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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 13982/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13790-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALI' ALFIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] complementare R.G.N.13790/2018 Cron.

Rep.

Ud.23/04/2024 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1746/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2017 R.G.N. 362/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milanoconfermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.– ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – e collocati in esubero, avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini del computo dell’assegno straordinario dovuto dal Fondo di solidarietà, della contribuzione correlata, includendovi i compensi per lavoro straordinario e i premi aziendali percepiti in costanza di rapporto.

Riteneva la Corte che nel settore del credito la l. n.155 del 1981 fosse stata derogata dall’art.2 comma 28 della leggen. 662 del 19 96 che dettava una disciplina specifica degli ammortizzatori sociali per i dipendenti di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità.

La norma era stata attuata dal d.m. n.158 del 2000 relativo al settore creditizio, e il relativo art.10 indicava che la retribuzione mensile utile ai fini della determinazione del trattamento previdenziale era la retribuzione parametrata sulla base dell’ultima mensilità percepita secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

Avverso la sentenza, i ricorrenti di cui in epigrafe propongono un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8 della legge n.155 del 19 81, dell’art.28 comma 2 della legge n.662 del 19 96, dell’art.3 d.m. 27.11.1997, n.447 e dell’art.10 d.m. n.158del 2000, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] di Lavoro 28 febbraio 1998.

Ad avviso dei ricorrenti la Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare l’art.10 d.m. n.158 del 20 00 in quanto contrario all’art.8 comma 4 della leggen.155 del 19 81 il quale considera nella retribuzione utile ai fini del trattamento previdenziale anche gli emolumenti ultramensili quali i premi.

Precisano che l’art.8, comma 4 l. n.155del 1981 rinviava la contrattazione collettiva e, in particolare , l’Accordo nazionale 28 febbraio 1998, cui fa richiamo allo stesso art.2 comma 28 della legge n.662del 1996.

Va preliminarmente rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio,non essendo stato evocato in giudizio l’Inps.L’Inps è il soggetto deputato all’erogazione dell’assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà, cui vanno versati i contributi (artt.5 e 6 d.m. n.158del 2000); esso è dunque l’ente destinatario della contribuzione correlata.

La domanda dei ricorrenti, volta ad una riliquidazione dell’assegno straordinario mediante maggior computo della contribuzione, è destinata ad incidere nella sfera giuridica dell’Inps.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale (Cass.8956del 2020).

Il principio è stato ribadito nello specifico ambito, qui rilevante, della contribuzione correlata all’assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà ex d. m. n.158/2000 (Cass.19679 del 20 20 , Cass.29637 del 2021).

Non avendo la Corte d’appello rilevato il difetto di integrità del contraddittorio secondo il disposto dell’art.354 c.p.c., la sentenza va cassata con rinvio al giudic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13790-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALI' ALFIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] complementare R.G.N.13790/2018 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1746/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2017 R.G.N. 362/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milanoconfermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.– ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – e collocati in esubero, avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini del computo dell’assegno straordinario dovuto dal Fondo di solidarietà, della contribuzione correlata, includendovi i compensi per lavoro straordinario e i premi aziendali percepiti in costanza di rapporto. Riteneva la Corte che nel settore del credito la l. n.155 del 1981 fosse stata derogata dall’art.2 comma 28 della leggen. 662 del 19 96 che dettava una disciplina specifica degli ammortizzatori sociali per i dipendenti di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità. La norma era stata attuata dal d.m. n.158 del 2000 relativo al settore creditizio, e il relativo art.10 indicava che la retribuzione mensile utile ai fini della determinazione del trattamento previdenziale era la retribuzione parametrata sulla base dell’ultima mensilità percepita secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Avverso la sentenza, i ricorrenti di cui in epigrafe propongono un motivo di impugnazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8 della legge n.155 del 19 81, dell’art.28 comma 2 della legge n.662 del 19 96, dell’art.3 d.m. 27.11.1997, n.447 e dell’art.10 d.m. n.158del 2000, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] di Lavoro 28 febbraio 1998. Ad avviso dei ricorrenti la Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare l’art.10 d.m. n.158 del 20 00 in quanto contrario all’art.8 comma 4 della leggen.155 del 19 81 il quale considera nella retribuzione utile ai fini del trattamento previdenziale anche gli emolumenti ultramensili quali i premi. Precisano che l’art.8, comma 4 l. n.155del 1981 rinviava la contrattazione collettiva e, in particolare , l’Accordo nazionale 28 febbraio 1998, cui fa richiamo allo stesso art.2 comma 28 della legge n.662del 1996. Va preliminarmente rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio,non essendo stato evocato in giudizio l’Inps.L’Inps è il soggetto deputato all’erogazione dell’assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà, cui vanno versati i contributi (artt.5 e 6 d.m. n.158del 2000); esso è dunque l’ente destinatario della contribuzione correlata. La domanda dei ricorrenti, volta ad una riliquidazione dell’assegno straordinario mediante maggior computo della contribuzione, è destinata ad incidere nella sfera giuridica dell’Inps. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale (Cass.8956del 2020). Il principio è stato ribadito nello specifico ambito, qui rilevante, della contribuzione correlata all’assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà ex d. m. n.158/2000 (Cass.19679 del 20 20 , Cass.29637 del 2021). Non avendo la Corte d’appello rilevato il difetto di integrità del contraddittorio secondo il disposto dell’art.354 c.p.c., la sentenza va cassata con rinvio al giudic
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