Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27844/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2820/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Latina, via C. Battisti,18 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2022 di reiezione delle sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato e delleforme complementari di protezione.; - dall’esame del decreto impugnat o emerge che a sostegno di tali Oggetto: protezione internazionale domande il richiedente, cittadino tunisino , aveva riferito di aver abbandonato il Paese di origine al fine di sottrarsi a minacce di morte ricevute da membri della famiglia di una ragazza con cui aveva instauratouna relazione sentimentale; -il giudice ha respinto il ricorso evidenziando che non sussistevano le condizioni per l’accoglimento delle domande proposte; -il ricorso è affidato a tre motivi; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia l’ « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio»; - con il secondo deduce la « nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc) e anche come motivazione apparente»; -con tali doglia nze censura la dec isione del Tribunale di non disporre l’audizione del ricorrente, così omettendo «la concreta investigazione sulla situazione che ha indotto lo stesso a lasciare il proprio paese di origine, e soprattutto, sulla situazione dallo stesso trovata nel nostro paese»; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - si rammenta che , in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest'ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 25 giugno 2021, n. 18311; Cass. 11 novembre 2020, n. 25312; Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584); - non sussiste, dunque, un obbligo del giudice di disporre l’audizione del richiedente, ma una facoltà il cui esercizio rientra nel novero delle valutazioni rimesse al giudice di merito, sindacabile per error in procedendo ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l'ammissibilità dell'incombente in una delle ipotesi in cui è, invece, astrattamente esperibile, per violazione o falsa applicazione di legge, nel caso in cui il giudice abbia escluso l'audizione sulla base dell'erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni o per l'anomalia motivazionale, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti; - nel cas o in esame il ricorrente non ha assolto all’onere sullo stesso gravante di indicare in modo specifico i fatti sui quali avrebbe fornito chiarimenti, limitandosi a contestare genericamente la valutazione del giudice di merito il quale aveva motivatola sua decisione sul punto con il fatto che con il ricorso e le note difensive il ricorrente non aveva dedottofatti nuovi, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti, né aveva specificamente individuato aspetti in ordine ai quali la parte intende fornire chiarimenti; -con l’ultimo motivo il ricorrente deduce la «violazione di legge…, visto che la peculiarità ed il contenuto delle norme richiamate consentono di ritenere che la loro inosservanza sia configurabile quale vera e propria violazione di legge, ove la valutazione del giudice le abbia completamente ignorate o abbia omesso di seguire correttamente il percorso individuato dal legislatore: con ciò giungendo pur sempre ad una valutazione di merito la quale, tuttavia, contenendo un error in iure, sarebbe sindacabile in sede di legittimità»;-il motivo è inammissibile; -come evincibile dal contenuto della censura, riportata integralmente, il ricorrente si limita a una generica contestazione della decisone impugnata senza evidenziare in modo sufficientemente puntuale né le disposizioni normative asseritamente violate, né il punto dell’argomentazione affetto dal vizio dedotto, né le ragioni per cui tale decisione si porrebbe in contrasto con le norme di legge , non confrontandosi, tra l’altro, il suo contenuto; -il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; - n ulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2820/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Latina, via C. Battisti,18 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2022 di reiezione delle sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato e delleforme complementari di protezione.; - dall’esame del decreto impugnat o emerge che a sostegno di tali Oggetto: protezione internazionale domande il richiedente, cittadino tunisino , aveva riferito di aver abbandonato il Paese di origine al fine di sottrarsi a minacce di morte ricevute da membri della famiglia di una ragazza con cui aveva instauratouna relazione sentimentale; -il giudice ha respinto il ricorso evidenziando che non sussistevano le condizioni per l’accoglimento delle domande proposte; -il ricorso è affidato a tre motivi; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia l’ « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio»; - con il secondo deduce la « nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc) e anche come motivazione apparente»; -con tali doglia nze censura la dec isione del Tribunale di non disporre l’audizione del ricorrente, così omettendo «la concreta investigazione sulla situazione che ha indotto lo stesso a lasciare il proprio paese di origine, e soprattutto, sulla situazione dallo stesso trovata nel nostro paese»; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - si rammenta che , in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest'ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 25 giugno 2021, n. 18311; Cass. 11 novembre 2020, n. 25312; Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584); - non sussiste, dunque, un obbligo del giudice di disporre l’audizione del richiedente, ma una facoltà il cui esercizio rientra nel novero delle valutazioni rimesse al giudice di merito, sindacabile per error in procedendo ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l'ammissibilità dell'incombente in una delle ipotesi in cui è, invece, astrattamente esperibile, per violazione o falsa applicazione di legge, nel caso in cui il giudice abbia escluso l'audizione sulla base dell'erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni o per l'anomalia motivazionale, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti; - nel cas o in esame il ricorrente non ha assolto all’onere sullo stesso gravante di indicare in modo specifico i fatti sui quali avrebbe fornito chiarimenti, limitandosi a contestare genericamente la valutazione del giudice di merito il quale aveva motivatola sua decisione sul punto con il fatto che con il ricorso e le note difensive il ricorrente non aveva dedottofatti nuovi, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti, né aveva specificamente individuato aspetti in ordine ai quali la parte intende fornire chiarimenti; -con l’ultimo motivo il ricorrente deduce la «violazione di legge…, visto che la peculiarità ed il contenuto delle norme richiamate consentono di ritenere che la loro inosservanza sia configurabile quale vera e propria violazione di legge, ove la valutazione del giudice le abbia completamente ignorate o abbia omesso di seguire correttamente il percorso individuato dal legislatore: con ciò giungendo pur sempre ad una valutazione di merito la quale, tuttavia, contenendo un error in iure, sarebbe sindacabile in sede di legittimità»;-il motivo è inammissibile; -come evincibile dal contenuto della censura, riportata integralmente, il ricorrente si limita a una generica contestazione della decisone impugnata senza evidenziare in modo sufficientemente puntuale né le disposizioni normative asseritamente violate, né il punto dell’argomentazione affetto dal vizio dedotto, né le ragioni per cui tale decisione si porrebbe in contrasto con le norme di legge , non confrontandosi, tra l’altro, il suo contenuto; -il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; - n ulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello s