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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 10261/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20147/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] REGALBUTO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] REGALBUTO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 205/2018 depositata il 19/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 205/2018, depositata il 19.4.2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22.7.2010, con cui è stata rigettata la domanda proposta da questi ultimi, avente ad oggetto la declaratoria di nullità, ex artt 27 reg. consob n. 11522/98, 1394 cc. e 21 d.lgs n. 58/1998,dell’ordine d’acquisto in obbligazioni Parmalat 01/20.09.2004 per il valore nominale di € 50.000,00; in subordine, dichiararsi l’annullamento dell’ordine per violazione degli artt. 28 e 29 reg. consob; in ulteriore subordine, l’inadempimento contrattuale e la conseguente res ponsabilità della B anca di [OSCURATO:PERSONA] di Regalbuto, per violazione degli obblighi informativi,con risarcimento del danno.

Il giudice d’appello ha, in primo luogo,ritenuto che gli investitori non avessero fornito prova del conflitto di interessi in cui, secondo la prospettazione degli stessi,si sarebbe posta la Banca.

Inoltre, la Corte d’Appello, in base al principio della ragione più liquida, ha ritenuto che gli appellanti non avessero fornito prova del danno, non avendo dedotto nulla in ordine all’attuale valore delle obbligazioni.

In ogni caso, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’istituto di credito avesse adeguatamente assolto al proprio obbligo informativo in ordine alle caratteristiche ed ai rischi dell’operazione di investimento in obbligazioni Parmalat.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Regalbuto ha resistito in giudizio con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalla Banca di tardività del ricorso.

In proposito, va osservato che il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza di secondo grado (entro cui gli odierni ricorrenti potevano proporre il ricorso per cassazione) scadeva il 23 giugno 2018, che era sabato.

Ne consegue che correttamente, a norma dell’art. 155 comma 5° c.p.c., il ricorso stato notificato il 25 giugno 2018ed è quindi tempestivo.

2. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della senten za impugnata per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamentano i ricorrenti che, posto che dalla compiuta istruttoria era emerso il collegamento societario tra la Banca e la holding Iccrea, collocatrice e finanziatrice del gruppo Parmalat, il Collegio d’Appello era incorso in errore nell’escludere a priori qualsiasi rilevanza processuale agli articoli di stampa specializzata che sostenevano che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato i bond Parmalat dalla [OSCURATO:PERSONA] e li avesse poi rivenduti ai propri investitori.

Gli articoli di stampa erano stati ritenuti erroneamente inattendibili perché non costituenti fonti di prova nel giudizio civile, e ciò in ordinamento processuale, quale il nostro, improntato al principio del libero convincimento ed in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.

2. Il motivo è inammissibile anche se deve correggersi la motivazione in diritto ai sensi dell’art. 384 ult comma cod. proc. civ.

In particolare, non vi è dubbio, come osservato dai ricorrenti, che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento, sia ammessa la possibilità che il giudice ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione (vedi Cass. n. 5440/2010; vedi anc he Cass. n. 13229/2015).

Possono quindi rientrare tra le prove atipiche anche gli articoli di stampa ove il giudice motivi adeguatamente la loro attendibilità.

Tuttavia, non può certo rimproverarsi il giudice di merito che, come nel caso di specie, non ritenga di porre a fondamento della decisione le notizie giornalistiche sul rilievo della impossibilità di verificarle in modo certonel processo dallo stesso celebrato.

Tale valutazione di fatto, infatti, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 comma 5° cod. proc. civ.

Va, inoltre, osservato che la Corte di Appello ha evidenziato che nessuno dei documenti prodotti dalle parti (gli appellanti non avevano ridepositato il proprio fascicolo di parte prima della scadenza dei termini per il deposito della memoria di replica) consentiva di ritenere che vi fossero rapporti di collegamento o interessenza tra Iccrea e MedioBanca e fra quest’ultima e Parmalat.

Anche tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.

Infine, va comunque evidenziato, quanto alla doglianza ex art. 116 c.p.c., che questa Corte, anche recentemente, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867; Cass., 09/06/2021, n. 16016).

3. Con il secondo motivoè stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 276 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello non si è limitata ad una pronuncia della ragione più liquida, avendo dissertato anche sull’an della prestazione richiesta, così violando il principio del giudicato implicito, costituendo l’inadempimento un antecedente logico rispetto al risarcimento del danno.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. . nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Deducono i ricorrenti che la Corte d’Appello, nell’affermare che gli stessi non avevano fornito prova del danno, è incorsa nella violazione dell’art. 115 cod. proc. civ..

Rilevano che i bond Parmalat non potevano avere una valutazione economica in ragione del default dal quale è conseguita la totale perdita del capitale investito.

D’altra parte, l’avviamento della procedura di conversione era rimasto allo stadio della semplice richiesta, non trovando alcun seguito, tant’è che il titolo era rimasto immutato.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21 e 23 TUF, 28 e 29 reg..

Deducono i ricorrenti che l’intermediario non ha fornito alcuna prova di aver diligentemente espletato il proprio incarico e di aver fornito ai clienti un qualsivoglia tipo di informazione.

In particolare, rilevano che all’intermediario era imposta la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza richiesta nonché l’indicazione di tutte le ragioni idonee a rendere l’operazione inadeguata rispetto al profilodi rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell’emittente.

Infine, evidenziano i ricorrenti che l’obbligo di diligenza posto a carico dell’intermediario richiede una preventiva conoscenza del prodotto finanziario allaluce di tutti i dati che possono influenzare la valutazione di rischiosità (rating, offering circular e caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato).

6. Il quarto motivo è inammissibile, anche se la motivazione deve essere corretta in diritto ex art. 384 ult. comma cod. proc. civ..

Va osservato che la Corte d’Appello ha evidenziato che i ricorrenti hanno autorizzato l’esecuzione dell’ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat, nonostante la Banca avesse loro comunicato l’inadeguatezza dell’operazione; che, inoltre, sull’ordine sottoscritto erano riportate testualmente tutte le caratteristiche dei titoli acquistati dagli investitori (ovvero che erano collocati fuori mercato, che appartenevano al mercato estero).

Il giudice d’appello ha, altresì, messo in luce che altre caratteristiche dei titoli di cui gli investitori erano stati resi edotti dal direttore della Banca – come emerso dalla deposizione testimoniale di quest’ultimo –erano quelle relative al rating di BB2 e che erano negoziati allapari.

La Corte territoriale ha, infine, rilevato che, nella sostanza, ai risparmiatori erano state fornite tutte le informazioni relative al rischio prevedibile, così implicitamente affermando che l’informazione relativa al default della Parmalat non avrebbe potuto essere fornita in quanto imprevedibile.

Non vi è dubbio che, alla luce della ricostruzione della Corte d’Appello, la banca abbia diligentemente adempiuto agli obblighi informativi posti a suo carico dagli artt. 28 e 29 reg. consob n. 11522/98in ordine alle caratteristiche dei titoli, ai rischi ed alle implicazioni della singola operazione di investimento.

Infatti, l’informazione che si trattava di titoli “fuori mercato “ equivale a dire che si trattava di titoli fuori dal mercato ufficiale, soggetto al controllo degli organi di vigilanza.

Tale informazione è equivalente , nella sostanza, a quella secondo cui gli stessi titoli appartenevano al c.d. grey market.

E’ stata , inoltre, fornita l’informazione che l’emittente era estero.

E’ stato indicato il ratingdei titoli.

L’unica informazione che non è stata pacificamente fornita riguardava il rischio di “default”, ma, sul punto , la sentenza impugnata, a pag. 12 ( in fondo ) ha precisato: “…Né la specifica informazione che la Parmalat sarebbe andata in default da lì a breve poteva essere fornita dalla banca, atteso che la Banca, come tutti gli operatori di mercato, non erano a conoscenza della situazione di difficoltà dissimulata dalla società emittente.

Pertanto, l’informazione che Parmalat sarebbe fallita non poteva essere fornita dall’intermediario –e pertanto questo non costituiva un obbligo informativo inadempiuto ..” Non vi è dubbio che quest’ultima valutazione rientri nell’apprezzamento di fatto di pertinenza del giudice di merito, come tal e non sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (vizio neppure dedotto in questa sede).

Al cospetto di una così articolata motivazione, le censure dei ricorrenti si appalesano inammissibili, essendosi limitati ad affermare genericamente che il teste escusso non avevano indicato quali informazioni erano state fornite al sig. [OSCURATO:PERSONA] e non confrontandosi quindi minimamente con le precise argomentazioni della Corte, nei termini sopra precisati.

Infine, i ricorrentinon hanno fatto altro che illustrare, in astratto, quali sono gli obblighi informativi che gravano sull’intermediario, secondo la nostra legislazione (TUF e regolamento consob) ed alla luce di alcune pronunce della Corte di legittimità, arrivando ad affermare che tra i doveri dell’intermediario rientra anche quello di avvisare i clienti del rischio di default, ma senza neppure allegare per quali concrete ragioni, tale rischio dovesse essere conosciuto, nel caso di specie, dalla banca controricorrente(in ogni caso, come sopra anticipato, la Corte di merito, nell’apprezzamento di fatto che le compete, lo aveva escluso).

Infine, è pur vero che, erroneamente , la Corte di Appello ha a fferma to c he l’entità e la qualità delle informazioni da fornire deve essere calibrata sul profilo degli investitore (sul punto, vedi , invece, Cass. n. 18153/2020; Cass. n. 35789/2022), tuttavia, alla luce delle informazioni che secondo la ricostruzione della stessa Corte d’Appello la banca ha fornito agli investitori, si tratta di affermazione ininfluente agli effetti della decisione e che va solo corretta in diritto ex art. 384 ult c.p.c..

7. Il secondo ed il terzo motivo, attinenti alla richiesta di risarcimento del danno, sono assorbiti in conseguenza dell’accertata inammissibilità del motivo con cui è stato dedotto l’omesso assolvimento degli obblighi informativi dell’intermediario.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20147/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] REGALBUTO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] REGALBUTO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 205/2018 depositata il 19/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 205/2018, depositata il 19.4.2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22.7.2010, con cui è stata rigettata la domanda proposta da questi ultimi, avente ad oggetto la declaratoria di nullità, ex artt 27 reg. consob n. 11522/98, 1394 cc. e 21 d.lgs n. 58/1998,dell’ordine d’acquisto in obbligazioni Parmalat 01/20.09.2004 per il valore nominale di € 50.000,00; in subordine, dichiararsi l’annullamento dell’ordine per violazione degli artt. 28 e 29 reg. consob; in ulteriore subordine, l’inadempimento contrattuale e la conseguente res ponsabilità della B anca di [OSCURATO:PERSONA] di Regalbuto, per violazione degli obblighi informativi,con risarcimento del danno. Il giudice d’appello ha, in primo luogo,ritenuto che gli investitori non avessero fornito prova del conflitto di interessi in cui, secondo la prospettazione degli stessi,si sarebbe posta la Banca. Inoltre, la Corte d’Appello, in base al principio della ragione più liquida, ha ritenuto che gli appellanti non avessero fornito prova del danno, non avendo dedotto nulla in ordine all’attuale valore delle obbligazioni. In ogni caso, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’istituto di credito avesse adeguatamente assolto al proprio obbligo informativo in ordine alle caratteristiche ed ai rischi dell’operazione di investimento in obbligazioni Parmalat. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Regalbuto ha resistito in giudizio con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalla Banca di tardività del ricorso. In proposito, va osservato che il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza di secondo grado (entro cui gli odierni ricorrenti potevano proporre il ricorso per cassazione) scadeva il 23 giugno 2018, che era sabato. Ne consegue che correttamente, a norma dell’art. 155 comma 5° c.p.c., il ricorso stato notificato il 25 giugno 2018ed è quindi tempestivo. 2. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della senten za impugnata per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamentano i ricorrenti che, posto che dalla compiuta istruttoria era emerso il collegamento societario tra la Banca e la holding Iccrea, collocatrice e finanziatrice del gruppo Parmalat, il Collegio d’Appello era incorso in errore nell’escludere a priori qualsiasi rilevanza processuale agli articoli di stampa specializzata che sostenevano che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato i bond Parmalat dalla [OSCURATO:PERSONA] e li avesse poi rivenduti ai propri investitori. Gli articoli di stampa erano stati ritenuti erroneamente inattendibili perché non costituenti fonti di prova nel giudizio civile, e ciò in ordinamento processuale, quale il nostro, improntato al principio del libero convincimento ed in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. 2. Il motivo è inammissibile anche se deve correggersi la motivazione in diritto ai sensi dell’art. 384 ult comma cod. proc. civ. In particolare, non vi è dubbio, come osservato dai ricorrenti, che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento, sia ammessa la possibilità che il giudice ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione (vedi Cass. n. 5440/2010; vedi anc he Cass. n. 13229/2015). Possono quindi rientrare tra le prove atipiche anche gli articoli di stampa ove il giudice motivi adeguatamente la loro attendibilità. Tuttavia, non può certo rimproverarsi il giudice di merito che, come nel caso di specie, non ritenga di porre a fondamento della decisione le notizie giornalistiche sul rilievo della impossibilità di verificarle in modo certonel processo dallo stesso celebrato. Tale valutazione di fatto, infatti, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 comma 5° cod. proc. civ. Va, inoltre, osservato che la Corte di Appello ha evidenziato che nessuno dei documenti prodotti dalle parti (gli appellanti non avevano ridepositato il proprio fascicolo di parte prima della scadenza dei termini per il deposito della memoria di replica) consentiva di ritenere che vi fossero rapporti di collegamento o interessenza tra Iccrea e MedioBanca e fra quest’ultima e Parmalat. Anche tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. Infine, va comunque evidenziato, quanto alla doglianza ex art. 116 c.p.c., che questa Corte, anche recentemente, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867; Cass., 09/06/2021, n. 16016). 3. Con il secondo motivoè stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 276 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello non si è limitata ad una pronuncia della ragione più liquida, avendo dissertato anche sull’an della prestazione richiesta, così violando il principio del giudicato implicito, costituendo l’inadempimento un antecedente logico rispetto al risarcimento del danno. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. . nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deducono i ricorrenti che la Corte d’Appello, nell’affermare che gli stessi non avevano fornito prova del danno, è incorsa nella violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.. Rilevano che i bond Parmalat non potevano avere una valutazione economica in ragione del default dal quale è conseguita la totale perdita del capitale investito. D’altra parte, l’avviamento della procedura di conversione era rimasto allo stadio della semplice richiesta, non trovando alcun seguito, tant’è che il titolo era rimasto immutato. 5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21 e 23 TUF, 28 e 29 reg.. Deducono i ricorrenti che l’intermediario non ha fornito alcuna prova di aver diligentemente espletato il proprio incarico e di aver fornito ai clienti un qualsivoglia tipo di informazione. In particolare, rilevano che all’intermediario era imposta la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza richiesta nonché l’indicazione di tutte le ragioni idonee a rendere l’operazione inadeguata rispetto al profilodi rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell’emittente. Infine, evidenziano i ricorrenti che l’obbligo di diligenza posto a carico dell’intermediario richiede una preventiva conoscenza del prodotto finanziario allaluce di tutti i dati che possono influenzare la valutazione di rischiosità (rating, offering circular e caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato). 6. Il quarto motivo è inammissibile, anche se la motivazione deve essere corretta in diritto ex art. 384 ult. comma cod. proc. civ.. Va osservato che la Corte d’Appello ha evidenziato che i ricorrenti hanno autorizzato l’esecuzione dell’ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat, nonostante la Banca avesse loro comunicato l’inadeguatezza dell’operazione; che, inoltre, sull’ordine sottoscritto erano riportate testualmente tutte le caratteristiche dei titoli acquistati dagli investitori (ovvero che erano collocati fuori mercato, che appartenevano al mercato estero). Il giudice d’appello ha, altresì, messo in luce che altre caratteristiche dei titoli di cui gli investitori erano stati resi edotti dal direttore della Banca – come emerso dalla deposizione testimoniale di quest’ultimo –erano quelle relative al rating di BB2 e che erano negoziati allapari. La Corte territoriale ha, infine, rilevato che, nella sostanza, ai risparmiatori erano state fornite tutte le informazioni relative al rischio prevedibile, così implicitamente affermando che l’informazione relativa al default della Parmalat non avrebbe potuto essere fornita in quanto imprevedibile. Non vi è dubbio che, alla luce della ricostruzione della Corte d’Appello, la banca abbia diligentemente adempiuto agli obblighi informativi posti a suo carico dagli artt. 28 e 29 reg. consob n. 11522/98in ordine alle caratteristiche dei titoli, ai rischi ed alle implicazioni della singola operazione di investimento. Infatti, l’informazione che si trattava di titoli “fuori mercato “ equivale a dire che si trattava di titoli fuori dal mercato ufficiale, soggetto al controllo degli organi di vigilanza. Tale informazione è equivalente , nella sostanza, a quella secondo cui gli stessi titoli appartenevano al c.d. grey market. E’ stata , inoltre, fornita l’informazione che l’emittente era estero. E’ stato indicato il ratingdei titoli. L’unica informazione che non è stata pacificamente fornita riguardava il rischio di “default”, ma, sul punto , la sentenza impugnata, a pag. 12 ( in fondo ) ha precisato: “…Né la specifica informazione che la Parmalat sarebbe andata in default da lì a breve poteva essere fornita dalla banca, atteso che la Banca, come tutti gli operatori di mercato, non erano a conoscenza della situazione di difficoltà dissimulata dalla società emittente. Pertanto, l’informazione che Parmalat sarebbe fallita non poteva essere fornita dall’intermediario –e pertanto questo non costituiva un obbligo informativo inadempiuto ..” Non vi è dubbio che quest’ultima valutazione rientri nell’apprezzamento di fatto di pertinenza del giudice di merito, come tal e non sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (vizio neppure dedotto in questa sede). Al cospetto di una così articolata motivazione, le censure dei ricorrenti si appalesano inammissibili, essendosi limitati ad affermare genericamente che il teste escusso non avevano indicato quali informazioni erano state fornite al sig. [OSCURATO:PERSONA] e non confrontandosi quindi minimamente con le precise argomentazioni della Corte, nei termini sopra precisati. Infine, i ricorrentinon hanno fatto altro che illustrare, in astratto, quali sono gli obblighi informativi che gravano sull’intermediario, secondo la nostra legislazione (TUF e regolamento consob) ed alla luce di alcune pronunce della Corte di legittimità, arrivando ad affermare che tra i doveri dell’intermediario rientra anche quello di avvisare i clienti del rischio di default, ma senza neppure allegare per quali concrete ragioni, tale rischio dovesse essere conosciuto, nel caso di specie, dalla banca controricorrente(in ogni caso, come sopra anticipato, la Corte di merito, nell’apprezzamento di fatto che le compete, lo aveva escluso). Infine, è pur vero che, erroneamente , la Corte di Appello ha a fferma to c he l’entità e la qualità delle informazioni da fornire deve essere calibrata sul profilo degli investitore (sul punto, vedi , invece, Cass. n. 18153/2020; Cass. n. 35789/2022), tuttavia, alla luce delle informazioni che secondo la ricostruzione della stessa Corte d’Appello la banca ha fornito agli investitori, si tratta di affermazione ininfluente agli effetti della decisione e che va solo corretta in diritto ex art. 384 ult c.p.c.. 7. Il secondo ed il terzo motivo, attinenti alla richiesta di risarcimento del danno, sono assorbiti in conseguenza dell’accertata inammissibilità del motivo con cui è stato dedotto l’omesso assolvimento degli obblighi informativi dell’intermediario. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pe
Sentenza Cassazione n. 10261/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris