CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento penale promosso contro ignoti distinto dal nr. 11020/2020 RG meglio indicato nel provvedimento impugnato con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, dopo aver sentito le parti, ha rigettato l'opposizione promossa dall'odierno ricorrente, disponendo l'archiviazione per i reati di cui agli artt. 323, 375 e 318 cp limitatamente alle condotte riferibili a "magistrati del Distretto di Roma", e dichiarandosi, al contempo, incompetente, in favore del Tribunale di Roma, in ragione del disposto di cui all'art. 11 cpp, in relazione alle condotte ascrivibili a "magistrati del distretto di Napoli", comprese quelle in astratto riferibili al dott. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e divenuto nel tempo Procuratore Nazionale antimafia, con conseguente restituzione degli atti al PM per l'ulteriore corso ex art 22 cpp; ribadito che l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01) e che nel caso tale ipotesi di vizio non vengono neppure prospettate, sicche risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificarla in termini di reclamo ai sensi dell'art 568 comma 5 cod. proc. pen; ritenuto che la difesa del ricorrente, nel giustificare l'impugnazione, prospetta ragioni di abnormità - essenzialmente legate alla scelta del giudice di disporre l'archiviazione dei fatti riferibili ai "magistrati del Distretto di Roma", assertivamente pretermettendo le ragioni di connessione con i reati per i quali è stata ritenuta l'incompetenza in favore di quella del Tribunale di Roma- all'evidenza insussistenti, avendo il giudice perugino - nel rendere gli atti al Pm per la ritenuta competenza del Tribunale di Roma senza sollevare il conflitto di cui all'alt 28 cpp rispetto alla pregressa trasmissione determinata dall'art. 11 bis cpp, coerente alla assorbente posizione del citato [OSCURATO:PERSONA], ragione di connessione venuta meno una volta ritenuta la non applicabilità della disposizione da ultimo richiamata ( vedi pag. 2 e la giurisprudenza ivi citata, le cui argomentazioni il ricorso non contrasta) e disposta l'archiviazione per i reati ex art 11 cpp di competenza Perugina- fatto corretta applicazione delle indicazioni di principio rese in materia da questa Corte (ex multis da ultimo Sez. 6, n. 34125 del 06/07/2023, Rv. 285173 cui ci si richiama soprattutto con riguardo alla giurisprudenza citata al punto 6 del considerando in diritto) che in siffatti casi ha per l'appunto escluso la possibilità di rintracciare qualsivoglia ipotesi di abnormità legittimante il ricorso in cassazione, conclusione che a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, ben si attaglia anche alla ipotesi, quale quella di specie, in cui la asserita connessione corra tra procedimenti- quello archiviato e quello rimasto pendente per il quale è stata declinata la competenza e rispetto al quale è sempre possibile il conflitto ex art. 30 cp- riguardanti comunque magistrati (si vedano le condivisibili affermazioni rese nell'ultimo periodo del primo capoverso di pagina 7 della decisione gravata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso