CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 06963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09149/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 35/2022 della CORTE d i APPELLO di FIRENZE, depositata il 10 gennaio 2022, notificata il 26 gennaio 2022; C.C. 12.01.2023 N. R.G. 09149/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Lucca rigettò la domanda proposta dalla Gestimm s.s. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui l’attrice aveva invocato la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennizzo per i danni coperti da polizza assicurativa subìti da un immobile di sua proprietà, in conseguenza dell’evento atmosferico verificatosi nella notte tra il 1° e il 2 maggio 2005. La sentenza del Tribunale di Lucca è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Firenze, la quale ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Gestimm s.s.. La Corte territoriale –premesso che gravava sull’assicurata l’onere di dimostrare che si era verificato l’evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso aveva causato il danno di cui si reclamava il ristoro – ha ritenuto che, nella fattispecie, l’attrice - appella nte non aveva dato alcuna prova della verificazione dell’evento atmosferico “violento”, che sulla base delle previsioni della polizza, avrebbe dovuto determinare i danni materiali lamentati. Ciò in quanto: a) la documentazione prodotta attestava che si era verificato un violento temporale in un tempo e in un luogo diversi da quelli indicati in citazione; b) la documentazione relativa alle condizioni meteorologiche del 1° e del 2 maggio 2005 (ricavatedal sito meteo e relative a zona limitrofa a quella indicata) dava atto, invece, che, nella notte tra questi due giorni non vi erano stati temporali, ma soltanto piogge, e che il vento aveva avuto una velocità media tra i 9 e i 7 chilometri orari (dunque, non rilevante); C.C. 12.01.2023 N. R.G. 09149/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. c) in tale situazione era “inutile”, ai fini decisori, l’espletamento della dedotta prova testimoniale (correttamente non ammessa dal giudice di primo grado) atteso che essa, per un verso, appariva “irrilevante” ai fini della prova, primaancora che dei danni alle cose, della violenza dell’evento atmosferico dedotto; per altro verso, aveva ad oggetto capitoli di prova “generici” e “valutativi”. Senza contare che i capitoli di prova sarebbero stati comunque inammissibili in quanto le circostanze che ne formavano oggetto non erano state allegate nel termine di cui alla prima memoria contemplata dall’art.183, comma sesto, c.p.c.. Propone ricorso per cassazione la Gestimm s.s., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. Risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 e 2967 c.c.. La ricorrente deduce, in primo luogo, che erroneamente la Corte di appello, in conformità con quanto già ritenuto dal Tribunale, ha rigettato la domanda per mancata prova della ”violenza in sé” dell’evento, giacché tale requisito non sarebbe stato previsto dalle condizioni contrattuali ai fini dell’indennizzo assicurativo. Il pagamento dell’indennizzo sarebbe stato infatti subordinato, non già al verificarsi di un evento connotato da intrinseca violenza, bensì alla circostanza che esso avesse provocato effetti su una pluralità di cose, assicurate e non, la quale avrebbe costituito indice dell’intensità dell’evento, da valutarsi dunque ex poste non ex ante. C.C. 12.01.2023 N. R.G. 09149/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Ciò dedotto, la ricorrente soggiunge, in secondo luogo – anche attraverso la trascrizione dei capitoli di prova testimoniale richiesta (e non ammessa) in primo grado – che questa prova era appunto funzionale a dimostrare, oltre la data dell’evento atmosferico, la natura e l’entità dei danni da esso provocati sia all’immobile assicurato che ad immobili limitrofi, in funzione della dimostrazione della sua intensità, come richiesto dalle condizioni di polizza. 2.Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.. Laricorrente deduce che il rigetto dell’istanza di ammissione della prova testimoniale non era stato neppure argomentato, né dal giudice di prime cure né da quello di appello, che si erano limitati a rilevare, immotivatamente, la “genericità” e “non decisività” della prova medesima. Evidenzia, al contrario, per un verso, che i capitoli di prova non potevano reputarsi generici, in quanto debitamente circostanziati; per l’altro che essi avevano ad oggetto la prova delle circostanze di fatto cui la polizza assicurativa subordinava il pagamento dell’indennizzo. 3. i motivi – da esaminarsi c ongiuntamente per ragio ni di connessione –sono inammissibili. 3.1.Va premesso che, in tema di mezzi di prova orali, è riservata al giudice di merito la valutazione circa l’ammissibilità e la rilevanza della prova e dei singoli capitoli in cui essa si articola, dovendosi intendere, per ammissibilità, la riconduzione nell’ambito del perimetro delineato dagli artt. 2721 e ss. c.c. e, per rilevanza, la connessione della circostanza articolata con la fattispecie concreta, alla luce del petitume della causa petendi. 3.2. Va ancora evidenziato, che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori C.C. 12.01.2023 N. R.G. 09149/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così daconsentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass.4/10/2017,n. 23194; Cass. 10/08/2017 n. 19985 ). 3.3. Ciò premesso, nel caso di specie, la decisione di non ammettere la prova per testimoni dedotta dalla parte istante non è censurabile in sede di legittimità,in quanto frutto di un apprezzamento di merito debitamente motivato e fondato su corrette premesse giuridiche, dovendosi altresì escludere che una diversa valutazione avrebbe avuto rilevanza sulla decisione assunta. 3.4.Alla stregua delle condizioni di polizza, per come riportate in ricorso (p.5), il pagamento dell’indennizzo presupponeva la dimostrazione che vi fosse stato un evento atmosferico costituito da “grandine” e “vento” e che l’una o l’altro fossero “caratterizzati da violenza”, nonché che tale violenza fosse “riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose”. 3.5. La Corte di appello ha preso le mosse da questa interpretazione delle condizioni di polizza, la quale, per un verso, costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità e, per l’altro,si profila perfettamente conforme al dettato della polizza medesima, sicché non colgono nel segno le doglianze relative all’esegesi della clausola contrattuale formula te dalla società ricorrente, peraltro dedotte in modo assolutamente generico. 3.6.Ebbene, sulla base della riferita incensurabile interpretazione delle condizioni assicurative, il giudice del merito ha ritenuto che, non essendo stata data la prova del verificarsi di tali eventi (la documentazione prodotta e i dati reperiti presso il sito meteo di una C.C. 12.01.2023 N. R.G. 09149/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. zona limitrofa avevano escluso che vi fossero stati temporali – e dunque, a fortiori, che vi fossero state precipitazioni di grandine – nonché raffiche di vento nel luogo e nel tempo indicati in citazione), sarebbe stato perfettamente inutile escutere i testimoni sui danni riportati dagli immobili, i capitoli relativi ai quali correttamente sono stati reputati, pertanto, generici, oltre che valutativi. In tale situazione, poiché alla Corte di cassazione spetta esprimersi in ordine alla decisività dei mezzi di prova dedotti e non ammessi in sede di merito (da ultimo, Cass.13/12/2022, n. 36388), deve evidentemente escludersi che la prova richiesta sarebbe stata astrattamente decisiva (e cioè suscettibile di orientare in senso diverso la decisione di merito), in quanto l’eventuale dimostrazione dei danni materiali, pur potendo essere “indice” della circostanza che si era verificato un evento atmosferico, certo non avrebbe coinciso con la prova certa di esso né avrebbe consentito di ritenere accertato che tale evento era stato determinato da “grandine” e “vento”, aventi il carattere della “violenza” richiesta dalla polizza assicurativa. 3.7.Deve aggiungersi, inoltre, che non è stata poi specificamente censurata la statuizione – costituente autonoma ratio decidendi (p.6 della sentenza impugnata) –secondo cui i capitoli di prova testimoniale sarebbero stati anche inammissibili per tardività delle allegazioni delle circostanze di fatto oggetto di prova. 4.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6. A i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il C.C. 12.01.2023 N. R.G. 09149/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulte