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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16639/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria successivamente depositata dal difensore, contenente motivi aggiunti; rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio formulata dal detenuto sul presupposto dell'avvenuta revoca della misura alternativa della semilibertà a causa di un comportamento, tenuto in costanza della stessa, incompatibile con la sua prosecuzione; ritenuto che le doglianze con cui la difesa, con unico motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 -quater, commi 1, 2 e 3, Ord. pen., siano inammissibili, dal momento che: a) gli argomenti con cui la difesa cerca di dimostrare l'infondatezza delle accuse poste a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare. che ha portato alla revoca della semilibertà, tendono a mettere in discussione una pronuncia sulla quale, in assenza di fatti nuovi, si è ormai formata una preclusione processuale derivante dalla definitività della decisione, non più soggetta a impugnazione; b) la dedotta questione di legittimità costituzionale è già stata respinta dalla Consulta con sentenza n. 173 del 2021, che ha ritenuto non irragionevole la preclusione normativa stabilita dall'art. 58 -quater Ord. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria successivamente depositata dal difensore, contenente motivi aggiunti; rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio formulata dal detenuto sul presupposto dell'avvenuta revoca della misura alternativa della semilibertà a causa di un comportamento, tenuto in costanza della stessa, incompatibile con la sua prosecuzione; ritenuto che le doglianze con cui la difesa, con unico motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 -quater, commi 1, 2 e 3, Ord. pen., siano inammissibili, dal momento che: a) gli argomenti con cui la difesa cerca di dimostrare l'infondatezza delle accuse poste a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare. che ha portato alla revoca della semilibertà, tendono a mettere in discussione una pronuncia sulla quale, in assenza di fatti nuovi, si è ormai formata una preclusione processuale derivante dalla definitività della decisione, non più soggetta a impugnazione; b) la dedotta questione di legittimità costituzionale è già stata respinta dalla Consulta con sentenza n. 173 del 2021, che ha ritenuto non irragionevole la preclusione normativa stabilita dall'art. 58 -quater Ord. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 16639/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris