarate in sede di denuncia aziendale e, conseguentemente, l’insussistenza di n. 343 rapporti di lavoro subordinato in agricoltura in detto anno. La Corte, nel non condividere l’iter argomentativo del giudice di primo grado, ha ritenuto che la domanda formulata dalla società, in quanto volta all’annullamento di un accertamento improduttivo di effetti nella sfera giuridica del suo destinatario, non potesse formare oggetto di cognizione giurisdizionale e fosse, quindi, da dichiararsi inammissibile. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Ortoverde, affidandolo ad un motivo. L’INPS è rimasto intimato. CONSIDERATO che 1.Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata deducendosi il travisamento dei fatti e la falsa applicazione degli artt. 100, 442 e 443 c.p.c., degli artt. 22 e 23 L. n. 689/81 in relazione all’art. 8 del D.Lgs. n. 375/1993 e 24, comma 3 e 25 del D.lgs. n. 46/1999. Deduce, in particolare, parte ricorrente, l’erronea statuizione della Corte d’appello circa la impossibilità di impugnare il verbale ispettivo atteso il carattere non immediatamente lesivo dello stesso; tale interesse sarebbe, invece, sussistente, perché relativo all’interesse a rimuovere con azione di accertamento pregiudizi circa la posizione contributiva. 1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata parte dalla considerazione che chi agisce esperendo azione di accertamento (in questo caso accertamento negativo) deve essere titolare dell’interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e nonconseguibile se non con l’intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa. La pronuncia esclude che, quanto all’impugnazione di parte ricorrente, fosse ravvisabile tale presupposto perché nel verbale dell’Ispettorato del lavoro nulla veniva specificato in termini di contributi dovuti e di loro quantificazione, regolandosi solo l’aspetto dell’illecito amministrativo compiuto, e ritenendo irrilevante il fatto che il verbale ispettivo contenesse un accertamento dell’effettivo fabbisogno di manodopera in capo all’azienda ispezionata non essendoci alcuna prescrizione per il destinatario. 3. Orbene l’affermazione secondo la quale il verbale dell’Ispettorato del lavoro, notificato nella fattispecie all’impresa ricorrente unitamente alle sanzioni applicabili per la violazione di disposizioni a tutela del lavoro, fosse privo di efficacia lesiva nei confronti del destinatario perché, con riguardo al recupero di contributi previdenziali, sarebbe privo di immediata efficacia rimettendo l’adozione di eventuali provvedimenti a successive iniziative dell’INPS, è inesatta. 4. Proprio la considerazione che, nell’accertare violazioni delle disposizioni circa la registrazione corretta dei rapporti di lavoro, gli Ispettori abbiano ravvisato i presupposti per un recupero contributivo induce ad affermare che il verbale unico di accertamento e notificazione sia, nel concreto, un atto pregiudizievole ed impugnabile esperendo un’azione di accertamento negativo. Nella specie, risulta dal verbale ispettivo che «[ … ] la [OSCURATO:PERSONA] risulta totalmente inadempiente nei confronti di quest’istituto, a fronte di una imposizione contributiva di euro 240.082,77 per l’anno 2014 non ha effettuato alcun versamento».(V. pag. 9 ricorso). 5. Senza necessità di esperire ulteriori accertamenti e sulla sola base del verbale gli Enti previdenziali ben possono procedere alla emissione di atti esecutivi circa il recupero dei contributi omessi. Tale circostanza espone l’impresa alla concreta possibilità di subire il recupero e pone l’impresa in una condizione di irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, con tutto ciò che ne consegue in tema di presupposti per partecipare a gare d’appalto. 6. In senso opposto non assume rilievo l’orientamento di questa Corte che nega l’interesse all’azione di accertamento negativo innanzi a verbali ispettivi, anche dell’Ispettorato del lavoro, ove non sia stata emessa la successiva ordinanza ingiunzione, ma nella materia delle sanzioni amministrative. Detto orientamento si è consolidato riguardo l’impugnazione di atti amministrativi e si fonda sulla osservazione che fino alla adozione della emissione della sanzione non vi è atto amministrativo impugnabile. Nella fattispecie si discute della sussistenza o insussistenza del rapporto previdenziale e del correlato obbligo contributivo, e il giudice adito, in accertamento negativo, valuta non l’atto amministrativo ma il rapporto lavorativo e contributivo. E, ove il verbale ravvisi violazioni idonee a dar luogo a recuperi contributivi, il destinatario ha interesse ad agire in accertamento negativo per rimuovere l’incertezza sulla sussistenza e sui contorni reali del rapporto lavorativo, e tanto radica un interesse concreto perché serve ad evitare che si blocchi il diritto all’emissione del documento unico di regolarità contributiva e, in ultima analisi, ad evitare che da quell’atto e quell’accertamento nascano obbligazioni contributive che il destinatario sarà, di seguito, tenuto a fronteggiare (sul punto Cass. n. 27132 del 2025). 7. Tale differente declinazione dell’interesse ad agire, insussistente per impugnare il verbale ispettivo nel caso di sanzioni amministrative ancora non disposte, e sussistente per impugnare contestazioni di irregolarità tali da determinare recuperi contributivi, trova conferma nell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 ed è ribadita, anche con richiami a pronunce più risalenti, da Cass. 18/03/2024, n. 7211 che, in motivazione, dopo aver riportato il principio tralatizio vigente in materia di sanzioni amministrative, afferma: «diversa è pure la disciplina vigente nella materia contributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro; essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 l’azione di accertamento negativo con impugnazione del verbale di accertamento contenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi (ordinanza n. 1558 del 23/01/2020), atteso che in questo caso lo stesso potere di iscrizione a ruolo è condizionato all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice sul verbale di accertamento impugnato in giudizio (sentenza n. 4032 del 01/03/2016), fatto sempre salvo -in caso di violazione e di avvenuta iscrizione nonostante l’impugnazione - il normale giudizio di cognizione sulla esistenza della pretesa (Cass. n. 6753/2020; n. 12025/2019, n. 9159/2017)». 8. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e, negando l’interesse ad agire della parte ricorrente, non ha esaminato, nel merito, la domanda di accertamento negativo, di qui la violazione della disposizione processuale. 9. Il ricorso deve, così, essere accolto con la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio alla stessa Corte d’appello, per esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, in diversa composizione; il Giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, i