CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14259/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA] eGiuliano [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti FrancescoMazzi e [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso;- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], LeoniLaura, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CesanoClaudio, [OSCURATO:PERSONA]. Alex di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA];- intimati -- avverso la sentenza n. 487/2024 emessa dalla Corte d’appello di Torinoin data 23/05/2024 e notificata il 24/05/2024;Numero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di amministratore del [OSCURATO:PERSONA]), unitamente ad alcuni partecipanti al condominio, conveniva ingiudizio (assumendo di instaurare in tal modo la fase di merito), dinanzi alTribunale di Ivrea, altri condomini (la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), assumendo chel’azione cautelare da questi introdotta ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64disp. att. c.c., conclusasi con il provvedimento di revoca qualeamministratore, fosse stata viziata per mancanza delle relative condizionied invocando il risarcimento dei danni all’immagine da lui subìti, nonché ilrimborso delle spese sopportate nelle fasi interinali.2. Il Tribunale rigettava le eccezioni pregiudiziali formulate dai convenuticon sentenza non definitiva n. 562/2014, la quale poi veniva parzialmenteriformata dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1750/2018,accertando la carenza di legittimazione attiva dei condomini che avevanoagito unitamente all’amministratore e riconoscendo l’ammissibilità delladomanda risarcitoria da quest’ultimo proposta.3. Il medesimo Tribunale, con sentenza definitiva del 7.10.2020, rigettavala domanda del Canaldi, evidenziando che questi aveva domandato ilrisarcimento dei danni per equivalente, che la revoca da amministratorenon escludeva la possibilità per il revocato di chiedere la tutela delle sueragioni in un ordinario giudizio di cognizione (nel quale verificareincidentalmente l’esistenza della giusta causa addotta a sostegnodell’istanza di revoca) e che, tuttavia, nel caso di specie, non era necessarioverificare se il Canaldi si fosse reso responsabile di gravi irregolarità nellagestione in quanto la domanda risarcitoria andava comunque rigettata perprofili afferenti alla individuazione del danno-evento e alla liquidazione deldanno risarcibile.4. Sull’impugnazione di quest’ultimo, la Corte territoriale rigettava ilgravame, affermando che, sebbene l’amministratore revocato potesse inastratto sollecitare, ai fini risarcitori, un riesame delle ragioni di revocaNumero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026(senza che, però, ciò si risolvesse in un riesame della legittimità del decretodi revoca), l’appellante non aveva sottoposto a censura la statuizione deltribunale in merito alla mancata prova dell’esistenza e del quantum deldanno, essendosi limitato a riproporre gli elementi che, a suo giudizio, nonavrebbero costituito le gravi irregolarità che ne giustificavano la revoca.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e GiulianoAlbo [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA],Morgana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NarettoLuciana. Alex di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svoltodifese.A fronte di proposta di definizione accelerata formulata dal consigliereall’uopo delegato, il Canaldi ha depositato istanza di decisione.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione degli artt. 132,comma 4, c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., per non aver la corteterritoriale considerato che la domanda risarcitoria proposta si poneva comemera conseguenza dell’accoglimento della domanda principale volta adescludere la sussistenza di inadempienze a lui ascrivibili e per essersilimitata, avuto riguardo alla domanda subordinata risarcitoria, a recepireacriticamente le argomentazioni formulate dal tribunale, senza confrontarsicon le specifiche censure da lui sviluppate con l’atto d’appello.1.1. Il motivo è infondato per le ragioni esposte nella proposta di definizioneanticipata.Invero, per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazionemeramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazionedi un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d.lgs. n. 546 del 1992,Numero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenirealla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprioconvincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propriadeterminazione, in tal modo consentendo di verificare se abbiaeffettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullitàcolpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive dimotivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramenteapparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisioneassunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi,le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi alrisultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un"ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con uncerto procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione èsolo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del15/6/2017).Inoltre, si è affermato che la motivazione di una sentenza può essereredatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata ingiudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuatie rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto delladiversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica dellasua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensiNumero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazionedella fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioniposte a fondamento del dispositivo (Cass. VI - 5, n. 107/2015; n.5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020).Orbene, nel caso di specie, la corte d’appello non si è limitata a recepireacriticamente la sentenza di primo grado, atteso che, dopo averneriprodotto ampi stralci, ha evidenziato che l’appellante non avevasottoposto a censura la statuizione del tribunale in merito alla mancataprova dell’esistenza del danno, essendosi limitato a dolersi di “inevitabiliripercussioni anche sulla sua onorabilità di uomo e di professionista”, senzatuttavia nulla dedurre, né tanto meno provare, in merito alla propria attivitàprofessionale e alla sua notorietà nell’ambiente in cui era stata resa nota lanotizia della sua revoca. In definitiva, la corte di merito ha rimarcato chel’appellante si era concentrato sulla riproposizione degli elementi che a suogiudizio non avrebbero costituito gravi irregolarità che ne giustificassero larevoca, ma senza nulla allegare né provare in merito all’an e al quantumdel danno asseritamente subìto.Si è in presenza, all’evidenza, di una motivazione che non si pone al di sottodel cd. minimo costituzionale.1.2. Cass., Sez. U, Sentenza n. 20957 del 29/10/2004 ha statuito che èinammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso ildecreto con il quale la Corte di appello provvede sul reclamo contro ildecreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominioai sensi degli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimentodi volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare, perl'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse allacorretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche -contemplate dall'art. 1129 cit. - di compromissione della stessa) che, purincidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, nonha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionalepiena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui ilprovvedimento incide (cfr., in tal senso, altresì Cass., Sez. 6 - 2, OrdinanzaNumero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026n. 14524 del 01/07/2011); tutela che, per l'amministratore eventualmenterevocato, non potrà essere in forma specifica, ma soltanto risarcitoria o perequivalente (non esistendo un diritto dell'amministratore alla stabilitàdell'incarico, attesa la revocabilità in ogni tempo, in base all'art. 1129,secondo comma, c.c.), onde la diversità dell'oggetto e delle finalità delprocedimento camerale e di quello ordinario, unitamente alla diversità dellerispettive causae petendi, così come impedisce di attribuire efficaciavincolante al provvedimento camerale nel giudizio ordinario, del pari nonconsente di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato delprovvedimento camerale (cfr., in tal senso, altresì Cass., Sez. 2, Sentenzan. 8085 del 18/04/2005 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25928 del29/11/2005).L’iter logico-giuridico della sentenza di cui è stato riportato il principio didiritto è il seguente.La particolare gravità delle tre ipotesi (violazione dell'obbligo di portare aconoscenza dell'assemblea condominiale le citazioni e i provvedimentiamministrativi il cui contenuto esorbiti dalle attribuzionidell'amministratore; omesso rendiconto della gestione per due anni;esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità) che, sole, legittimanoanche uno solo dei condomini a rivolgersi al giudice, anticipando ladeliberazione dell'assemblea condominiale eventualmente inerte o persinoin contrasto con una già espressa volontà della maggioranza dei condomini,per chiedere la rimozione dell'amministratore, unitamente al rilievo dellalegittimazione anche individuale a proporre il ricorso, conferisce alprocedimento in esame ed al conseguente provvedimento giudiziale ilcarattere di procedimento e di provvedimento tipicamente cautelari, nondissimile da quello previsto dall'art. 2409 c.c. per l'ipotesi di "sospetto digravi irregolarità" commesse da amministratori e sindaci delle società perazioni.Viene, invero, ad evidenza il carattere eccezionale ed urgente, oltre chesostitutivo della volontà assembleare, della potestà attribuita al giudice inuna materia nella quale in via ordinaria il potere di revoca può essereNumero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026esercitato in ogni tempo dall'assemblea dei condomini (art. 1129, comma2, c.c.). E risulta evidente che solo l'esigenza di assicurare una rapida edefficace tutela, superiore rispetto a quello dei singoli condomini e dei dirittidell'amministratore, ad una corretta gestione dell'amministrazionecondominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinatecondotte dell'amministratore, può giustificare un siffatto intervento delgiudice, suscettibile di risolvere anzitempo il rapporto di mandato tracondomini, ed amministratore, senza che, peraltro, si renda necessaria lapartecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini.L'evidenziato carattere trova conferma nelle caratteristiche delprocedimento, improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo,peraltro, il provvedimento essere adottato "sentito l'amministratore" (art.64, comma 1, disp. att. c.c.), caratteristiche, tutte, che mal si conciliano colcarattere contenzioso che la contraria tesi giurisprudenziale vuoleassegnare al procedimento ed al provvedimento che lo definisce, in quantoincidente sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore. Che sutale aspetto il provvedimento del giudice incida, come, del resto,generalmente si verifica nei procedimenti camerali a più parti (plurilaterali),nei quali, tuttavia, l'intervento giudiziale è pur sempre diretto all'attività digestione di interessi, non può meravigliare ne' può giustificare una nonconsentita attribuzione ad esso di un'efficacia decisoria e, quindi, diun'attitudine al giudicato, poiché, com'è stato osservato da autorevoledottrina, l'incidenza su un diritto altrui dell'esercizio, da parte del giudicecamerale, di un potere di gestione non è circostanza che possa considerarsiextra ordine; purché al titolare del diritto sia consentito, come nell'ipotesiin esame è consentito, di chiedere la tutela giurisdizionale piena del dirittoinciso. D'altro canto, com'è stato sottolineato dalla stessa dottrina, ed ilrilievo risulta ancora più convincente dopo la riforma dell'art. 111 Cost. intema di giusto processo, la tutela dei diritti e degli status si realizza soloovvero con provvedimenti aventi attitudine al giudicato formale esostanziale, non già con procedimenti in cui le modalità del contraddittorioNumero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026siano rimesse alla determinazione discrezionale del giudice.Sotto il profilo sostanziale il carattere decisorio del provvedimento in esameè escluso dal rilievo che, ove anche esso sanzionasse la revocadell'amministratore, non ne pregiudicherebbe le ragioni, che, come siaccennava, potranno trovare tutela in un ordinario giudizio di cognizione.Dovendosi, dunque, escludere un diritto dell'amministratore allairrevocabilità dell'incarico - diritto, peraltro, escluso in genere per qualsiasimandatario, salvo che sia stato diversamente pattuito (art. 1723, comma1, c.c.) -, non può ritenersi che la revoca statuita da giudice camerale incidasu un diritto dell'amministratore alla stabilità dell'incarico.Trattandosi, però, di mandato che si presume oneroso, se la revocainterviene prima della scadenza dell'incarico, l'amministratore avrà dirittoalla tutela risarcitoria, esclusa solo in presenza di una giusta causa afondamento della revoca (art. 1725, comma 1, c.c.). E deve ritenersi chele tre ipotesi di revoca giudiziale previste dall'art. 1129, comma 3, c.c.configurino altrettante ipotesi di giusta causa per la risoluzione ante tempusdel rapporto.Pertanto, la tutela che l'amministratore revocato in virtù del provvedimentocamerale potrà conseguire in sede di cognizione ordinaria non potrà esserein forma specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente.A tal fine, il giudice della cognizione ordinaria potrà valutare l'esistenza dellagiusta causa addotta a sostegno dell'istanza di revoca, senza che ciòsignifichi riesame del provvedimento camerale. Per vero, la diversitàdell'oggetto e delle finalità del procedimento camerale e di quello ordinario,unitamente all'evidente diversità delle rispettive causae petendi, così comeimpedisce di attribuire efficacia vincolante al provvedimento camerale suquello ordinario, del pari non consente di ritenere che il giudizio ordinario sirisolva in un sindacato del provvedimento camerale.[OSCURATO:PERSONA]., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, si tratta di unprocedimento camerale plurilaterale tipico, che culmina in unprovvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente susituazioni sostanziali di diritti o status.Numero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il passaggio maggiormente significativo, ai nostri fini, è rappresentatodall’affermazione secondo cui «la tutela che l'amministratore revocato invirtù del provvedimento camerale potrà conseguire in sede di cognizioneordinaria non potrà essere in forma specifica, ma soltanto risarcitoria o perequivalente. A tal fine, il giudice della cognizione ordinaria potrà valutarel'esistenza della giusta causa addotta a sostegno dell'istanza di revoca,senza che ciò significhi riesame del provvedimento camerale».Ne deriva che giammai il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi,avrebbero potuto pronunciarsi sulla domanda principale propostadall’odierno ricorrente, volta ad “accertarsi e dichiararsi la completainfondatezza di tutte le ragioni addotte dalle controparti a supporto dellastessa (id est, della richiesta di revoca) e, in particolare, di quellevalorizzate dalla Corte d’Appello di Torino nel decreto che ha concluso quelloprocedura” (cfr. pag. 6 del ricorso), se non incidenter tantum al fine didecidere sulla domanda risarcitoria proposta in via subordinata.Ed è ciò che hanno fatto nel momento in cui, pur ammettendo in lineaastratta la possibilità, per l'amministratore revocato in virtù delprovvedimento camerale, di conseguire in sede di cognizione ordinaria unatutela risarcitoria o per equivalente, hanno affermato che, nel caso dispecie, in concreto non si rendeva necessario verificare se il Canaldi fossestato responsabile o meno di “gravi irregolarità”, perché, quand’anchequesta indagine si fosse conclusa in senso favorevole al medesimo, ladomanda di risarcimento per equivalente da lui proposta comunque nonavrebbe meritato di essere accolta per profili afferenti alla individuazionedel danno-evento e alla liquidazione del danno risarcibile (cfr. Cass. n.17214/2016: «nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato,domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, ilgiudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine allanatura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio dellacd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in unaprospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità delgiudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base diNumero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenzadell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe inogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore».2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per completa omissione dellamotivazione, con conseguente violazione degli artt. 132, comma 4, c.p.c. e111, sesto comma, Cost., nonché la violazione e falsa applicazione degliartt. 669-octies e 669 quaterdecies c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, integrandoil provvedimento di revoca dell’amministratore un provvedimento aventenatura cautelare, trovava applicazione, sulla base dell’art. 669-quaterdeciesc.p.c., l’art. 669 octies c.p.c., con la conseguenza che ben poteva, nelcontesto del giudizio di merito instaurato, il detto provvedimento essererevocato.2.1. Il motivo è inammissibile.Con l’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, il Canaldi haformulato, in via principale, le seguenti conclusioni: «Pronunciando nelmerito a sensi dell’art. 669/8 c.p.c. in relazione all’istanza cautelareproposta dai convenuti col ricorso avanti codesto Tribunale notificato in28.11.12 e che ha dato origine al procedimento n. 1039/2012, accertarsi edichiararsi la completa infondatezza di tutte le ragioni dagli odierniconvenuti addotte a supporto della stessa e, in particolare, di quellevalorizzate dalla Corte d’Appello di Torino nel decreto che ha concluso quellaprocedura o, comunque, la loro assoluta irrilevanza in funzione del richiestoed ottenuto provvedimento. Dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti alrisarcimento dei danni al geom. [OSCURATO:PERSONA] derivati a seguito della loroinfondata iniziativa, anche a sensi dell’art. 96 C.p.c., liquidandosi gli stessi,equitativamente, in somma che si propone in € 50.000,00».Con sentenza n. 1750/2018, la Corte d’appello di Torino, nel riformare lasentenza non definitiva n. 562/2014 del Tribunale di Ivrea, ha non soloaccertato la carenza di legittimazione attiva dei condomini che avevanoagito unitamente all’amministratore Canaldi e riconosciuto l’ammissibilitàNumero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026della domanda risarcitoria da questi proposta (cfr. pag. 3 della sentenza quiimpugnata), ma anche ritenuto infondato l’appello incidentale del Canaldivolto ad ottenere l’accertamento e la declaratoria che la procedura di revocadell’amministratore sia inquadrabile nella previsione di cui all’art. 669quaterdecies c.p.c., con conseguente applicabilità dell’art. 669 octies c.p.c.(cfr. pag. 23 del controricorso, anche in nota).Non essendo la detta sentenza stata impugnata, sul punto si è formato ilgiudicato interno.In ogni caso, la censura non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronunciaimpugnata, la quale si sostanzia nell’escludere che il ricorrente abbia fornitola prova dell’an e del quantum del risarcimento invocato e nell’affermareche, alla luce della pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n.20957/2004, l’amministratore di condominio revocato ai sensi dell’art. 1129c.c. abbia diritto solo a una tutela per equivalente, e non anche in formaspecifica.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o di manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativaintrodotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casidi conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutoNumero registro generale 18410/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 14259/2026Data pubblicazione 14/05/2026del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento di una somma pari alla metà delle spese liquidatein favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizioin favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000,00, oltre ad euro200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore della controricorrente dell'ulteriore somma di euro2.000,00;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]