CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 40181/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni del difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] chiede di annLllare l'impugnata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 22 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Novara ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, avverso le ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara I 22 marzo 2022 e il 14 marzo 2022 di rigetto delle istanze rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di revoca del decreto di sequestro preventivo - emesso il 13 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per il reato ex art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - eseguito anche sui veicoli di proprietà degli appellanti, in quanto suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 259, comma 1, d.lgs. n. 159/2016. L'ordinanza impugnata, nell'escludere la buona fede della ricorrente, si concentrerebbe su tre dati: la ricorrente avrebbe dovuto conoscere le procedure autorizzative per il trasporto di rifiuti, essendo titolare di una ditta individuale; sarebbe stata a conoscenza del fatto che il nipote [OSCURATO:PERSONA], utilizzatore del veicolo, non possedesse alcuna autorizzazione; non avrebbe verificato se il nipote l'avesse usato lecitamente. L'ordinanza impugnata presenterebbe un vizio della motivazione macroscopico. Nulla vieterebbe ad una società titolare di licenza di assumere dipendenti che utilizzino i veicoli in possesso della società; l'ordinanza si concentrerebbe esclusivamente sulla condotta dissimulatoria dei dipendenti, che avrebbero finto di avere un rapporto di dipendenza lavorativa, quando, invece, avrebbero svolto un lavoro autonomo adoperando ad una società di copertura. Inconferente sarebbe il richiamo alla conoscenza delle procedure autorizzatorie: le procedure adoperate di conferimento del veicolo e di assunzione sarebbero legittime fino a prova contraria; ciò che renderebbe illegittima la procedura non è l'utilizzo del veicolo, ma il rapporto tra i dipendenti e la società coinvolta nelle indagini. Irrilevante sarebbe la circostanza che il nipote non possedesse una licenza; in ogni caso, il veicolo utilizzato avrebbe lecitamente usato la licenza di Metfer. Non vi sarebbe prova della conoscenza da parte della ricorrente dell'attività illecita del nipote [OSCURATO:PERSONA], né la ricorrente avrebbe avuto un onere di informazione. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 259, comma 1, d.lgs. n. 159/2016 e l'omessa motivazione sul periculum in mora. Dopo aver riportato la motivazione dell'ordinanza impugnata sul periculum in mora, fondata sul pericolo di danneggiamento e di usura connesso alla circolazione stradale dei mezzi, si sostiene che la motivazione sarebbe apparente, in quanto nulla direbbe sulle esigenze di anticipazione del sequestro, limitandosi a evocare circostanze che coinvolgerebbero qualsiasi vettura non oggetto di sequestro. Del tutto ipotetica sarebbe l'affermazione secondo cui la ricorrente potrebbe vendere il veicolo: la ricorrente non è sottoposta ad indagini, né avrebbe intenzione di cederlo, avendo ottenuto la licenza, circostanza, peraltro, non valutata dal provvedimento impugnato. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. Con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro avanzata il 24 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara - anziché confrontarsi con l'annullamento del decreto genetico nel procedimento di riesame proposto da altri soggetti - si sarebbe limitato ad osservare che i veicoli dei ricorrenti sarebbero stati utilizzati per trasportare materiale ferroso senza le autorizzazioni prescritte e che sussisterebbe il periculum in mora, considerando l'ordinanza di annullamento tamquam non esset. Tuttavia, la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo produrrebbe effetti non solo per coloro che avevano proposto riesame ma nei confronti di tutti i soggetti destinatari del decreto. Pertanto, essendo precluso al Giudice per le indagini preliminari sanare i vizi del provvedimento impugnato, quest'ultimo, in applicazione del principio ex art. 587 cod. proc. pen., avrebbe dovuto disporre la revoca del sequestro. Gli elementi individuati nell'ordinanza di rigetto avrebbero potuto costituire oggetto di un'ulteriore richiesta di sequestro preventivo. L'applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen. sarebbe stata richiesta anche con l'appello cautelare; tuttavia, il Tribunale del riesame avrebbe rigettato il motivo ritenendo che, ai fini dell'applicazione dell'effetto estensivo, fosse necessario che il procedimento si fosse svolto in modo unitario. Invece, secondo la giurisprudenza, sarebbe possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno dei coimputati; la richiesta sarebbe fondata sulla nullità del provvedimento genetico per mancanza di motivazione.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso. 4.1 Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'effetto estensivo ex art.587 cod. proc. pen. 4.2 Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, alla ritenuta irrilevanza della cessazione dei rapporti di lavoro e dell'iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, con cui si deduce l'illogicità della motivazione in cui è esclusa la buona fede della ricorrente, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. può essere proposto solo per violazione di legge. Il vizio di violazione di legge è dedotto apparentemente perché il motivo offre solo argomentazioni di merito relative alla ricostruzione del fatto. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 1.2.1. Il Tribunale del riesame, premesso che il veicolo in sequestro è suscettibile di confisca obbligatoria (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata) ha motivato esplicitamente sulla sussistenza del pericolo di dispersione della res, nelle pagine 9-12 applicando correttamente i principi di Sez. J, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, sull'obbligo di motivazione ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. 