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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 17935/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

- di fiduciaavverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 30/05/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per leparti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese come da notedepositate in data 26/02/2026;udito il difensore dell'imputato, il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 30/05/2025 la Corte di appello di Catania ha confermato lasentenza del Tribunale di Ragusa di condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati diestorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso.2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente in relazione alla valutazione di attendibilitàdelle dichiarazioni delle persone offeseda parte della corte di merito, che si sarebbe limitataa recepire acriticamente le conclusioni del primo giudice; in particolare, si lamenta l’omessamotivazione sui rilievi difensivi circa possibili motivi di astio, l’incoerenza del racconto, lacarenza di riscontri oggettivi, le divergenze dei testi in ordine al tempo della consultazioneonline fatta dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA], eseguita solo nel 2020, a distanza di sei anni dai fatti,il riconoscimento su fotografie di cui non si conosce la vicinanza o meno ai fatti e quindi nonsufficiente a fondare la penale responsabilità dell’imputato.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, per avere la sentenza impugnataignorato o male interpretato le dichiarazioni contrastanti rese dai testi (p.o. [OSCURATO:PERSONA], testiNicosia e maresciallo Scialpi), in ordine all'identificazione dell'imputato, per di più avvenuta adistanza di anni dai fatti e con modalità – tramite ricerche su internet – che non assicuranol’affidabilità del dato; la motivazione, assume la difesa, non ha dato conto delle discrasieemergenti dalle deposizioni, né delle ragioni per le quali è stata attribuita maggioreaffidabilità alle dichiarazioni accusatorie; si lamenta anche l’omessa valutazione da partedella Corte di merito della documentazione prodotta in primo grado dimostrativa dell’assenzadi notizie di stampa online riferibili al ricorrente in data prossima al 2014.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce l’erroneo riconoscimento della aggravante di cuiall’art. 416-bis. 1 cod. pen.; assume la difesa che, nella specie, le minacce rivolte allepersone offese sono proprie della tipologia estorsiva, finalizzate ad ottenere un profittosenza evocazione di un contesto mafioso; non sono stati accertati elementi qualiintimidazione ambientale, l’omertà diffusa o l’assoggettamento collettivo; la Corte territorialeha ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso sulla base della mera evocazionedella caratura criminale dell'imputato, omettendo di rilevare la mancanza di concreti riscontrioggettivi circa l'adozione di modalità tipicamente mafiose.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi meramente reiterativi di quelliformulati in appello, generici e aspecifici, non confrontandosi con le argomentazioni deigiudici di merito, esaustive e giuridicamente corrette.1.1.

Trattandosi di sentenza di condanna c.d.

"doppia conforme", è d’uopo richiamarealcuni consolidati princìpi generali sull'onere di specificità dell'impugnazione sanciti daquesta Corte, a cominciare dall’essenziale, indefettibile e puntuale confronto del contenutodell'atto di impugnazione con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

La mancanzadi specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., allainammissibilità della impugnazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito ilprincipio secondo il quale «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile perdifetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati irilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenzaimpugnata» (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nellostesso senso v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione).Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente lecensure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in terminiassertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nelcaso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione,per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravamenon sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv.256133-01).1.2.

La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino - come nellaspecie - nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento dellerispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardatoelementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229- 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio,Rv. 252615- 01; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sulpunto).2.

Ciò posto, il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano “l’attendibilitàdelle persone offese” e l’identificazione dell’imputato, trattati congiuntamente in quantostrettamente collegati, risultano del tutto generici, aspecifici e meramente reiterativi dellededuzioni difensive prospettate in appello.

Invero, nel reiterare le medesime doglianzeavanzate con l’atto di appello, il ricorrente finisce per non confrontarsi con la motivazione,priva di aporie logiche e non apparente, addotta dalla Corte territoriale in risposta specificaalle deduzioni difensive (v. p. 7 della sentenza impugnata) in cui si spiega comel’individuazione dell’imputato da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non possa considerarsiné incerta né inattendibile, non essendo emersi elementi che potessero indurla ad accusarefalsamente un soggetto che neppure conosceva, presentatosi per due volte (anche insiemea Melfi, conosciuto dalla p.o. per frequentazioni giovanili) presso la sua attività “LeSpiaggette” nell’agosto 2014 pretendendo la consegna, mediante gravi minacce, dellesomme di denaro; è poi compiutamente spiegato come fosse del tutto plausibile cheVindigni, anche in epoca precedente alla condanna per associazione mafiosa nei confronti diNifosì (emessa dalla Corte di appello di Catania per fatti risalenti agli anni 2009/2010 edefinitiva il 14/09/2023), avesse trovato in proposito notizie di stampa anche telematica,venendo a conoscenza che i soggetti intervenuti insieme al Melfi per avanzare richiesteestorsive, come appunto il [OSCURATO:PERSONA], erano personaggi di notevole caratura criminale mafiosa,come già evidenziato anche dal giudice di primo grado (v. pp. 60-61 sentenza di primogrado).2.1.

Con riguardo, poi, al vizio di travisamento per omissione, che pare essere dedottocon riferimento alle “divergenze dei testi” sulla effettiva identificazione dell’imputato e sul“tempo della consultazione online fatta dal [OSCURATO:PERSONA]” (così in ricorso pp. 4 e 5), il profilo dicensura risulta vieppiù aspecifico nella misura in cui non è offerta prova della decisivitàdell’elemento probatorio di cui si assume il travisamento.

Invero, al riguardo si rammenta cheil ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento dellaprova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali nonesplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnatoovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fariferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge eche risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova dellaverità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenzadell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia ecompromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n.36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei,Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01).2.2.

Anche sotto il profilo della dedotta inattendibilità delle persone offese, il motivo èaspecifico e meramente reiterativo, non confrontandosi con la doppia motivazione conforme(v. p. 7 della sentenza impugnata; pagg.57-60 della sentenza di primo grado) e si risolve inuna censura in fatto, peraltro del tutto generica, volta a prefigurare una mera rilettura delmateriale probatorio, non consentita in questa sede (tra le varie, di recente, Sez. 1, n. 45331del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01, che ha ribadito come la cognizione della Corte dicassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione deifatti, né condividerne la giustificazione.3.

Anche l’ulteriore profilo di censura, relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., risulta meramente reiterativo dell’analoga doglianza dedotta in appello e non siconfronta con le argomentazioni esposte nella doppia motivazione conforme (pp. 60-62,della sentenza di primo grado e p. 8 della sentenza impugnata).

I giudici di merito hannofatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte,secondo i quali ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cuiall'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando lacontiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizionedi assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare leistanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune(Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 – 01; Sez. 2, n. 39424 del09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 – 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv.264900 – 01).

In proposito, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione compiuta elogica, aderente alle risultanze processuali, nonché corretta in punto di diritto, che lacondotta è stata oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione diassoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanzepromananti dal gruppo mafioso del clan Ventura; del resto, “che le modalità esecutivedell'estorsione siano state in grado di coartare la volontà della persona offesa e di suscitarenotevoli preoccupazioni nella stessa è ampiamente dimostrato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] perpaura non ebbe a denunciare il fatto” (p. 62 della sentenza di primo grado), se non alcunianni dopo, proprio a seguito delle notizie apprese dalla stampa sulla condanna a caricodell'imputato per associazione mafiosa con ruolo apicale all’interno del clan Ventura;circostanza che spiega anche, in modo del tutto logico, la distanza temporale tra i fatti e ladenuncia medesima (v. p. 7 della sentenza impugnata).

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processualie della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro tremila, oltre allarifusione delle spese di assistenza e difesa in favore delle parti civili costituite NicosiaPatrizia e [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge ein favore dell'associazione Rete per la legalità Sicilia, che si liquidano in complessivi euro3.686,00 oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore delle parti civiliNicosia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessoridi legge e in favore dell'associazione Rete per la legalità Sicilia che liquida in complessivieuro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- di fiduciaavverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 30/05/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per leparti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese come da notedepositate in data 26/02/2026;udito il difensore dell'imputato, il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 30/05/2025 la Corte di appello di Catania ha confermato lasentenza del Tribunale di Ragusa di condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati diestorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente in relazione alla valutazione di attendibilitàdelle dichiarazioni delle persone offeseda parte della corte di merito, che si sarebbe limitataa recepire acriticamente le conclusioni del primo giudice; in particolare, si lamenta l’omessamotivazione sui rilievi difensivi circa possibili motivi di astio, l’incoerenza del racconto, lacarenza di riscontri oggettivi, le divergenze dei testi in ordine al tempo della consultazioneonline fatta dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA], eseguita solo nel 2020, a distanza di sei anni dai fatti,il riconoscimento su fotografie di cui non si conosce la vicinanza o meno ai fatti e quindi nonsufficiente a fondare la penale responsabilità dell’imputato.2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, per avere la sentenza impugnataignorato o male interpretato le dichiarazioni contrastanti rese dai testi (p.o. [OSCURATO:PERSONA], testiNicosia e maresciallo Scialpi), in ordine all'identificazione dell'imputato, per di più avvenuta adistanza di anni dai fatti e con modalità – tramite ricerche su internet – che non assicuranol’affidabilità del dato; la motivazione, assume la difesa, non ha dato conto delle discrasieemergenti dalle deposizioni, né delle ragioni per le quali è stata attribuita maggioreaffidabilità alle dichiarazioni accusatorie; si lamenta anche l’omessa valutazione da partedella Corte di merito della documentazione prodotta in primo grado dimostrativa dell’assenzadi notizie di stampa online riferibili al ricorrente in data prossima al 2014.2.3. Con il terzo motivo, si deduce l’erroneo riconoscimento della aggravante di cuiall’art. 416-bis. 1 cod. pen.; assume la difesa che, nella specie, le minacce rivolte allepersone offese sono proprie della tipologia estorsiva, finalizzate ad ottenere un profittosenza evocazione di un contesto mafioso; non sono stati accertati elementi qualiintimidazione ambientale, l’omertà diffusa o l’assoggettamento collettivo; la Corte territorialeha ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso sulla base della mera evocazionedella caratura criminale dell'imputato, omettendo di rilevare la mancanza di concreti riscontrioggettivi circa l'adozione di modalità tipicamente mafiose.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi meramente reiterativi di quelliformulati in appello, generici e aspecifici, non confrontandosi con le argomentazioni deigiudici di merito, esaustive e giuridicamente corrette.1.1. Trattandosi di sentenza di condanna c.d. "doppia conforme", è d’uopo richiamarealcuni consolidati princìpi generali sull'onere di specificità dell'impugnazione sanciti daquesta Corte, a cominciare dall’essenziale, indefettibile e puntuale confronto del contenutodell'atto di impugnazione con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La mancanzadi specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., allainammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito ilprincipio secondo il quale «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile perdifetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati irilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenzaimpugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nellostesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione).Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente lecensure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in terminiassertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nelcaso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione,per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravamenon sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv.256133-01).1.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino - come nellaspecie - nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento dellerispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardatoelementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229- 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio,Rv. 252615- 01; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sulpunto).2. Ciò posto, il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano “l’attendibilitàdelle persone offese” e l’identificazione dell’imputato, trattati congiuntamente in quantostrettamente collegati, risultano del tutto generici, aspecifici e meramente reiterativi dellededuzioni difensive prospettate in appello. Invero, nel reiterare le medesime doglianzeavanzate con l’atto di appello, il ricorrente finisce per non confrontarsi con la motivazione,priva di aporie logiche e non apparente, addotta dalla Corte territoriale in risposta specificaalle deduzioni difensive (v. p. 7 della sentenza impugnata) in cui si spiega comel’individuazione dell’imputato da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non possa considerarsiné incerta né inattendibile, non essendo emersi elementi che potessero indurla ad accusarefalsamente un soggetto che neppure conosceva, presentatosi per due volte (anche insiemea Melfi, conosciuto dalla p.o. per frequentazioni giovanili) presso la sua attività “LeSpiaggette” nell’agosto 2014 pretendendo la consegna, mediante gravi minacce, dellesomme di denaro; è poi compiutamente spiegato come fosse del tutto plausibile cheVindigni, anche in epoca precedente alla condanna per associazione mafiosa nei confronti diNifosì (emessa dalla Corte di appello di Catania per fatti risalenti agli anni 2009/2010 edefinitiva il 14/09/2023), avesse trovato in proposito notizie di stampa anche telematica,venendo a conoscenza che i soggetti intervenuti insieme al Melfi per avanzare richiesteestorsive, come appunto il [OSCURATO:PERSONA], erano personaggi di notevole caratura criminale mafiosa,come già evidenziato anche dal giudice di primo grado (v. pp. 60-61 sentenza di primogrado).2.1. Con riguardo, poi, al vizio di travisamento per omissione, che pare essere dedottocon riferimento alle “divergenze dei testi” sulla effettiva identificazione dell’imputato e sul“tempo della consultazione online fatta dal [OSCURATO:PERSONA]” (così in ricorso pp. 4 e 5), il profilo dicensura risulta vieppiù aspecifico nella misura in cui non è offerta prova della decisivitàdell’elemento probatorio di cui si assume il travisamento. Invero, al riguardo si rammenta cheil ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento dellaprova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali nonesplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnatoovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fariferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge eche risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova dellaverità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenzadell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia ecompromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n.36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei,Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01).2.2. Anche sotto il profilo della dedotta inattendibilità delle persone offese, il motivo èaspecifico e meramente reiterativo, non confrontandosi con la doppia motivazione conforme(v. p. 7 della sentenza impugnata; pagg.57-60 della sentenza di primo grado) e si risolve inuna censura in fatto, peraltro del tutto generica, volta a prefigurare una mera rilettura delmateriale probatorio, non consentita in questa sede (tra le varie, di recente, Sez. 1, n. 45331del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01, che ha ribadito come la cognizione della Corte dicassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione deifatti, né condividerne la giustificazione.3. Anche l’ulteriore profilo di censura, relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., risulta meramente reiterativo dell’analoga doglianza dedotta in appello e non siconfronta con le argomentazioni esposte nella doppia motivazione conforme (pp. 60-62,della sentenza di primo grado e p. 8 della sentenza impugnata). I giudici di merito hannofatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte,secondo i quali ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cuiall'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando lacontiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizionedi assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare leistanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune(Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 – 01; Sez. 2, n. 39424 del09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 – 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv.264900 – 01). In proposito, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione compiuta elogica, aderente alle risultanze processuali, nonché corretta in punto di diritto, che lacondotta è stata oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione diassoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanzepromananti dal gruppo mafioso del clan Ventura; del resto, “che le modalità esecutivedell'estorsione siano state in grado di coartare la volontà della persona offesa e di suscitarenotevoli preoccupazioni nella stessa è ampiamente dimostrato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] perpaura non ebbe a denunciare il fatto” (p. 62 della sentenza di primo grado), se non alcunianni dopo, proprio a seguito delle notizie apprese dalla stampa sulla condanna a caricodell'imputato per associazione mafiosa con ruolo apicale all’interno del clan Ventura;circostanza che spiega anche, in modo del tutto logico, la distanza temporale tra i fatti e ladenuncia medesima (v. p. 7 della sentenza impugnata). 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processualie della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro tremila, oltre allarifusione delle spese di assistenza e difesa in favore delle parti civili costituite NicosiaPatrizia e [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge ein favore dell'associazione Rete per la legalità Sicilia, che si liquidano in complessivi euro3.686,00 oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore delle parti civiliNicosia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessoridi legge e in favore dell'associazione Rete per la legalità Sicilia che liquida in complessivieuro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17935/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris