CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 27249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda unicamente su una asserita illegittimità costituzionale dell'ad 69 comma 4 cp per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., quando di contro questa Corte, con orientamento costantemente ribadito (Sez. 6, n. 16487 del 3 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 4587 del 01/12/2023, dep. 2024, Rivera, Rv. 285939) ha 'ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della detta disposizione in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024