1.2.2. La sentenza Ellade ha affermato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculurn in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)».Secondo la sentenza Ellade, la motivazione deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Quanto all'obbligo di motivazione, le Sezioni Unite colgono «... il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, ara necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Si:ato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato...». In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine dei patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente». Afferma la sentenza Ellade che «... In definitiva, dunque, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da cril:erio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». 1.2.3. Pertanto, le questioni dedotte riguardano i contenuto della motivazione. Si propone, in sostanza, il vizio della motivazione, al di fuori dei limiti ex art. 325 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello reale proposto da [OSCURATO:PERSONA] G acinto per carenza di interesse risultando il bene restituito all'interessato. Ciononostante, risulta essere stato proposto ricorso per cassazione; non è stato rappresentato l'interesse che avrebbe il ricorrente all'impugnazione e neanche contestata la legittimità della declaratoria di inammissibilità, per altro del tutto corretta poiché per giurisprudenza costante nelle procedure cautelari reali l'interesse ad impugnare è collegato alla restituzione della cosa sottoposta a sequestro preventivo. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] invoca, invece, l'estensione degli effetti dell'ordinanza del 21 febbraio 2022 che, su ricorso di altri soggetti, ha dichiarato la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per mancanza di motivazione sul perículum in mora; la nullità dovrebbe produrre effetto nei confronti di tutti i soggetti che hanno subito il sequestro preventivo. 3.2. La tesi difensiva è infondata. 3.2.1. L'eccezione di nullità per la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo genetico non è proponibile con il procedimento di revoca e con l'appello cautelare reale ma solo con il riesame. 3.2.2. Il decreto di sequestro preventivo, privo della motivazione o dell'autonoma valutazione sul fumus commissi delicti o sul periculum in mora, è affetto da nullità generale a regime intermedio (cfr. in tal senso, in tema di misure cautelari personali, Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 01, alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi). Cfr. anche, sempre in tema di misure cautelari personali, Sez. 1, n. 2271 del 05/04/1996, Morra, Rv. 204823, per cui la nuIllità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'art. 181 cod. proc. pen. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte.Secondo un altro orientamento, espresso sempre in tema di misure cautelari personali (Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, dei:. 2019, Urso, Rv. 276482), la nullità per la mancanza di motivazione ex art. 292 cod. proc. pen. ha natura relativa. 3.2.3. Per entrambi gli orientamenti tale nullità non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione ma deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabiltà. 3.2.4. Sulla deducibilità, la nullità concerne non un atto del procedimento «principale», bensì un atto del procedimento incidentale. Pertanto, il regime giuridico applicabile è quello dell'art. 182 cod. proc. pen., non quello ex art. 180 cod. proc..pen. che è costruito per le nullità di ordine generale che concernono il giudizio. La parte che riceve il decreto genetico di sequestro preventivo viziato per la mancanza di motivazione assiste al compimento della nullità, mediante la notifica o il deposito dell'atto. Poiché la nullità per la mancanza di motivazione non può essere rilevata prima della emissione del decreto, essa deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo, quindi dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale tale provvedimento sia impugnato. Ex art. 182, comma 3, cod. proc. pen., il termine per rilevare o eccepire tale nullità è stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che successivamente l'eccezione non è più proponibile né la nullità può essere rilevata d'ufficio. 3.2.5. Occorre ora verificare se la nullità per la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo possa essere eccepita sia con il riesame che con l'istanza di revoca del sequestro preventivo. Con la sentenza n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01, le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito i rapporti tra riesame e revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo. Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione. Le Sezioni Unite hanno, però, distinto l'ambito applicativo dei due istituti affermando che il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura. La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare. Secondo le Sezioni Unite «L'unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell'art. 99 disp. att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali ... l'unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini è la rinuncia ad attivare il controllo d'ufficio del tribunale preposto - che ha potere di annullare il provved mento, anche per motivi diversi - o alla sollecitazione del controllo formale sull'ordinanza, previsto nel caso delle misure reali dall'espresso richiamo contenuto nell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento». La verifica dei requisiti formali del decreto genetico, come quella sulla mancanza di motivazione, deve essere effettuata esclusivamente in sede di riesame. La nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione deve, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame. Non può, dunque, essere eccepita con l'istanza di revoca. 3.2.6. Ne consegue che il Giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo deve motivare sulla persistenza del periculum in mora, proprio in risposta all'istanza e ciò anche se il decreto genetico sia privo di motivazione sul punto ma l'eccezione di nullità non sia stata tempestivamente proposta e quindi non è più né propcnibile né rilevabile d'ufficio. In tal caso, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari non è integrativa del decreto genetico, ma concretizza la risposta all'istanza di revoca e come tale è impugnabile con l'appello cautelare reale. 3.2.7. Il Tribunale del riesame, pertanto, nel rigettare l'appello, ha correttamente motivato sulla sussistenza del periculum in mora, ma non ha integrato la motivazione del decreto genetico: anzi, come risulta dalle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata, ha motivato sulla sussistenza del periculum in mora in relazione al provvedimento impugnato, che non era quello genetico, bensì quello di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. 3.2.8. La decisione sull'inapplicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen., dell'effetto estensivo dell'impugnazione, è corretta. Sul punto, devono essere ricordati i principi espressi dalle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 41 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1996, Ventura, Rv. 203635 - 01, «Nei procedimenti de libertate, che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 cod. proc. pen., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento (fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due coindagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i quali avevano lamentato la loro mancata citazione nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento disposto dalla Cassazione sul ricorso, proposto da altri coindagall nel medesimo reato, avverso provvedimento del tribunale della libertà confermativo dell'ordinanza di proroga della custodia cautelare)». [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 34623 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222261 - 01, «Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame». [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 19046 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Peroni, Rv. 252529 - 01, «Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell'unitarietà del procedimento, sul rilievo che l'impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ne ha comportato un'anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un diverso ricorso assegnato ad altra Sezione della Corte)». Secondo la giurisprudenza, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione agli altri coindagati degli effetti favorevoli della decisione emessa presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo ed opera soltanto se questi non abbiano proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268633). 3.2.9. Orbene, oltre a quanto rilevato dal Tribunale del riesame sull'assenza del procedimento unitario, deve ritenersi che il principio dell'estensione degli effetti dell'impugnazione non comporta la reintegrazione dei soggetti legittimati non impugnanti nel diritto di impugnazione né può sanare la decadenza in cui sia incorsa la parte che non abbia tempestivamente eccepito la nullità (relativa o a regime intermedio), a differenza dei soggetti che invece hanno esercitato il potere di impugnazione ed evitato la decadenza. Tale principio, anche se con riferimento alla norma in vigore nel precedente codice di procedura penale, è stato espresso da Sez. 2, n. 4785 del 29/11/1983, dep. 1984, Sciomer, Rv. 164359, per cui il principio della estensibilità dei motivi di impugnazione non personali ai concorrenti nello stesso reato non impugnanti non comporta la reintegrazione di questi ultimi nel diritto di impugnazione, bensì la estensione nei loro confronti degli effetti favorevoli conseguenti all'accoglimento dei motivi estensibili. Ne consegue che una nullità relativa, come quella sancita dall'ultimo comma dell'art. 462 cod. proc. pen. non può essere dedotta con il ricorso per cassazione da chi sia decaduto dal diritto di eccepirla non potendo quest'ultimo ritenersi legittimato alla impugnazione per il fatto che la detta nullità sia stata dedotta in appello da altro correo, assolto in tale sede di giudizio per insufficienza di prove e quindi nemmeno più ricorrente in cassazione. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo: gli avvisi di deposito dell'ordinanza impugnata sono stati notificati il 27 aprile 2022, al difensore quale procuratore speciale del terzo. 4.1. Tale notifica è l'unica a dover essere effettuata in quanto la notifica al terzo interessato degli avvisi di deposito dei provvedimenti emessi dal tribunale del riesame deve essere effettuata presso il difensore cui è conferita procura speciale, dovendosi intendere eletto domicilio presso quest'ultimo per ogni effetto processuale (Sez. 3, n. 1352 del 25/11/2021, dep. 2022, Salomone, Rv. 282341). Il termine di 15 giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. scadeva, pertanto, giovedì 12 maggio 2022. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Cuneo, quale luogo in cui si trova il difensore (che ha richiamato l'art. 582 cod. proc. pen.) ed è pervenuto alla cancelleria penale del Tribunale di Novara il 16 maggio 2022. 4.2. Il ricorso - che avrebbe dovuto essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Novara - è pervenuto tardivamente presso tale Tribunale.Le Sezioni Unite, con la sentenza n.1626/2021 del 24/09, 12020, Bottari, Rv. 280167 - 01, hanno stabilito il principio per cui «il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo». Le Sezioni Unite hanno escluso «l'operatività per il ricorso cautelare dell'art.583 cod. proc. pen.». Gli stessi principi valgono per il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen., per effetto del richiamo all'art. 311 commi 3,4 e 5 previsto dalla norma. 5. In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna tale ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi d