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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19545/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di concorso in rapina aggravata e violazione dell'art. 133 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni di seguito esposte; che, in primo luogo, deve evidenziarsi come secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, in secondo luogo, deve osservarsi come la censura prospettata dal ricorrente si caratterizzi per genericità, in quanto priva dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen., perché, oltre a non essere sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, risulta anche non connotata da un effettivo confronto con le ragioni con cui il giudice di merito ha congruamente assolto all'onere argomentativo in punto di giudizio sulla pena, facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., evidenziandone alcuni negativi, riguardanti la particolare gravità dei fatti avvinti dal vincolo della continuazione e la negativa personalità dell'imputato, gravato da diversi precedenti penali specifici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di concorso in rapina aggravata e violazione dell'art. 133 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni di seguito esposte; che, in primo luogo, deve evidenziarsi come secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, in secondo luogo, deve osservarsi come la censura prospettata dal ricorrente si caratterizzi per genericità, in quanto priva dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen., perché, oltre a non essere sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, risulta anche non connotata da un effettivo confronto con le ragioni con cui il giudice di merito ha congruamente assolto all'onere argomentativo in punto di giudizio sulla pena, facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., evidenziandone alcuni negativi, riguardanti la particolare gravità dei fatti avvinti dal vincolo della continuazione e la negativa personalità dell'imputato, gravato da diversi precedenti penali specifici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 19545/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris