CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 46997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo zi-e j nkpi40 kat, ',4A1(.4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale cittadino, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per aver detenuto ai fini di spaccio 107,92 grammi lordi di sostanza stupefacente di tipo hashish. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputando fondandolo su due motivi con cui deduce: 2.1. Omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, attesa l'incensuratezza dell'imputato. Non può essere ostativa al riguardo la mera pendenza di un procedimento penale. 2.2. Violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132, 133 cod. proc. pen. e alle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Non risulta che nell'atto di appello l'imputato abbia chiesto la sospensione condizionale, di talché il motivo è inammissibile. Va, infatti, ricordato che il riesame nel giudizio di appello è limitato alle sole questioni dedotte con i motivi di impugnazione. Il giudice di appello, pertanto, non può concedere la sospensione condizionale della pena, in difetto delle relativa richiesta, non trattandosi di questione rilevabile di ufficio. In ogni caso, la sentenza impugnata, se pur in relazione alle circostanze attenuanti generiche, ha effettuato una valutazione negativa della personalità dell'imputato, ritenendo non occasionale la sua condotta illecita, evidenziando la consistenza quantitativa dello stupefacente ed il buon inserimento dell'imputato in un circuito di narcotraffico in grado di garantirli consistenti approvvigionamenti; ha altresì tenuto conto della recente sentenza di condanna in primo grado, riportata per fatti della stessa indole in data 28/02/2019, a seguito di arresto in flagranza. Circostanze tutte che implicitamente comportano una prognosi negativa sulla capacità dell'imputato di astenersi in futuro dalla commissione di ulteriori reati. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consigliere estenso