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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 marzo 2025

Cassazione n. 40208/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, con decreto in data 13 marzo 2025, non avendo l'interessato allegato la documentazione richiesta, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 5609/22 R.G.T.

2. A seguito di opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il Tribunale di Palermo con sentenza del 18/06/2025, ammetteva [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato con effetti decorrenti dal 22.03.2025 ossia non dalla data di presentazione dell'istanza bensì dalla data di proposizione del ricorso con il quale erano stati allegati i documenti oggetto della richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del dibattimento, e liquidava al difensore i compensi professionali del giudizio di opposizione.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 76, 82 e 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché la sentenza impugnata, pur riconoscendo il diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, faceva decorrere irragionevolmente gli effetti del beneficio dalla data di proposizione dell'opposizione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non dalla data di presentazione dell'istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), contravvenendo al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se avvenuta a seguito di opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, retroagisce alla data della domanda originaria (Sez. 2, n. 6888/2025 del 14 marzo 2025; Sez. 4, n. 13912/2019; Sez. 4, n. 42058/2012).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e segnatamente contraddittorietà e carenza della motivazione nella Parte in cui, da un lato, limitava l'efficacia del beneficio alla data di presentazione dell'opposizione (ex nunc) e, dall'altro, liquidava gli onorari per l'attività difensiva svolta anteriormente nella fase di opposizione (pagg. 4 e 5 della sentenza).

Richiama il ricorrente giurisprudenza di legittimità secondo cui gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono retroattivamente dalla data della prima richiesta, anche se accolta solo in sede di opposizione e che la liquidazione dell'attività difensiva svolta in sede di opposizione implica il riconoscimento della retroattività del beneficio sul punto (Sez. 4, n.13912/2019).

4. La difesa ha poi presentato in Cancelleria, ai sensi e nei termini di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., tre motivi nuovi di ricorso.

Con il primo motivo, il difensore lamenta nuovamente violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'illegittima valutazione della composizione del nucleo familiare monocomponente ai fini della limitazione degli effetti temporali del patrocinio a spese dello Stato.

Con il secondo motivo, il difensore lamenta violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e segnatamente violazione dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per omessa applicazione del principio del contraddittorio nella valutazione degli effetti temporali dell'ammissione.

Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 109 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'illegittima creazione di una presunzione non prevista dalla legge per la limitazione degli effetti retroattivi.

5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi BIRRITTERI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

6. L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 109 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Decorrenza degli effetti), «Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi».Ai sensi, poi, dell'art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Contenuto dell'istanza), «Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. » Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha natura ordinatoria il termine eventualmente indicato dal giudice entro cui l'interessato deve provvedere al deposito della documentazione a sostegno dell'istanza, in quanto il procedimento di ammissione ha natura flessibile e preordinata ad assicurare l'obbligo costituzionale di difesa per i non abbienti (Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, Sannino, Rv. 283215 - 01).

La Corte ha, poi, chiarito che trattasi di principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in forza dei quali il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello della presentazione dell'istanza (Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, Sannino, Rv. 283215 - 01).

La Corte di cassazione ha, peraltro, precisato che «il tempo impiegato dalla parte per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può riverberarsi in suo danno solo nella misura in cui può incidere sugli effetti dell'eventuale provvedimento di ammissione; effetti che, in base al combinato disposto degli artt. 79, comma 3, e 109 d.P.R. n. 115/2002, possono essere fatti decorrere, invece che dalla data di presentazione dell'istanza, da quella della produzione dei documenti richiesti».

La motivazione della sentenza impugnata è conforme ai richiamati principi giurisprudenziali, esaustiva e coerente nel limitare la decorrenza degli effetti della ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato dalla data del 22.03.2025 ossia dalla data di proposizione del ricorso con il quale erano stati allegati i documenti oggetto della richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del dibattimento.3.

I tre motivi nuovi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili in quanto tardivi.

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780 - 01; Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Di, Rv. 286729 - 01).

E, nel caso in esame, i motivi aggiunti, spesi sulla illegittima valutazione della composizione del nucleo familiare, sulla omessa applicazione del principio del contraddittorio nella valutazione degli effetti temporali dell'ammissione e sulla illegittima creazione di una presunzione non prevista dalla legge per la limitazione degli effetti retroattivi, non erano affatto contemplato nell'atto di appello e non potevano considerarsi uno sviluppo di alcuno degli originari motivi di appello, che riguardavano solo la decorrenza degli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato; di talché sono tardivi e quindi inammissibili.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 6.

Al rigetto del ricorso segue, altresì, la condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel presente giudizio dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero della giustizia resistenti che liquida in complessivi euro 1.200,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel presente giudizio dall'Agenzia delle entrate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con decreto in data 13 marzo 2025, non avendo l'interessato allegato la documentazione richiesta, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 5609/22 R.G.T. 2. A seguito di opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il Tribunale di Palermo con sentenza del 18/06/2025, ammetteva [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato con effetti decorrenti dal 22.03.2025 ossia non dalla data di presentazione dell'istanza bensì dalla data di proposizione del ricorso con il quale erano stati allegati i documenti oggetto della richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del dibattimento, e liquidava al difensore i compensi professionali del giudizio di opposizione. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 76, 82 e 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché la sentenza impugnata, pur riconoscendo il diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, faceva decorrere irragionevolmente gli effetti del beneficio dalla data di proposizione dell'opposizione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non dalla data di presentazione dell'istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), contravvenendo al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se avvenuta a seguito di opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, retroagisce alla data della domanda originaria (Sez. 2, n. 6888/2025 del 14 marzo 2025; Sez. 4, n. 13912/2019; Sez. 4, n. 42058/2012). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e segnatamente contraddittorietà e carenza della motivazione nella Parte in cui, da un lato, limitava l'efficacia del beneficio alla data di presentazione dell'opposizione (ex nunc) e, dall'altro, liquidava gli onorari per l'attività difensiva svolta anteriormente nella fase di opposizione (pagg. 4 e 5 della sentenza). Richiama il ricorrente giurisprudenza di legittimità secondo cui gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono retroattivamente dalla data della prima richiesta, anche se accolta solo in sede di opposizione e che la liquidazione dell'attività difensiva svolta in sede di opposizione implica il riconoscimento della retroattività del beneficio sul punto (Sez. 4, n.13912/2019). 4. La difesa ha poi presentato in Cancelleria, ai sensi e nei termini di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., tre motivi nuovi di ricorso. Con il primo motivo, il difensore lamenta nuovamente violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'illegittima valutazione della composizione del nucleo familiare monocomponente ai fini della limitazione degli effetti temporali del patrocinio a spese dello Stato. Con il secondo motivo, il difensore lamenta violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e segnatamente violazione dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per omessa applicazione del principio del contraddittorio nella valutazione degli effetti temporali dell'ammissione. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 109 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'illegittima creazione di una presunzione non prevista dalla legge per la limitazione degli effetti retroattivi. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi BIRRITTERI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 6. L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Va premesso che, ai sensi dell'art. 109 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Decorrenza degli effetti), «Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi».Ai sensi, poi, dell'art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Contenuto dell'istanza), «Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. » Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha natura ordinatoria il termine eventualmente indicato dal giudice entro cui l'interessato deve provvedere al deposito della documentazione a sostegno dell'istanza, in quanto il procedimento di ammissione ha natura flessibile e preordinata ad assicurare l'obbligo costituzionale di difesa per i non abbienti (Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, Sannino, Rv. 283215 - 01). La Corte ha, poi, chiarito che trattasi di principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in forza dei quali il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello della presentazione dell'istanza (Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, Sannino, Rv. 283215 - 01). La Corte di cassazione ha, peraltro, precisato che «il tempo impiegato dalla parte per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può riverberarsi in suo danno solo nella misura in cui può incidere sugli effetti dell'eventuale provvedimento di ammissione; effetti che, in base al combinato disposto degli artt. 79, comma 3, e 109 d.P.R. n. 115/2002, possono essere fatti decorrere, invece che dalla data di presentazione dell'istanza, da quella della produzione dei documenti richiesti». La motivazione della sentenza impugnata è conforme ai richiamati principi giurisprudenziali, esaustiva e coerente nel limitare la decorrenza degli effetti della ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato dalla data del 22.03.2025 ossia dalla data di proposizione del ricorso con il quale erano stati allegati i documenti oggetto della richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del dibattimento.3. I tre motivi nuovi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili in quanto tardivi. Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780 - 01; Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Di, Rv. 286729 - 01). E, nel caso in esame, i motivi aggiunti, spesi sulla illegittima valutazione della composizione del nucleo familiare, sulla omessa applicazione del principio del contraddittorio nella valutazione degli effetti temporali dell'ammissione e sulla illegittima creazione di una presunzione non prevista dalla legge per la limitazione degli effetti retroattivi, non erano affatto contemplato nell'atto di appello e non potevano considerarsi uno sviluppo di alcuno degli originari motivi di appello, che riguardavano solo la decorrenza degli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato; di talché sono tardivi e quindi inammissibili. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 6. Al rigetto del ricorso segue, altresì, la condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel presente giudizio dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero della giustizia resistenti che liquida in complessivi euro 1.200,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel presente giudizio dall'Agenzia delle entrate
Decreto Cassazione n. 40208/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris