CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINII; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 5 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto emergesse logicamente dalla circostanza che questi avesse la disponibilità dell'appartamento ove erano state rinvenute le res di provenienza furtiva, nel quale peraltro risultava residente la sua convivente, risultando irrilevanti le deduzioni difensive riproposte nel ricorso; considerato che la seconda doglianza, che censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta del tutto generica, in quanto - a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha ampiamente argomentato in ordine alla pena inflitta, sottolineando la sua mitezza e l'impossibilità di procedere ad un'ulteriore riduzione, alla luce della negativa personalità dell'imputato - non indica gli elementi che sono alla base delle coglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso